Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2024, n. 2105

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2024, n. 2105
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 2105
Data del deposito : 16 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

1.dr.ssa A C C Presidente

2. dr.ssa F R A Consigliere rel.

3. dr. P B Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 18 aprile 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 760/2023 R.G. lavoro T R A
nato a Sessa Aurunca il 02/01/1973 e residente in Sessa Parte_1
Aurunca (CE), alla via Corbara Marzuli, n.8, C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. E T, coma da procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di lui in Sessa Aurunca (CE) alla via XXI Luglio n. 19, C.F. , pec: C.F._2
fax 0823938939 Email_1
Appellante
E
(in forma abbreviata Controparte_1
, già Capitale Sociale € 300.000.000,00 Controparte_1 Controparte_2
i.v., con sede legale in Torino, in Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Melchiorre Gioia n. 22, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale n. , società partecipante al P.IVA_1
Gruppo IVA P.IVA n. ( ), aderente Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 al Fondo ed al Fondo Nazionale di Garanzia, Organizzazione_1 iscritta all'Albo delle banche ed appartenente al Controparte_3
(iscritto all'Albo dei gruppi bancari) – Socio Unico, Direzione e Coordinamento:
– in persona del dott. in virtù dei poteri Controparte_1 Controparte_4 conferitigli con atto per notar di Roma del 9.11.2010, rep. 41496, Persona_1 racc. n. 7804, rappresentato e difeso, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria, dal prof. avv. Claudio Scognamiglio (C.F.:
), con Studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326, e CodiceFiscale_3
1


con elezione del domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal ReGinde Email_2
Appellato
§
Oggetto: appello avverso sentenza N. 2292/2022 pubbl. il 05/10/2022 del
Tribunale di S. MARIA C.V. in funzione di Giudice del lavoro
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 5.4.2023 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stata respinta la sua domanda tesa ad ottenere, in relazione ad rapporto di agenzia, senza esclusiva e senza rappresentanza intercorso con dal 7 dicembre 2006 al 22 CP_1 febbraio 2017, 1)l'accertamento:
- dell'insussistenza della giusta causa di recesso con effetto immediato comunicatogli dalla Banca con telegramma del 22 febbraio 2017, per violazione, da parte dell'agente, degli obblighi previsti dall'art. 5 del contratto di agenzia;

- del diritto - stante l'assenza di violazioni che giustificherebbero il recesso per giusta causa del proponente - alle indennità di fine rapporto previste dalla legge e dagli accordi collettivi oltre che al pagamento delle indennità, provvigioni e preavviso connesse al rapporto;

2)per l'effetto la condanna della al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 170.212,60 a titolo di indennità di portafoglio, indennità suppletiva di clientela, indennità di preavviso di mesi 6, provvigioni per i mesi Gennaio e Febbraio 2017, prima trimestrale 2017 come da conteggi analitici, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali ovvero di quella somma maggiore o minore a titolo di risarcimento del danno accertata in corso di giudizio
3)In via gradata l'accertamento del carattere vessatorio dell'art. 10 comma III del contratto di agenzia e per l'effetto la condanna della preponente al pagamento di tutte le differenze retributive come da conteggi allegati e/o la riduzione l'ammontare della penale applicata secondo il prudente apprezzamento del Giudicante. Nei motivi, ha rilevato preliminarmente l'erroneità della statuizione del Tribunale laddove aveva ritenuto maturata la decadenza ex art.6 comma 2 della Legge 604/66: ha eccepito infatti l'inapplicabilità della suddetta disposizione normativa al recesso nel rapporto di agenzia. Nel merito ha censurato il rigetto della domanda volta ad ottenere il pagamento delle provvigioni dell'anno 2017, rilevando che il Giudice aveva erroneamente ritenuto le stesse – come anche il recupero anticipo bonus ed importo di rivalsa e, in generale, tutte le altre voci di compenso ancora dovute - assorbite nelle casse della proponente in applicazione dell'art. 10 del contratto di agenzia. Ha osservato che l'esclusione della fase istruttoria (in conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza) aveva impedito la corretta ricostruzione dei fatti circa l'illegittimità della revoca dal mandato ad opera della
, circostanza che, se dimostrata, avrebbe legittimato l'appellante a CP_1 chiedere ed ottenere tutte le indennità e provvigioni dovute ex art. 1751, non trovando applicazione né l'art. 1382 C.C. né l'art. 10 AEC. Ha riproposto le richieste articolate in primo grado ed ha concluso come in atti per l'accoglimento dell'appello e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, del ricorso di primo grado, vinte le spese.
2
Si è costituito l'appellato che ha resistito, chiedendo il rigetto del gravame. Disposta la trattazione scritta, acquisite le note delle parti costituite nei termini, all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
1.Deve esaminarsi preliminarmente l'eccezione di decadenza accolta dal primo Giudice, avverso la quale la parte ha formulato il primo motivo di censura. Il rilievo è fondato. Il collegio condivide le persuasive motivazioni esposte dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8964 del 31/03/2021 (Rv. 660865
- 01) secondo cui “In tema di contratto di agenzia, l'impugnativa del recesso del preponente da parte dell'agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), della l. n. 183 del 2010, sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., utilizzando il termine "committente" che esula dal rapporto di agenzia, sia alla luce di un criterio interpretativo logico-sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co. e che a carico dell'agente l'art. 1751 c.c. già prevede una particolare ipotesi di decadenza”. L'art. 32 co. 3 lett. b) della legge n. 183 del 2010 prevede che: «Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a)…. ;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione continuata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c)…. ».

5. L'art. 409 numero 3) del codice di procedura civile testualmente recita:
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