Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/07/2024, n. 209
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. L B - Presidente -
Dott. G B - Consigliere -
Dott. A D - Giudice ausiliario relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite in materia di lavoro iscritte ai nn. 74 e 75 del Ruolo 2023,
promosse in questa sede di appello con separati ricorsi depositati il 14 e 20 aprile
2023
il primo
da
, in persona del dott. , nella Parte_1 Parte_2
sua qualità di rappresentata e difesa Parte_3
dagli Avv.ti E M e G R, elettivamente domiciliata in Udine
presso l'Avv. U S, in forza di mandato alle liti depositato con la memoria
difensiva di primo grado
- appellante -
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. A V di Controparte_1
Verona, in forza di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo di primo grado
- appellato –
il secondo
da
, rappresentato e difeso dall'Avv. A V di Controparte_1
Verona, in forza di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo di primo grado
- appellante -
contro
, in persona del dott. , nella Parte_1 Parte_2
sua qualità di Human and HSE Director, rappresentata e difesa Parte_3
dagli Avv.ti E M e G R, elettivamente domiciliata in Udine
presso l'Avv. U S, in forza di mandato alle liti depositato con la memoria
difensiva di primo grado
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n. 211/2022 del
Tribunale di Udine - accertamento della base di calcolo del trattamento di fine
rapporto e con-danna.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 21.12.2023.
Conclusioni
Nella causa n. 74/2023
Per l'appellante: voglia Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, sezione lavoro, ogni
contraria eccezione e deduzione disattesa, riformare la sentenza del Tribunale di
Udine, sezione lavoro, n. 211/2022 e, comunque, rigettare ogni domanda formulata
con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondata in fatto ed in diritto e
comunque, carente di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio
grado di giudizio.
Per l'appellato: in via preliminare disporre la riunione del presente procedimento con
il n. 75/2023 R.G. Lav. pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto
Pag.2 l'impugnazione della medesima sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 335
c.p.c.;
nel merito ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, respingere il ricorso in appello proposto da perché infondato in fatto Parte_1
e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre CPA, Iva e R.F.
Nella causa n. 75/2023
Per l'appellante: ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, riformare
la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine n. 211/2022 del
25.10.2022 e conseguentemente, ferme tutte le ulteriori statuizioni dell'impugnata
sentenza: nel merito accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della
retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario negli anni 2006 e 2007;
conseguentemente condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, a computare nella base di calcolo del T.F.R. maturato
e maturando dal ricorrente, a partire dall'assunzione a tempo indeterminato, tutte le
somme indicate nel punto precedente;
con espressa riserva di quantificazione delle
differenze dovute per i predetti titoli in separato giudizio;
con vittoria di spese,
competenze ed onorari, oltre CPA, Iva e R.F. di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: rigettare il ricorso in appello proposto dal Sig. in quanto CP_1
inammissibile e infondato. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 08.06.2022 il sig. - premesso di Controparte_1
essere dipendente di a tempo indeterminato dal Parte_1
01.11.1989 - esponeva di aver percepito con la frequenza specificata in ricorso, il
compenso per il lavoro straordinario, l'indennità di turno sfalsato o di , i Parte_4
compensi per le ore di guida e i compensi per le trasferte entro e oltre i 35 km dalla
Pag.3
sede di lavoro. Deduceva il ricorrente che la società datrice di lavoro non aveva mai
incluso gli importi delle suddette voci retributive, nella base di calcolo
dell'accantonamento annuale ai fini del trattamento di fine rapporto, non ostante che
essi compensi, gli fossero stati erogati in modo periodico e non occasionale ovvero
con cadenza mensile o quasi;
che quindi i relativi importi, peraltro computati
dall'azienda nell'imponibile previdenziale, dovevano entrare a far parte anche della
base imponibile ai sensi dell'art. 2120 c.c., trattandosi di somme il cui pagamento era
avvenuto ed avveniva in modo continuativo e reiterato ed era funzionalmente
collegato alla prestazione lavorativa;
e che a ciò non era di ostacolo la variabilità
degli importi corrisposti. Il ricorrente chiedeva quindi l'accertamento del suo diritto
alla inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. delle retribuzioni percepite per
i titoli sopra elencati e la condanna di a provvedere in tal senso. Parte_1
La società convenuta si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto la
pretesa del ricorrente.
Con sentenza pubblicata il 25.10.2022 il Tribunale di Udine, premesso che
dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto rimangono escluse, ai sensi della
disciplina dettata dall'art. 2120 c.c., solo le voci retributive dovute per prestazioni
conseguenti a cause eventuali, imprevedibili, fortuite rispetto alla ordinaria vicenda
lavorativa, concludeva che il ricorrente aveva diritto a che fossero computate nel
calcolo del TFR tutte le voci richieste dal ricorrente, esclusa quella relativa al lavoro
straordinario che “pur comparendo frequentemente nelle buste paga del dipendente,
è totalmente assente in molte mensilità, non risulta erogata con regolarità o con
cadenze ripetitive (il numero di mensilità varia di anno in anno, i mesi in cui sono
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