Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2024, n. 2152
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Testo completo
N. R.G. 1179/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1179/2024 CC (che include anche il sub-procedimento n. r.g.
1179-1/2024 CC relativo alla c.d. inibitoria) da:
, C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Roberto Orfeo e Parte_1 C.F._1
Barbara Fardin del Foro di Padova, giusta procura in atti;
contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Matteo Bosa del Foro CP_1 C.F._2
di Treviso, giusta procura agli atti;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 06.11.2024.
CONCLUSIONI
1
Per : Parte_1
“In via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione dei motivi in fatto ed in diritto illustrati in narrativa nonché del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima;
In via principale nel merito: per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa, riformare integralmente la sentenza n. 1048/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Padova in data 28/05/2024, pubblicata il
31/05/2024 e notificata il 03/06/2024, accogliendo la domanda formulata, e successivamente precisata, dalla parte resistente in primo grado, che di seguito si riporta:
<
divorzile formulata dalla sig.ra poiché ella è occupata e economicamente Parte_2 autosufficiente e stante l'accertata capacità economica di quest'ultima, nonché in assenza di effettivi riscontri circa la rinuncia a concrete occasioni professionali>> in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata: per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa riformare il dispositivo della sentenza n. 1048/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Padova in data 28/05/2024, pubblicata il
31/05/2024 e notificata il 03/06/2024, disponendo la decorrenza dell'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, come per legge.
In via istruttoria: per le ragioni esposte in narrativa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie 183, sesto comma, c.p.c. e non accolte. …”.
Per Parte_2
“IN VIA PRELIMINARE accertata la mancanza dei presupposti ai sensi dell'art. 283 c.p.c., per le ragioni e i motivi esposti in narrativa, rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza oggetto di impugnazione.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertata l'infondatezza del gravame, per tutte le ragioni e i motivi esposti in narrativa, rigettarsi tutti
i motivi d'appello e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del Tribunale di Padova n.
1048/2024 emessa il 28.05.2024 e pubblicata il 31.05.2024 in questa sede oggetto di impugnazione;
Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria:
2 Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c. per tutti i motivi ivi esposti e ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avverse per i motivi tutti di cui alle predette memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da parte del Sig. , si chiede di essere abilitati a Parte_1 prova contraria con i testi già indicati a prova diretta”.
Per la Procura Generale:
“dichiara di intervenire e conclude chiedendo il rigetto della impugnazione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.10.2021, conveniva innanzi al Tribunale di Padova Parte_2
per ottenere lo scioglimento degli effetti civili del loro matrimonio concordatario Parte_1 celebrato il 13.05.1990, con attribuzione di un assegno divorzile di € 400,00 al mese avente funzione compensativa-perequativa per i sacrifici sopportati a beneficio della famiglia nell'arco di 16 anni di matrimonio ed anche natura assistenziale in ragione della dedotta inadeguatezza delle sue risorse, essendo disoccupata, avendo problemi fisici che la limiterebbero nelle mansioni manuali ed avendo difficoltà a maturare il trattamento pensionistico.
Esponeva che dall'unione erano nati tre figli, in data 10.06.1994, in data 20.01.1997 ed Per_1 Per_2
in data 29.09.1998. Per_3
Spiegava che il Tribunale di Treviso, con Decreto del 21.09.2006, aveva omologato la separazione personale dei coniugi prevedendo, fra l'altro, che il marito versasse alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei tre figli, la somma di € 1.000,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, oltre a tutte le spese straordinarie inerenti ai figli, nulla disponendo a favore della in Pt_2
ragione della sua dichiarata autosufficienza economica.
Precisava che nel 2009, a seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c. presentato da che all'epoca si Parte_1
trovava in cassa integrazione, il Tribunale di Treviso aveva ridotto il contributo paterno per i figli alla somma di € 850,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di dicembre 2010, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Aggiungeva che, nel 2019 e 2020, erano stati revocati i contributi al mantenimento delle figlie Per_2
ed essendo divenute economicamente autosufficienti, mentre il contributo per era stato Per_3 Per_1 portato ad € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3
Deduceva di avere lavorato fino al 1995;
di essersi dedicata alla famiglia a seguito della nascita del primo figlio;
di avere svolto - dopo la separazione - lavori occasionali come colf, con i quali arrotondava quanto percepito dal marito a titolo di contributo al mantenimento per i tre figli;
di avere problemi di salute (v. ernia discale ed artrosi) che non le consentono sforzi fisici intensi;
che - invece -
lavora come operaio specializzato e percepisce circa nette € 1.800/1.900 mensili (v. Parte_1
contratto a tempo pieno).
2. In data 08.03.2022, si costituiva replicando che la controparte: Parte_1
- lavorava con contratto a tempo determinato (avente scadenza il 30.06.2022) presso la società
“Maglificio Colombo S.r.l.” con la qualifica professionale di maglierista;
- era stata occupata in sartoria/maglificio dal 1984 al 1996, quando aveva deciso autonomamente di dare le dimissioni, contro la volontà del marito, il quale le aveva proposto di avvalersi di una baby- sitter e si era poi adoperato perché conservasse un livello professionale adeguato curando la realizzazione di un laboratorio come sarta-magliaia e pagandole il corso da stilista nel biennio 1998-
2000;
- nel corso degli anni aveva svolto la medesima attività di operaia tessile (v. anni 2008, 2014, 2015,
2016 e 2017, come da allegato estratto previdenziale), sia come dipendente che come artigiana, oltre a mansioni di colf “in nero”;
- aveva prodotto certificati medici risalenti nel tempo e comunque non attestanti alcuna inabilità lavorativa;
- era proprietaria esclusiva dell'immobile dove viveva, già casa coniugale;
- era altresì proprietaria pro-quota di terreni seminativi siti in Zero Branco (TV);
- nel 1993 aveva ricevuto in donazione dal marito la quota di ½ di nuda proprietà di un fabbricato rurale, dalla cui vendita (nel 2015) sarebbe stato ricavato un prezzo ben superiore a quello dichiarato di
€ 45.000,00.
Cercariolo chiariva altresì che - a seguito della separazione - nel 2007 aveva donato ai figli , Per_2
e egli immobili pervenutigli a seguito di successione ereditaria. Per_3 Per_1
3. All'udienza presidenziale del 18.03.2022, la riferiva sia di lavorare a tempo determinato per un Pt_2
maglificio con stipendio di circa nette € 900/950,00 mensili (essendo stata assunta part-time, a termine,
a luglio 2021 fino a giugno 2022), sia che il figlio aveva interrotto gli studi ed era occupato in Per_1
uno stage come magazziniere con stipendio di circa € 900,00 mensili.
4. Con Ordinanza datata 18.3.2022, il Presidente delegato prendeva atto:
“allo stato non sussistono i presupposti per stabilire un assegno a favore della ricorrente, atteso che
ha evidentemente provveduto autonomamente al proprio sostentamento sin dalla Parte_2
4 separazione consensuale (omologata con decreto del 21.9.2006) e che, comunque, la stessa ha continuato a svolgere attività lavorativa”
e disponeva:
“in via temporanea e urgente:
1. a modifica delle condizioni di separazione (decreto del Tribunale di Treviso nel procedimento ex art.
710 c.p.c. n. V.G. 3927/2020 del 3.11.2020), pone a carico di , a titolo di contributo Parte_1
per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di € Per_1
150,00 mensili, da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi Parte_2
annualmente secondo indici Istat, oltre al
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