Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 9
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. Est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso depositato in data 20.5.2024 da
, nato a [...] in data [...], res. Niardo Parte_1
(BS) via XI Settembre 5, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Mastaglia del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di

, nata Formia (LT) in data 12.7.1975, res. Ozzano Controparte_1 dell'Emilia (BO) via Mazzini 52, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Gatti del Foro di Brescia presso lo studio della quale ha eletto domicilio appellata

con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1395/2024 del Tribunale di Brescia, depositata in data 3.4.2024, notificata in data 24.4.2024 e pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 15048/2018 in punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata - limitatamente al capo che dispone il diritto della sig.ra a CP_1
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G. percepire l'assegno divorzile - stante le conseguenze pregiudizievoli che l'applicazione comporterebbe in capo all'appellato;
IN VIA PRINCIPALE: a parziale modifica della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia – Sezione Terza Civile - nr. 1395/2024, pubblicata il 3/4/2024, stante l'illegittimità della relativa statuizione, revocare l'obbligo imposto all'appellante, sig. , di provvedere al versamento a favore dell'appellata, sig.ra Parte_1

, di assegno divorzile dell'importo di € 150,00 mensili entro il 30 Controparte_1 di ogni mese e, per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione di CP_1 quanto percepito a titolo di mantenimento e divorzile a decorrere dalla data di deposito del ricorso per lo scioglimento del ricorso;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: si produce fascicolo di parte nel primo grado del giudizio (doc. 2) con relativo indice e si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di causa.


CONCLUSIONI PER L'APPELLATA: Voglia l'On. Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via principale e nel merito: respingere l'appello proposto dal NO
, in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n° 1395/2024 emessa in data 3/4/2024 dal Tribunale di Brescia, Sezione Terza Civile, nella causa R.G. 15048/2018, notificata il 24/4/2024, con vittoria delle spese e del compenso per l'attività professionale svolta oltre IVA e CPA;
- in via istruttoria: si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di parte del primo grado di giudizio (R.G. 15048/2018 del Tribunale di Brescia).


CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE: Il Procuratore Generale, letti gli atti del proc. civ. n. 523/24 R.G., ritenuto che il Tribunale ha attribuito alla appellata un assegno divorzile (di euro 150 mensili) sulla base di corrette e condivisibili argomentazioni, che non appaiono adeguatamente contrastate da quanto esposto nell'atto di appello, chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 19.10.2018 chiedeva al Tribunale Parte_1 di Brescia di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
, con revoca dell'assegno di mantenimento pari a euro 150,00 mensili CP_1 previsto in sede di separazione, l'affido condiviso dei figli e con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre e con frequentazione paterna secondo un preciso calendario1, la previsione di un assegno mensile a titolo di contributo al loro mantenimento pari a euro 800,00 (euro 400,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e l'obbligo di pagare il 50% della somma che si sarebbe ottenuta sommando le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare e quelle Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G.
dei pannelli solari, con vittoria di spese di lite. Il signor esponeva che in data Parte_1
24.4.2006 aveva contratto matrimonio con , che dalla loro unione Controparte_1 erano nati i figli (1.4.2001) e (17.7.2004) e che in data 11.5.2017 il Per_1 Per_2
Tribunale di Brescia aveva dichiarato la separazione dei coniugi in conformità all'accordo raggiunto nel corso dell'udienza tenutasi in data 20.4.20172. Parte_1 deduceva che, poiché accordarsi con la signora per vedere e tenere con sé CP_1
e era divenuto complicato, riteneva necessario regolamentare in Per_1 Per_2 modo più dettagliato il proprio diritto di visita. Deduceva, altresì, di percepire uno stipendio pari a circa euro 3.300,00 mensili, con i quali doveva far fronte al canone di locazione relativo all'appartamento in cui viveva3, alle utenze, al vitto e alle spese per raggiungere i figli. Per converso, la signora lavorava come infermiera CP_1 presso l'AUSL di Bologna e percepiva uno stipendio pari a circa euro 2.000,00 mensili. Deduceva, infine, che la sentenza di separazione aveva posto a proprio carico l'obbligo di pagare l'importo pari a euro 1.000,00 per il mutuo e per i pannelli solari e a carico della signora la restante parte: poiché, però, l'abitazione CP_1 familiare era intestata a entrambi, riteneva giusto che i relativi oneri venissero ripartiti in eguale misura tra le parti.
2. Con comparsa depositata in data 2.5.2019 si costituiva la quale Controparte_1 preliminarmente chiedeva dichiararsi la nullità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art. 163 C. P. C. e l'incompetenza del Tribunale di Brescia e, nel merito, nell'aderire alla domanda relativa allo scioglimento del matrimonio, chiedeva l'affido esclusivo di con collocamento presso di sé e con frequentazione Per_2 paterna libera4, la previsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a euro 1.000,00 (euro 500,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno mensile a titolo di contributo al suo mantenimento pari a euro 150,00. Chiedeva, altresì, stante l'inadempimento del signor nel Parte_1 rimborsare la quota relativa alle spese straordinarie, emettersi provvedimento di sequestro dei beni mobili e immobili di sua proprietà sino al raggiungimento della somma pari a euro 50.000,00. eccepiva che, sebbene il Presidente Controparte_1 del Tribunale di Brescia, nel fissare l'udienza di comparizione dei coniugi, avesse stabilito che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza le sarebbero dovuti essere notificati entro il termine previsto dall'art. 163bis C. P. C. ridotto della metà, il Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 523/2024 R. G. ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza le erano stati notificati 41 giorni prima dell'udienza presidenziale. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, in quanto competente il Tribunale di Bologna, stante l'avvenuto trasferimento della signora e dei figli a Ozzano dell'Emilia (BO) dalla CP_1 fine dell'estate 2017. Deduceva che era affetto dalla c.d. sindrome Per_2
e da numerose altre patologie, costantemente minimizzate dal padre, CP_2 che nel corso degli anni le aveva sempre delegato qualunque decisione relativa al figlio. Deduceva, altresì, che il signor non le aveva praticamente mai versato
Parte_1 la quota a lui spettante relativa alle spese straordinarie e che tale comportamento l'aveva messa in gravi difficoltà economiche. Quanto alle proprie condizioni reddituali, deduceva di lavorare come infermiera presso l'AUSL di Bologna e di percepire uno stipendio mensile pari a circa euro 1.500,00-1.600,00. Per converso, il signor lavorava come cardiologo presso l'ASST della Valcamonica e
Parte_1 svolgeva attività quale specialista presso numerosi studi medici. Deduceva, inoltre, che non versava la rata del finanziamento per i pannelli solari, dalla stessa
Parte_1 integralmente pagata e che, considerato che gli aveva recentemente restituito le chiavi dell'abitazione familiare, non avrebbe neanche più dovuto sobbarcarsi alcun
Parte_1 canone di locazione.
3. All'esito dell'udienza tenutasi in data 15.11.2019, il Presidente delegato, con ordinanza depositata in data 20.12.2019, considerato che sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale si sarebbe dovuto pronunciare il Tribunale in composizione collegiale e che nelle more del giudizio era divenuto Per_1 maggiorenne, confermava i provvedimenti relativi all'affido e al collocamento di e alle questioni economiche di cui alla separazione e disponeva che il padre Per_2 avrebbe potuto incontrare il figlio per due
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