Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2024, n. 22
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Testo completo
R.G. N.83/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Pietro LEANZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4 febbraio
2021 da
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F.80184430587, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso i propri uffici in Venezia, Piazza San Marco,
Palazzo Reale n. 63 PEC ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;
-appellante-
Contro
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NA TI C.F. [...], rappresentata
e difesa, per procura allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c., dagli avvocati Francesco Rossi, Maria Luisa Miazzi e Chiara Tomiola, con domicilio digitale PEC: francesco.rossi@ordineavvocatipadova.it;
marialuisa.miazzi@ordineavvocatipadova.it;
chiara.tomiola@ordineavvocatipadova.it ;
-appellata-
REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri p.t., domiciliato per legge presso
l'avvocatura distrettuale dello stato di Venezia, San Marco n.63;
- appellata contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 343/2020 del Tribunale di
Vicenza– sezione Lavoro
In punto: magistrato onorario - qualificazione del rapporto – natura subordinata a termine – condotta abusiva - conseguenze
Causa trattata all'udienza del 18 gennaio 2024.
Conclusioni parte appellante: “In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore dell' AGA. Nel merito: ritenuta la giurisdizione, respingere il ricorso promosso da EN
AM. In via istruttoria si producono.”
Conclusioni parte appellata: “a.1)- in via preliminare dichiararsi inammissibile l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
a.2) - in via principale rigettarsi l'appello ex adverso proposto e confermarsi
2 integralmente l'impugnata sentenza ;
b.1 ) - in via subordinata, per il denegato caso in cui si ritenesse la non diretta applicabilità dell'art. 4 dell'accordo annesso alla direttiva 97/81/CE e dell'art.
4 dell'accordo annesso alla direttiva 99/1970, condannarsi la
Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri pro tempore, a risarcire ai ricorrenti il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva, danno da determinarsi nella misura delle differenze retributive maturate e maturande fino al soddisfo tra quanto percepito e quanto spettante per lo svolgimento delle funzioni di magistrato ordinario, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo e, conseguentemente, condannarsi la
Repubblica Italiana convenuta al relativo pagamento;
b. 2 ) - sempre in via subordinata, condannarsi la Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore al risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva nella misura di 7 mensilità del trattamento economico spettante ad un magistrato ordinario, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in applicazione del disposto dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 o dell'art. 8 l.
604/1966, il tutto oltre interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo effettivo ;
c.1 ) -in via ulteriormente subordinata rispetto ai punti a) e b), condannarsi il
Ministero della Giustizia a corrispondere alla ricorrente un indennizzo pari all'utilità ricevuta, e quindi pari alle differenze retributive maturate e maturande fino al soddisfo tra quanto percepito e quanto spettante per lo svolgimento delle funzioni di
3 magistrato ordinario, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche, in subordine, tenendo conto di quanto percepito dai giudici di pace e dai giudici onorari aggregati, il tutto oltre interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
c.2) - sempre in via subordinata rispetto ai punti a) e b) condannarsi il
Ministero della Giustizia o la Repubblica Italiana a corrispondere alla dott.ssa AM le differenze retributive tra quanto percepito e quanto ella avrebbe percepito se fosse stata inquadrata quale Giudice di Pace in materia civile;
d) - spese e competenze professionali di entrambi i gradi interamente rifusi” .
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 4 febbraio 2021 il
Ministero della Giustizia ha impugnato la sentenza n. 343/2020 del giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza con la quale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è stato accertato: a) il diritto della ricorrente, svolgente
l'attività di giudice onorario al riconoscimento del diritto soggettivo al trattamento economico riconosciuto dall'ordinamento nazionale al lavoratore comparabile a quello dei magistrati ordinari, con conseguente applicazione delle direttive 1997/81/CE
e 1999/70 CE e condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme di cui al trattamento economico corrispondente a quello previsto dall'art. 2 l. 111\2007 e successive modificazioni per il ruolo di “magistrato ordinario” con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03) per il periodo dal 7-5-
2003 alla data della domanda (26-7-2017), detratto quanto già
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corrisposto alla ricorrente nel periodo considerato per le funzioni esercitate;
b) il diritto della ricorrente al riconoscimento del danno conseguente all'illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in violazione della direttiva 1999/70 CE e conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somma corrispondente a 7 mensilità del trattamento economico determinato sulla base dei parametri di cui sopra.
Con memoria deposita il 21 giugno 2021 si è costituita EN
AM, eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendo in ogni caso di respingersi l'impugnazione.
La causa, rinviata al 19 maggio 2022 per permettere di integrare il contradditorio nei confronti della Repubblica Italiana;
disposti tre per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, con contestuale lettura del dispositivo, nella contumacia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Motivi della decisione
1) La dottoressa EN AM, nominata dal Giudice Onorario di Tribunale (GOT) presso il Tribunale di Vicenza dal 7 maggio
2003, ha svolto le relative funzioni fino alla sopravvenuta decadenza, disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 13 dicembre 2023, a seguito della nota del 19 luglio 2023 del Presidente del Tribunale di Vicenza con la quale si comunicava la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa prevista dall'art.29 del
d.l.vo n.116 del 2017. L'effetto decadenziale sulla posizione di status del magistrato era determinato in forza dell'applicazione
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dell'art.2, comma 1 del d.m. 8 giugno 2023, attuativa della citata norma che dopo avere previsto: “Possono presentare domanda di conferma nell'incarico, al fine di poter partecipare alla presente procedura di valutazione di cui all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, 116, i magistrati onorari che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio….”, al comma 6 della stessa disposizione ha disposto che
“Qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa, i magistrati onorari di cui al comma 1 del presente articolo, cessano dal servizio a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della suddetta domanda di partecipazione.”.
Col proprio ricorso l'odierna appellata aveva rappresentato che tale ininterrotto servizio era avvenuto “presumibilmente” in forza delle norma succedutesi nel tempo disciplinanti le relative proroghe: art. 1 comma 395 della legge n. 228/2012, fino al 31 dicembre 2013, poi fino al 31 dicembre 2015 (art. 1 comma 290
della legge n.147/2013), al 31 maggio 2016 (art. 1 comma 610
della legge n. 208/2015) e, infine, in base all'art. 2 comma 17 n. 2
della legge delega n. 57/2016, con il quale era stata prevista la conferma dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale previa deliberazione del Consiglio Superiore
della Magistratura sulla base di giudizio di idoneità formulato dal
Consiglio Giudiziario.
Aveva rimarcato che, nonostante la normativa prevedesse una durata triennale dell'incarico e, in caso di parere positivo sull'idoneità da parte del Consiglio Giudiziario, la conferma alla
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scadenza per una sola volta e soltanto per altri tre anni (art. 42 quinquies ord. giud.), era stata confermata per cinque anni ai sensi dell'art. 9 co. 2 bis d.l. n.115/2005), fino al 31 dicembre 2011, senza ricevere successivamente alcun provvedimento formale di proroga dell'incarico a tempo determinato.
2) Con la sentenza impugnata il giudice berico ha accolto le domande della ricorrente in ragione dei seguenti argomenti.
2.1) Ha ritenuto infondata la questione relativa al difetto di giurisdizione proposta sull'assunto che la domanda fosse diretta all'accertamento di un rapporto di impiego pubblico.
2.2) Ha individuato il percorso logico – giuridico ai fini dell'esame della prima domanda: a) riferibilità alla ricorrente della nozione di
“lavoratore” a mente della clausola 2 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1997/81/CE e della clausola 2 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE;
b) individuazione delle condizioni per applicare la clausola 4 degli accordi quadro annessi alle citate direttive (sul divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale e a tempo determinato);
c) la verifica della
“comparabilità” ai magistrati ordinari e della
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