Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/07/2024, n. 1359
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Sezione Specializzata in materia di Impresa
R.G. 929/2019
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Lisa Micochero Consigliere
Dott. Federico Bressan Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 04/04/2019, promossa con atto di citazione
da
EC IG SERVICE RL (C.F. 02652090271) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Francesco Diroma, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
OB RL (C.F. 03921720276) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. prof. Mario
Franzosi, dall'avv. Federica Santonocito, dall'avv. Agata Sobol e dall'avv. Valentina Tonon
Meggiolaro, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, come da procura allegata
alla comparsa di risposta in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 239 emessa il 23/1/19 dal Tribunale di Venezia-
Sezione Specializzata in materia di Impresa (Collegio dott. Gabriella Zanon- dott.
Martina Gasparini- dott. Silvia Bianchi).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In riforma della sentenza n. 239/2019 del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in
Materia di
Impresa, emessa in data 23 gennaio 2019, pubblicata in data 01 febbraio 2019 e notificata in
data 21
febbraio 2019, e in accoglimento dei motivi di censura nei termini esposti in narrativa, in via
preliminare di rito:
disporsi la sospensione della presente causa, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del
processo penale recante n. 3568/13 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia e n. 2553/2015 R.G. Dib. Tribunale di Ordinario Venezia – Ufficio del Giudice
Monocratico Penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 c.p.p.;
in via preliminare di rito ulteriore: revocare l'ordinanza del 14.07.2023 nella parte in cui Il
Collegio ha disposto l'espunzione dal fascicolo di causa della memoria 11.07.2023 del CTP
dott. Claudio Franzi, per i motivi sopra esposti;
conseguentemente, riammettersi agli atti del
procedimento la medesima nella sua integralità;
nel merito, in via principale: rigettarsi la domanda svolta da OB SR, in quanto infondata
in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito in via riconvenzionale: accertata la lesione del diritto di utilizzazione economica
del software di cui è causa, spettante a EC TA SE SR, per fatto e colpa di TM
s.r.l. condannarsi la medesima a rimuovere lo stato di fatto determinato dall'utilizzo e la
commercializzazione del software contraffatto, a proprie spese, attraverso la distruzione e/o il
ritiro dal mercato del medesimo, secondo le modalità e prescrizioni che saranno definite dal
Giudice;
nel merito in via riconvenzionale ulteriore:
a) accertata la contraffazione del software di cui è causa e la lesione dei diritti di utilizzazione
economica del medesimo spettante a DS s.r.l., ad opera di TM s.r.l., condannare
quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 158 l.d.a. e 2059
cod. civ., nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio e ritenuta equa dal Giudice;
b) accertato, altresì, il compimento, per tutti i motivi indicati in narrativa, di atti di concorrenza
sleale nei confronti di EC TA SE SR ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., condannarsi TM
s.r.l. al risarcimento dei danni ex art. 2600 cod. civ., nella misura che sarà accertata nel corso
del giudizio e/o ritenuta equa dal Giudice;
c) conseguentemente, ex art. 158 l.d.a. e 2599, 2600 cod. civ. inibirsi la continuazione di tali
comportamenti e disporsi che, a spese della convenuta:
- sia pubblicata la sentenza in quotidiani nazionali e nelle riviste specializzate di settore o con
informazioni specifiche a clienti e operatori del settore;
- sia stabilita una penale pecuniaria, per ogni singola ulteriore eventuale illegittima
commercializzazione del prodotto successiva al deposito della sentenza;
- sia disposta la distruzione del software OU, sia presso le sedi della società convenuta,
sia presso terzi detentori di detto programma, sia presso clienti ove risulti installato.
Spese e competenze per l'assistenza legale integralmente rifuse.
In via istruttoria: si chiede di
- ordinare ex art. 210 c.p.c. a OB s.r.l. l'esibizione di una copia del programma per
elaboratore denominato “OU” o altro diversamente denominato che, comunque, sia
idoneo e impiegato per realizzare e gestire una piattaforma per la localizzazione satellitare
delle flotte, contenente:
a) il codice sorgente;
b) i moduli funzionali del sistema (dal data base, ai servizi, ai comunicatori verso i dispositivi
mobili, all'interfaccia grafica web, alle librerie di base, i c.d. componenti “.DLL”, ai report), che consentono di accertare l'originalità del programma, anche in relazione a come esso
svolge, gestisce ed organizza le complete funzionalità di sistema, nei settori della logistica,
del trasporto pubblico locale e privato e dei rifiuti;
c) la cronologia del sistema di controllo dei sorgenti (cd “version control”, nei formati TFS,
GIT o altri), che consentono di risalire a tutte le attività di sviluppo del software dal momento
di inizio dell'attività di progettazione del medesimo.
- ordinare ex art. 210 c.p.c. a OB s.r.l. l'esibizione dell'elenco completo dei clienti e dei
soggetti terzi a cui esse hanno consegnato, per qualsivoglia motivo, sia a titolo oneroso, sia
gratuitamente, copia del programma per elaboratore denominato “OU” o altro, anche
se diversamente denominato, ma comunque idoneo e impiegato per realizzare e gestire una
piattaforma per la localizzazione satellitare delle flotte, nella versione compilata, ovvero
contenente il codice sorgente;
all'esito della esibizione di detto elenco, disporsi, nei confronti dei medesimi, o nel numero che il GI riterrà opportuno, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione di copia
di detto programma, nella versione compilata.
- ordinare ex art. 210 c.p.c. a OB s.r.l. l'esibizione e produzione delle scritture contabili e,
in particolare, del registro IVA e tutte le fatture di acquisto e vendita emesse, relativamente al
periodo 2011-2016, al fine degli accertamenti peritali di cui appresso.
- disporsi CTU contabile, volta ad accertare gli utili conseguiti da TM s.r.l. dall'attività di
commercializzazione del programma CLOUDSTREET e dalle diverse utilità economiche che
sarebbero derivate a EC D.S. qualora la vendita fosse stata effettuata dalla medesima a
prezzi da questa normalmente praticati, e ciò ai fini della determinazione del danno, sotto il
diverso profilo del danno emergente e del lucro cessante.
Ribadite tutte le contestazioni alla CTU sulla base dei rilievi di cui alla memoria tecnica
11.07.2023 del CTU dott. Franzi, disporsi la chiamata del CTU a chiarimenti, su tutti i punti
evidenziati nella medesima memoria tecnica di parte – previa revoca della ordinanza
14.07.2023 e riammissione della medesima memoria tecnica di parte nel fascicolo di causa -
nonché sulle precedenti osservazioni del CTP Franzi all'elaborato peritale provvisorio, a cui
il CTU ing. Mastrogiovanni non ha dato esaustiva risposta alle specifiche e puntuali critiche,
ovvero l'ha omessa.
Con vittoria di spese, anche della CTU, e compensi legali del primo grado e della presente
fase di gravame.
Per parte appellata:
Nel merito
- Rigettare l'appello e tutte le richieste istruttorie di parte appellante e, per l'effetto,
confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze, più IVA, CPA oltre accessori e oneri di legge.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 6/11/15, OB SR, azienda costituita nel 2009 avente
oggetto sociale la progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di gestione e
monitoraggio a distanza di flotte di autoveicoli, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di
Venezia- Sezione Specializzata in materia di Impresa, EC TA SE SR, società
operante nel settore della geolocalizzazione di veicoli che le aveva concesso in affitto un
proprio ramo di azienda nel periodo 1/9/2009-31/8/2011comprensivo della prima versione
del software per la localizzazione e il controllo delle flotte denominato “Selsat”, per sentire
accertare, previa acquisizione del fascicolo cautelare e del relativo reclamo, che il codice
sorgente del programma “OU” di sua titolarità non costituisse violazione del diritto di
autore rispetto al codice sorgente del programma “Selsat” di titolarità della convenuta,
trattandosi della elaborazione e dello sviluppo di un nuovo software per i sistemi di
geolocalizzazione, nonché per sentire accertare che l'utilizzo delle informazioni riservate di
titolarità della OB SR non costituisse illecito sfruttamento ex art.99 c.p.i. del know-how di
titolarità di EC TA SE relativo alla realizzazione del programma per elaboratore
Selsat né scorrettezza professionale ex art. 2598 n. 3 con riferimento alle informazioni
riservate di titolarità della convenuta relative al medesimo programma.
Chiedeva, infine, che venisse ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza.
Si costituiva EC TA SE SR chiedendo il rigetto della domanda in quanto OB
SR aveva elaborato una copia del software “Selsat” in violazione dei diritti d'autore spettanti
alla convenuta, a tutela del quale era pendente procedimento penale che legittimava la
convenuta alla domanda di risarcimento del danno con conseguente necessità di sospensione
ex art. 295 c.p.c. del processo civile. In via riconvenzionale chiedeva che venisse accertata la
lesione del diritto di utilizzazione economica del software con condanna dell'attrice alla
rimozione dello stato di fatto determinato dall'utilizzo di quel software nonché che venisse
accertata la contraffazione e il compimento di atti di concorrenza sleale.
Disposta consulenza tecnica, con sentenza n. 239 del 23/1/2019, il Tribunale di Venezia-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Sezione Specializzata in materia di Impresa
R.G. 929/2019
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Lisa Micochero Consigliere
Dott. Federico Bressan Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 04/04/2019, promossa con atto di citazione
da
EC IG SERVICE RL (C.F. 02652090271) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Francesco Diroma, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
OB RL (C.F. 03921720276) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. prof. Mario
Franzosi, dall'avv. Federica Santonocito, dall'avv. Agata Sobol e dall'avv. Valentina Tonon
Meggiolaro, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, come da procura allegata
alla comparsa di risposta in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 239 emessa il 23/1/19 dal Tribunale di Venezia-
Sezione Specializzata in materia di Impresa (Collegio dott. Gabriella Zanon- dott.
Martina Gasparini- dott. Silvia Bianchi).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In riforma della sentenza n. 239/2019 del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in
Materia di
Impresa, emessa in data 23 gennaio 2019, pubblicata in data 01 febbraio 2019 e notificata in
data 21
febbraio 2019, e in accoglimento dei motivi di censura nei termini esposti in narrativa, in via
preliminare di rito:
disporsi la sospensione della presente causa, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del
processo penale recante n. 3568/13 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia e n. 2553/2015 R.G. Dib. Tribunale di Ordinario Venezia – Ufficio del Giudice
Monocratico Penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 c.p.p.;
in via preliminare di rito ulteriore: revocare l'ordinanza del 14.07.2023 nella parte in cui Il
Collegio ha disposto l'espunzione dal fascicolo di causa della memoria 11.07.2023 del CTP
dott. Claudio Franzi, per i motivi sopra esposti;
conseguentemente, riammettersi agli atti del
procedimento la medesima nella sua integralità;
nel merito, in via principale: rigettarsi la domanda svolta da OB SR, in quanto infondata
in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito in via riconvenzionale: accertata la lesione del diritto di utilizzazione economica
del software di cui è causa, spettante a EC TA SE SR, per fatto e colpa di TM
s.r.l. condannarsi la medesima a rimuovere lo stato di fatto determinato dall'utilizzo e la
commercializzazione del software contraffatto, a proprie spese, attraverso la distruzione e/o il
ritiro dal mercato del medesimo, secondo le modalità e prescrizioni che saranno definite dal
Giudice;
nel merito in via riconvenzionale ulteriore:
a) accertata la contraffazione del software di cui è causa e la lesione dei diritti di utilizzazione
economica del medesimo spettante a DS s.r.l., ad opera di TM s.r.l., condannare
quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 158 l.d.a. e 2059
cod. civ., nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio e ritenuta equa dal Giudice;
b) accertato, altresì, il compimento, per tutti i motivi indicati in narrativa, di atti di concorrenza
sleale nei confronti di EC TA SE SR ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., condannarsi TM
s.r.l. al risarcimento dei danni ex art. 2600 cod. civ., nella misura che sarà accertata nel corso
del giudizio e/o ritenuta equa dal Giudice;
c) conseguentemente, ex art. 158 l.d.a. e 2599, 2600 cod. civ. inibirsi la continuazione di tali
comportamenti e disporsi che, a spese della convenuta:
- sia pubblicata la sentenza in quotidiani nazionali e nelle riviste specializzate di settore o con
informazioni specifiche a clienti e operatori del settore;
- sia stabilita una penale pecuniaria, per ogni singola ulteriore eventuale illegittima
commercializzazione del prodotto successiva al deposito della sentenza;
- sia disposta la distruzione del software OU, sia presso le sedi della società convenuta,
sia presso terzi detentori di detto programma, sia presso clienti ove risulti installato.
Spese e competenze per l'assistenza legale integralmente rifuse.
In via istruttoria: si chiede di
- ordinare ex art. 210 c.p.c. a OB s.r.l. l'esibizione di una copia del programma per
elaboratore denominato “OU” o altro diversamente denominato che, comunque, sia
idoneo e impiegato per realizzare e gestire una piattaforma per la localizzazione satellitare
delle flotte, contenente:
a) il codice sorgente;
b) i moduli funzionali del sistema (dal data base, ai servizi, ai comunicatori verso i dispositivi
mobili, all'interfaccia grafica web, alle librerie di base, i c.d. componenti “.DLL”, ai report), che consentono di accertare l'originalità del programma, anche in relazione a come esso
svolge, gestisce ed organizza le complete funzionalità di sistema, nei settori della logistica,
del trasporto pubblico locale e privato e dei rifiuti;
c) la cronologia del sistema di controllo dei sorgenti (cd “version control”, nei formati TFS,
GIT o altri), che consentono di risalire a tutte le attività di sviluppo del software dal momento
di inizio dell'attività di progettazione del medesimo.
- ordinare ex art. 210 c.p.c. a OB s.r.l. l'esibizione dell'elenco completo dei clienti e dei
soggetti terzi a cui esse hanno consegnato, per qualsivoglia motivo, sia a titolo oneroso, sia
gratuitamente, copia del programma per elaboratore denominato “OU” o altro, anche
se diversamente denominato, ma comunque idoneo e impiegato per realizzare e gestire una
piattaforma per la localizzazione satellitare delle flotte, nella versione compilata, ovvero
contenente il codice sorgente;
all'esito della esibizione di detto elenco, disporsi, nei confronti dei medesimi, o nel numero che il GI riterrà opportuno, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione di copia
di detto programma, nella versione compilata.
- ordinare ex art. 210 c.p.c. a OB s.r.l. l'esibizione e produzione delle scritture contabili e,
in particolare, del registro IVA e tutte le fatture di acquisto e vendita emesse, relativamente al
periodo 2011-2016, al fine degli accertamenti peritali di cui appresso.
- disporsi CTU contabile, volta ad accertare gli utili conseguiti da TM s.r.l. dall'attività di
commercializzazione del programma CLOUDSTREET e dalle diverse utilità economiche che
sarebbero derivate a EC D.S. qualora la vendita fosse stata effettuata dalla medesima a
prezzi da questa normalmente praticati, e ciò ai fini della determinazione del danno, sotto il
diverso profilo del danno emergente e del lucro cessante.
Ribadite tutte le contestazioni alla CTU sulla base dei rilievi di cui alla memoria tecnica
11.07.2023 del CTU dott. Franzi, disporsi la chiamata del CTU a chiarimenti, su tutti i punti
evidenziati nella medesima memoria tecnica di parte – previa revoca della ordinanza
14.07.2023 e riammissione della medesima memoria tecnica di parte nel fascicolo di causa -
nonché sulle precedenti osservazioni del CTP Franzi all'elaborato peritale provvisorio, a cui
il CTU ing. Mastrogiovanni non ha dato esaustiva risposta alle specifiche e puntuali critiche,
ovvero l'ha omessa.
Con vittoria di spese, anche della CTU, e compensi legali del primo grado e della presente
fase di gravame.
Per parte appellata:
Nel merito
- Rigettare l'appello e tutte le richieste istruttorie di parte appellante e, per l'effetto,
confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze, più IVA, CPA oltre accessori e oneri di legge.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 6/11/15, OB SR, azienda costituita nel 2009 avente
oggetto sociale la progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di gestione e
monitoraggio a distanza di flotte di autoveicoli, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di
Venezia- Sezione Specializzata in materia di Impresa, EC TA SE SR, società
operante nel settore della geolocalizzazione di veicoli che le aveva concesso in affitto un
proprio ramo di azienda nel periodo 1/9/2009-31/8/2011comprensivo della prima versione
del software per la localizzazione e il controllo delle flotte denominato “Selsat”, per sentire
accertare, previa acquisizione del fascicolo cautelare e del relativo reclamo, che il codice
sorgente del programma “OU” di sua titolarità non costituisse violazione del diritto di
autore rispetto al codice sorgente del programma “Selsat” di titolarità della convenuta,
trattandosi della elaborazione e dello sviluppo di un nuovo software per i sistemi di
geolocalizzazione, nonché per sentire accertare che l'utilizzo delle informazioni riservate di
titolarità della OB SR non costituisse illecito sfruttamento ex art.99 c.p.i. del know-how di
titolarità di EC TA SE relativo alla realizzazione del programma per elaboratore
Selsat né scorrettezza professionale ex art. 2598 n. 3 con riferimento alle informazioni
riservate di titolarità della convenuta relative al medesimo programma.
Chiedeva, infine, che venisse ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza.
Si costituiva EC TA SE SR chiedendo il rigetto della domanda in quanto OB
SR aveva elaborato una copia del software “Selsat” in violazione dei diritti d'autore spettanti
alla convenuta, a tutela del quale era pendente procedimento penale che legittimava la
convenuta alla domanda di risarcimento del danno con conseguente necessità di sospensione
ex art. 295 c.p.c. del processo civile. In via riconvenzionale chiedeva che venisse accertata la
lesione del diritto di utilizzazione economica del software con condanna dell'attrice alla
rimozione dello stato di fatto determinato dall'utilizzo di quel software nonché che venisse
accertata la contraffazione e il compimento di atti di concorrenza sleale.
Disposta consulenza tecnica, con sentenza n. 239 del 23/1/2019, il Tribunale di Venezia-
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