Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 19

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 19
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 19
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1664/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1664/2022 promossa da:
AR TO (c.f. [...]), difesa da se medesima ex art. 86
c.p.c.
ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
EASY CARE SRL (c.f. 05877530484), con il patrocinio dell'avv. SERGIO ORLANDI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in persona dei giudici designandi, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione accogliere:
In rito e nel merito:
1) Caducare la ordinanza appellata, rilevando e confermando la nullità, per violazione degli articolo 4 e 14 D.Lgs 150/2011, e per essere stata emessa la sentenza da giudice non competente art. 50 ter c.p.c. e per l'effetto decidere nel merito,
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accertando e dichiarando che le somme richieste sono dovute, e accogliere la domanda promossa nel giudizio di primo grado: “accertare e dichiarare dovute le somme per compensi professionali, come argomentato e da prove documentali prodotte, e pertanto dovute dalla già sopra richiamata società, e per l'effetto condannare la società AS CA s.r.l. – con sede legale in Firenze Via
Gianfrancesco Pagnini n.18, Pec: easycaresrl@lamiapec.it- al pagamento in favore dell'attore, per le causali di cui in premesse, dell'importo di € per euro 196.135,70
(centonovantaseimilacentotrentacinque/70) oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria degli onorari, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, delle spese di causa, iva, c.p.a. come di legge", nonché la maggiorazione dovuta per l'utilizzo di tecniche informatiche e collegamento ipertestuale
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e, in parziale riforma dell'ordinanza R.G. 2277/2021 del 21/07/2022 pubblicata il 29/07/2022 rep. 1153/2022, dichiarare che l'Avv. CA non ha prestato alcuna attività professionale in favore della società EASY CA s.r.l. e nulla le è dovuto. Pertanto, la somma liquidata di € 12.956,66 deve essere riformata ed annullata.
Il tutto con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado.”
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 21.7.2022 del
Tribunale di Prato, in materia di compenso professionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE


1. I fatti di causa e le domande proposte.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv. Antonia CA aveva citato innanzi al Tribunale di Prato AS CA S.r.l. deducendo di aver prestato in favore della convenuta opera professionale di natura stragiudiziale e in particolare:
che in data 10/02/2018 si era rivolto a lei AR IN, quale legale rappresentante della società AS CA S.r.l., chiedendo consulenza stragiudiziale in ordine all'utilizzo di un brevetto di cui la società era titolare, incaricandola di curare i rapporti con la società Spin. Com. LDT;

che la consulenza riguardava la stesura di contratti e il mantenimento di contatti con importanti e primarie aziende in Russia ed in ND;

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che in data 22/03/2018 la AS CA le aveva chiesto di redigere un contratto per un procacciatore di affari;

che in data 20/04/2018 la AS CA le aveva richiesto lo studio, l'analisi e la redazione di un Agreement per una equity di distribuzione e commercializzazione del brevetto per il valore di $ 6.000.000,00, di cui veniva predisposta una bozza in inglese ed una in italiano;

che per agevolare le trattative e dare un'immagine unitaria la AS CA aveva predisposto un indirizzo email interno (legal@esaycare.solutions) dedicato ad essa professionista;

che in data 17/05/2018 la AS CA le aveva richiesto lo studio e l'analisi di una policy aziendale in tema di privacy;

che in data 09/05/2018 continuavano le trattative con PI e SH, con richieste di traduzioni e contatti telefonici;

che il 30/05/2018 la Esay CA le aveva richiesto la redazione di un contratto di utilizzo della licenza del sistema AS Pass Wash, del valore di € 7.500.000
(ovvero 30.000 licenze per € 250 a licenza);

che alla prima bozza erano seguite ulteriori indicazioni e correzioni, per poi arrivare ad un contratto radicalmente diverso;

che in data 06/06/2018 le era stata commissionata l'analisi di un contratto di agenzia e la relativa traduzione;

che con email del 02/07/2018 era stata convocata una riunione presso la sede di
Roma il 05/07/2018;
nel corso di tale riunione era stata concordata una trasferta
a Mumbai con partenza da Roma il 24/07/2018;

che in vista delle riunioni e di tale viaggio essa aveva dovuto sostenere diversi costi vivi, come da note spesa allegate;

che a seguito degli incontri avuti a Mumbai la AS CA aveva stipulato con la società Althea Tecnosolutions PVT un accordo per la costituzione di una joint venture;

che con email del 20/06/2018 AS CA le aveva chiesto di analizzare il prodotto dell'azienda “Arboh” potendo la stessa essere una contraffazione dell'APP di tale società;

che in data 02/07/2018 la AS CA le aveva richiesto la redazione di due lettere, di cui una nei confronti di Green Wash e l'altra nei confronti di Right Brokers.
L'avv. CA aveva aggiunto che in data 17/01/2019 l'incarico professionale era terminato ed essa aveva provveduto ad inviare alla AS CA la richiesta di pagamento per le prestazioni svolte in suo favore per un importo complessivo di € 170.204,19,
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comprensivo di compenso a percentuale, compenso orario e parte del rimborso spese;
a tale importo doveva essere aggiunta la somma di € 644,35 per il rimborso delle spese di cui alle note 26 e 38;
nonostante i solleciti AS CA non le aveva corrisposto alcunché, rimanendo debitrice dell'importo complessivo di € 196.135,70, di cui € 170.204,19 per il progetto di notula n. 612/2019, € 644,35 a titolo di rimborso spese, € 25.037,16 a titolo di interessi moratori come per legge ed € 250,00 per onorari
e spese relative all'atto di diffida. Essa aveva quindi chiesto la condanna di AS CA
S.r.l. al pagamento in suo favore dell'importo di € 196.135,70, oltre interessi di legge dal dovuto sino al saldo.
AS CA S.r.l. era rimasta contumace e la causa era stata trattenuta in decisione, dopodiché AS CA si era costituita, chiedendo il rigetto della domanda.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 21.7.2022, il tribunale, ritenuta inammissibile la costituzione della resistente dopo la precisazione delle conclusioni, ha accolto parzialmente la domanda, condannando AS CA a corrispondere all'avv. CA
l'importo di € 12.703,00 a titolo di compensi professionali per l'attività stragiudiziale prestata e di € 253,66 a titolo di esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, ed interessi di mora dalla data del provvedimento sino al saldo (nonché spese di lite).
L'avv. CA ha appellato tale provvedimento, facendo valere i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 4 e 14 del D.lgs. 150 del 2011, sentenza emessa da giudice errato, mancata decisione collegiale e nullità della sentenza: secondo l'appellante, la controversia era disciplinata dall'art. 14 d. lgs. 150/11, di talché la decisione avrebbe dovuto essere collegiale ed essendo stata pronunciata da giudice monocratico era nulla;

II) Illogicità della decisione nel merito: secondo la professionista, il tribunale aveva erroneamente sottovalutato la complessità dell'opera da lei prestata
(redazione di diversi testi contrattuali, in lingua inglese e tenendo conto anche dei diversi ordinamenti e del diritto internazionale applicabile al caso concreto, nonché della minuziosa ricerca e dello studio delle norme applicabili, relative alla protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti);
l'art. 26 del D.M.
55/2014 disponeva che per le prestazioni stragiudiziali il compenso era di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, e nel caso in questione lei aveva applicato il 2 per cento;
il valore dell'affare non era indeterminato, posto che il contratto di concessione di licenza redatto offriva elementi per determinarlo;
per la riunione che si era tenuta a Roma il giorno 21/06/2015, per il viaggio a Verona del 14/07/2018 e
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per il viaggio a Mombay era stato chiesto un compenso orario di euro 150,00, fatturando per Mombay le sole ore di riunione;
quanto al rimborso spese, esse erano documentate ed era errato il disconoscimento del costo del viaggio
Firenze-Roma del 28/07/2018, ipotizzando che essa giunta a Firenze dopo il viaggio a Mombai fosse immediatamente ripartita per Roma: era sfuggito al giudice che, se per andare a Mumbai essa appellante era partita in treno da
Firenze a Roma, al rientro qualcuno era partito da Firenze con la sua auto ed era andato a prenderla.
III) Infine, l'appellante ha chiesto la maggiorazione del 30 per cento sul compenso per le spese processuali anche del primo grado, essendo i suoi atti stati depositati con modalità' telematiche tali da agevolarne la consultazione.
L'appellata si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale;
in particolare, con tale impugnazione ha dedotto che l'Avv. CA, come socia della AS CA, si era proposta volontariamente di portare la società a raggiungere
i risultati prefissati, come molti soci già facevano, al fine di realizzare l'interesse comune;
non aveva redatto lei il contratto per il quale il tribunale aveva riconosciuto il diritto al compenso ma, solo, il Sig. AR IN, amministratore unico della società, aveva inviato a tutti i soci, compresa la CA, un contratto già redatto e completo, chiedendo a tutti di inviare note, riflessioni e accorgimenti;
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