Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.sa RIluisa Crucitti Consigliera,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8/19 vertente
tra
IE LA (nata a [...] il [...], ivi residente alla c.da Iudeo snc - c.f.: GRC MLL
69S47 D976L), in proprio e nella qualità di unica erede legittima di AN EP (nata
a Siderno il 26.3.1933 e deceduta in Locri in data 15.09.2015), rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Carnuccio
Appellante
CONTRO
SC PP nato a [...] il [...] (C.F. [...]) e LL
NA nata a [...] l'[...] (C.F. [...]), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. NA CA, presso il cui studio in Locri via
Tevere 36 sono elettivamente domiciliati
Appellati ed appellanti incidentali
nonché contro
LL DA nata ad [...] il [...] (C.F. [...]), SC
IA nata a [...] il [...] (C.F. MRS82R61D976L) e SC NA nato a
Locri il 02.06.1987 (C.F. [...]) rappresentati e difesi per mandato in atti
1
dall'Avv. NA CA presso il cui studio in Locri via Tevere 36 sono elettivamente
domiciliati;

Appellati – terzi chiamati in causa ed appellanti incidentali
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 1417/2018, pubblicata il 17/11/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.8.2013 EP AN e LA RI convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Locri, i coniugi CA PP e LÀ NA, esponendo: - di essere comproprietarie di un terreno sito in Locri, riportato al NCT al foglio n. 24,
p.lla 111, ricadente in Zona B2 del vigente P.R.G.;
- che i predetti coniugi odierni appellati, proprietari di un fabbricato (ubicato in Locri e riportato al NCEU al foglio n. 24, p.lla 128 sub 4) posto a confine col terreno di loro pertinenza, profittando di una DIA presentata al Comune di Locri nell'anno 2012 per interventi di sola manutenzione, avevano eseguito opere di altra natura e consistenza;
- che, in particolare, avevano creato nuovi vani abitabili derivati dalla chiusura dei due lati del preesistente portico e realizzando una parete finestrata sul confine col predetto terreno dell'odierna appellante;
- che i predetti lavori avevano alterato lo stato preesistente dei luoghi avendo creato nuove illecite vedute sul confine di loro proprietà in violazione della distanza minima di 5 mt prevista dalle NTA ovvero, comunque, della distanza di 1,50 mt prevista dall'art. 905 cc;
pertanto, chiedevano al
Tribunale di: “1) accertare che i recenti interventi edilizi eseguiti sul fabbricato descritto in narrativa, di proprietà dei coniugi convenuti, sono stati realizzati in violazione delle disposizioni di legge, del codice civile e regolamentari vigenti nel Comune di Locri;
2) per l'effetto, condannare i convenuti medesimi alla chiusura delle vedute tutte realizzate a confine con la proprietà delle attrici, ovvero, subordinatamente, alla demolizione ovvero all'arretramento delle parti dell'edificio stesso esorbitanti dai limiti prescritti;
3) condannare gli stessi convenuti al risarcimento dei danni tutti patiti dalle attrici in conseguenza dell'illecita attività edilizia dei primi, nella misura che verrà accertata in corso di causa (anche mediante CTU), con rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
4) condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di causa, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario
”.
Si costituivano in giudizio i coniugi CA PP e LÀ NA, eccependo in via preliminare il loro difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di natura ripristinatoria poiché meri usufruttuari dell'immobile, rilevando che la proprietà dello stesso si apparteneva a LÀ DA in ragione di 9/42, che la nuda proprietà per 62/84 si apparteneva a CA RI Rosa, e che 2
quest'ultima era però proprietaria piena per i restanti 6/126, nel mentre la nuda proprietà del primo piano del medesimo manufatto edilizio si apparteneva esclusivamente a CA NA. Nel merito, insistevano per il rigetto della domanda risarcitoria adducendo la intervenuta usucapione della servitù di veduta e la conseguente prescrizione del diritto al risarcimento essendo decorso il termine quinquennale dalla data di maturazione della servitù. Chiedevano, inoltre, in via riconvenzionale, di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta, asserendo che il terrazzo coperto (portico) preesistente avesse consentito l'esercizio di vedute sul terreno limitrofo di proprietà delle controparti;
e per tale verso convenuti chiedevano di chiamare in giudizio i sopra indicati proprietari del manufatto edilizio per cui è controversia.
Si costituivano i nudi proprietari del manufatto, aderendo alle difese dei convenuti, nonché proponendo domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di veduta in oggetto.
Istruita la causa a mezzo CTU, con la sentenza n° 1417/2018, pubblicata il 17/11/18 il Tribunale di
Locri rigettava le domande principali e accoglieva, parzialmente la domanda riconvenzionale con compensazione delle spese nella misura 1/3, ponendo a carico degli attori la restante parte nonché le spese di CTU.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello RI LA in proprio
e n.q., eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con la condanna alle spese.
Si costituivano gli appellati resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto, svolgendo appello incidentale nel quale insistevano.
Con ordinanza del 19/3/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/3/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022
, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica
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