Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2024, n. 4125
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 26.11.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3832/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
Giovanna Caramia, Andrea Rondo, Annalisa Nicoli, come da procura in atti
appellante – appellata incidentale
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dagli avv. Raffaele De Girolamo, Giancarlo De Girolamo,
[...]
Marilena Marziale, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avv. Viviana Callini, come da procura in atti
appellati – appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 624/2021, pubblicata il
16.01.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.8.2020, e ritualmente notificato, , Controparte_1 CP_2
, , esponevano:
[...] Controparte_3 Controparte_4
1
- di avere lavorato dall' 1.3.2008 presso l'appalto per il servizio di pulizie di autobus, sedi, depositi e impianti della Co.Tra.L. s.p.a. a socio unico Regione Lazio, con mansioni di operai addetti alle pulizie (ad eccezione di con mansioni di caposquadra), ed inquadramento nel 4° Controparte_4
livello CCNL Multiservizi/Imprese di Pulizia (ad eccezione di , inquadrato nel 3° Controparte_1
livello), alle dipendenze delle società succedutesi nella gestione del servizio, inclusa la Pt_1
a seguito di proceduta indetta con avviso pubblicato il 20.05.2018;
[...]
- che, a seguito del subentro di alla nella gestione del servizio presso il Parte_1 CP_5
sito/deposito di Villa Santa Lucia/Pontecorvo, erano stati assunti dal 16.11.2019 dalla società subentrante nell'appalto, con orario ridotto rispetto a quello osservato precedentemente e, per
anche con inquadramento nel 3° livello del medesimo CCNL, a fronte del 4° Controparte_4
livello precedentemente attribuitogli;
- di avere sottoscritto con riserva il nuovo contratto di assunzione.
Lamentavano l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro senza il preventivo consenso, anche per
l'utilizzo sistematico da parte della società subentrante di lavoro supplementare e straordinario, nonché l'illegittimità dell'inquadramento ad un livello inferiore a quello precedente, e il conseguente danno subito.
Sostenevano, in particolare, che la vicenda doveva essere inquadrata nell'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 4 posto che non vi sarebbe stato alcun rilevante mutamento delle Parte_2 condizioni del nuovo appalto, desumibili, tra l'altro, dalle rilevanti ore di lavoro supplementare e straordinario svolte e che non sarebbe stato acquisito il necessario consenso dei lavoratori alla riduzione dell'orario di lavoro, avendo sottoscritto il contratto unicamente per non perdere il posto di lavoro, circostanza questa desumibile dall'averne poi contestato il contenuto appena cinque giorni dopo, con nota a firma del sindacato CP_6
Convenivano, pertanto, in giudizio la società chiedendo: Parte_1
- accertarsi il diritto all'assunzione alle medesime condizioni di cui al precedente rapporto di lavoro, con il medesimo impegno orario e il medesimo inquadramento, come riconosciuti nel precedente rapporto di lavoro con la CP_5
- condannarsi la società al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'illegittimo comportamento denunciato oltre al risarcimento del danno da demansionamento per
da liquidarsi in separata sede. Controparte_4
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso sulla base, in sintesi, delle seguenti Parte_1
motivazioni:
- l'art. 4 non prevede l'immodificabilità delle condizioni contrattuali in atto con Parte_2
l'azienda uscente ma, tutte le volte in cui l'appalto preveda modificazioni di termini, modalità e
2
prestazioni contrattuali, prevede la possibilità di varie e disparate misure al fine di realizzare
l'obiettivo che le parti sociali hanno inteso salvaguardare, vale a dire il mantenimento dei livelli occupazionali;
- tra queste misure sono espressamente previste la riduzione dell'orario di lavoro e la stipula di contratti a tempo parziale, come avvenuto nella fattispecie oggetto della presente controversia;
- risultavano provate nel caso concreto l'esistenza di mutamenti delle condizioni contrattuali dell'appalto assunto dalla società subentrante rispetto a quello cessato e la loro incidenza sul mantenimento dell'impegno orario dei dipendenti in servizio;
- tali circostanze avevano costituito oggetto di confronto con le RSA di organizzazioni aderenti a confederazioni sindacali sicuramente rappresentative, operanti presso l'azienda subentrante e presso quella in scadenza di appalto, come documentato dai verbali di incontro in atti.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino dichiarava il diritto dei ricorrenti all'assunzione presso la società Reekep s.p.a., subentrata nella gestione dell'appalto, con lo stesso livello di inquadramento contrattuale, lo stesso orario di lavoro e la stessa retribuzione percepita da ognuno di essi dal precedente datore di lavoro, in applicazione del condannava Parte_2
la Reekep s.p.a., alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, delle maturate differenze retributive oltre accessori come per legge, questi ultimi decorrenti dalla data della sentenza al saldo;
condannava la società convenuta al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione il Tribunale poneva le seguenti ragioni:
- l'art. 4 CCNL Pulizia e 2011, applicabile ratione temporis, regola le modalità di Parte_2
subentro della nuova impresa alla precedente, per effetto della scadenza del contratto di appalto, secondo le ipotesi di cessazione di appalto: "a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali"
(comma 3, lett. a);
ovvero "con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali”
(comma 3, lett. b): nel primo caso, "l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno quattro mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi";
nel secondo, è previsto per l'impresa subentrante, ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio, un iter procedimentale, coinvolgente nell'esame della situazione, "la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti... al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part- time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità";
3
- nel caso in esame, l'invarianza delle condizioni contrattuali risultava attendibilmente provata dalle emergenze in atti, con riferimento alle prestazioni contrattuali, alla omogeneità dei termini economici, alle modalità e ai termini di esecuzione dell'appalto;
- era fondato anche il secondo ordine di doglianze di riguardante Controparte_4
l'inquadramento presso l'appaltatore subentrante a un livello inferiore a quello precedente e il lamentato demansionamento, posto che l'inquadramento in un livello inferiore, non avendo la società contestato lo svolgimento di mansioni di capo operaio presso i precedenti datori di lavoro, e comunque avendo proceduto a un inquadramento nel livello inferiore non motivato, risultava in contrasto con l'art. 2103 c.c., e faceva presumere, in assenza di elementi di segno contrario, una perdita della professionalità
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 26.11.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3832/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
Giovanna Caramia, Andrea Rondo, Annalisa Nicoli, come da procura in atti
appellante – appellata incidentale
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dagli avv. Raffaele De Girolamo, Giancarlo De Girolamo,
[...]
Marilena Marziale, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avv. Viviana Callini, come da procura in atti
appellati – appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 624/2021, pubblicata il
16.01.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.8.2020, e ritualmente notificato, , Controparte_1 CP_2
, , esponevano:
[...] Controparte_3 Controparte_4
1
- di avere lavorato dall' 1.3.2008 presso l'appalto per il servizio di pulizie di autobus, sedi, depositi e impianti della Co.Tra.L. s.p.a. a socio unico Regione Lazio, con mansioni di operai addetti alle pulizie (ad eccezione di con mansioni di caposquadra), ed inquadramento nel 4° Controparte_4
livello CCNL Multiservizi/Imprese di Pulizia (ad eccezione di , inquadrato nel 3° Controparte_1
livello), alle dipendenze delle società succedutesi nella gestione del servizio, inclusa la Pt_1
a seguito di proceduta indetta con avviso pubblicato il 20.05.2018;
[...]
- che, a seguito del subentro di alla nella gestione del servizio presso il Parte_1 CP_5
sito/deposito di Villa Santa Lucia/Pontecorvo, erano stati assunti dal 16.11.2019 dalla società subentrante nell'appalto, con orario ridotto rispetto a quello osservato precedentemente e, per
anche con inquadramento nel 3° livello del medesimo CCNL, a fronte del 4° Controparte_4
livello precedentemente attribuitogli;
- di avere sottoscritto con riserva il nuovo contratto di assunzione.
Lamentavano l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro senza il preventivo consenso, anche per
l'utilizzo sistematico da parte della società subentrante di lavoro supplementare e straordinario, nonché l'illegittimità dell'inquadramento ad un livello inferiore a quello precedente, e il conseguente danno subito.
Sostenevano, in particolare, che la vicenda doveva essere inquadrata nell'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 4 posto che non vi sarebbe stato alcun rilevante mutamento delle Parte_2 condizioni del nuovo appalto, desumibili, tra l'altro, dalle rilevanti ore di lavoro supplementare e straordinario svolte e che non sarebbe stato acquisito il necessario consenso dei lavoratori alla riduzione dell'orario di lavoro, avendo sottoscritto il contratto unicamente per non perdere il posto di lavoro, circostanza questa desumibile dall'averne poi contestato il contenuto appena cinque giorni dopo, con nota a firma del sindacato CP_6
Convenivano, pertanto, in giudizio la società chiedendo: Parte_1
- accertarsi il diritto all'assunzione alle medesime condizioni di cui al precedente rapporto di lavoro, con il medesimo impegno orario e il medesimo inquadramento, come riconosciuti nel precedente rapporto di lavoro con la CP_5
- condannarsi la società al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'illegittimo comportamento denunciato oltre al risarcimento del danno da demansionamento per
da liquidarsi in separata sede. Controparte_4
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso sulla base, in sintesi, delle seguenti Parte_1
motivazioni:
- l'art. 4 non prevede l'immodificabilità delle condizioni contrattuali in atto con Parte_2
l'azienda uscente ma, tutte le volte in cui l'appalto preveda modificazioni di termini, modalità e
2
prestazioni contrattuali, prevede la possibilità di varie e disparate misure al fine di realizzare
l'obiettivo che le parti sociali hanno inteso salvaguardare, vale a dire il mantenimento dei livelli occupazionali;
- tra queste misure sono espressamente previste la riduzione dell'orario di lavoro e la stipula di contratti a tempo parziale, come avvenuto nella fattispecie oggetto della presente controversia;
- risultavano provate nel caso concreto l'esistenza di mutamenti delle condizioni contrattuali dell'appalto assunto dalla società subentrante rispetto a quello cessato e la loro incidenza sul mantenimento dell'impegno orario dei dipendenti in servizio;
- tali circostanze avevano costituito oggetto di confronto con le RSA di organizzazioni aderenti a confederazioni sindacali sicuramente rappresentative, operanti presso l'azienda subentrante e presso quella in scadenza di appalto, come documentato dai verbali di incontro in atti.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino dichiarava il diritto dei ricorrenti all'assunzione presso la società Reekep s.p.a., subentrata nella gestione dell'appalto, con lo stesso livello di inquadramento contrattuale, lo stesso orario di lavoro e la stessa retribuzione percepita da ognuno di essi dal precedente datore di lavoro, in applicazione del condannava Parte_2
la Reekep s.p.a., alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, delle maturate differenze retributive oltre accessori come per legge, questi ultimi decorrenti dalla data della sentenza al saldo;
condannava la società convenuta al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione il Tribunale poneva le seguenti ragioni:
- l'art. 4 CCNL Pulizia e 2011, applicabile ratione temporis, regola le modalità di Parte_2
subentro della nuova impresa alla precedente, per effetto della scadenza del contratto di appalto, secondo le ipotesi di cessazione di appalto: "a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali"
(comma 3, lett. a);
ovvero "con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali”
(comma 3, lett. b): nel primo caso, "l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno quattro mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi";
nel secondo, è previsto per l'impresa subentrante, ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio, un iter procedimentale, coinvolgente nell'esame della situazione, "la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti... al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part- time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità";
3
- nel caso in esame, l'invarianza delle condizioni contrattuali risultava attendibilmente provata dalle emergenze in atti, con riferimento alle prestazioni contrattuali, alla omogeneità dei termini economici, alle modalità e ai termini di esecuzione dell'appalto;
- era fondato anche il secondo ordine di doglianze di riguardante Controparte_4
l'inquadramento presso l'appaltatore subentrante a un livello inferiore a quello precedente e il lamentato demansionamento, posto che l'inquadramento in un livello inferiore, non avendo la società contestato lo svolgimento di mansioni di capo operaio presso i precedenti datori di lavoro, e comunque avendo proceduto a un inquadramento nel livello inferiore non motivato, risultava in contrasto con l'art. 2103 c.c., e faceva presumere, in assenza di elementi di segno contrario, una perdita della professionalità
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