Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2024, n. 3528
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Carmen Lombardi Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza dell'8.10.2024
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1372/2023 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente
TRA
– in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. G. Pepe
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. M. G. Celardo Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. davanti al Tribunale di Napoli Nord l'odierno appellato ha convenuto in giudizio la deducendo di prestare attività lavorativa in favore della Parte_1 società appellante con mansioni di operatore ecologico e di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 5,00 alle ore 11.00 del mattino e/o comunque per sei giorni alla settimana, variabili, secondo turni cd. “a scalare”, lamentando, tuttavia, che nel periodo della cd. emergenza rifiuti, decorrente dal gennaio 2005 al 31 dicembre 2009, le turnazioni disposte su base settimanale dalla società datrice di lavoro hanno subito notevoli alterazioni, determinando un notevole incremento dell'attività lavorativa per effetto del quale egli non avrebbe potuto fruire del riposo giornaliero di 11 ore consecutive, nonché del giorno di riposo settimanale reclamando, pertanto, il ristoro del danno da usura psicofisica.
Ha, inoltre, dedotto di aver percepito, nel medesimo periodo, importi inferiori a quelli contrattualmente previsti a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, feriale e festivo, notturno e diurno nonché a titolo di festività non godute e, infine, di differenze su 13° e 14° mensilità.
Sulla base di tali premesse ha, dunque, rivendicato il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica per la mancata fruizione del riposo compensativo nonché l'esatta determinazione della retribuzione ordinaria, il diritto alla corresponsione dell'indennità per lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo, differenze su 13° e 14° mensilità, con vittoria di spese ed onorari del giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo la nullità della domanda per violazione Parte_1 dell'art. 414 c.p.c., ovverosia per omissione o assoluta incertezza circa la determinazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto fondativi delle pretese azionate;
nonché la prescrizione dei diritti alla corresponsione degli importi a vario titolo rivendicati.
Nel merito ha argomentato sull'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'azione promossa, evidenziando, in particolare, come il ricorrente non abbia fornito alcuna prova dei propri assunti.
Con la sentenza n. 5845/2022 il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato dall'odierno appellato, ha così solo parzialmente accolto il ricorso così statuendo
“condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di 6.534,00 per la mancata fruizione dei riposi compensativi nel periodo da gennaio 2005 a dicembre 2009, oltre agli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- liquida le spese di lite in € 778,00 condannando la resistente al pagamento in favore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Carmen Lombardi Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza dell'8.10.2024
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1372/2023 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente
TRA
– in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. G. Pepe
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. M. G. Celardo Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. davanti al Tribunale di Napoli Nord l'odierno appellato ha convenuto in giudizio la deducendo di prestare attività lavorativa in favore della Parte_1 società appellante con mansioni di operatore ecologico e di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 5,00 alle ore 11.00 del mattino e/o comunque per sei giorni alla settimana, variabili, secondo turni cd. “a scalare”, lamentando, tuttavia, che nel periodo della cd. emergenza rifiuti, decorrente dal gennaio 2005 al 31 dicembre 2009, le turnazioni disposte su base settimanale dalla società datrice di lavoro hanno subito notevoli alterazioni, determinando un notevole incremento dell'attività lavorativa per effetto del quale egli non avrebbe potuto fruire del riposo giornaliero di 11 ore consecutive, nonché del giorno di riposo settimanale reclamando, pertanto, il ristoro del danno da usura psicofisica.
Ha, inoltre, dedotto di aver percepito, nel medesimo periodo, importi inferiori a quelli contrattualmente previsti a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, feriale e festivo, notturno e diurno nonché a titolo di festività non godute e, infine, di differenze su 13° e 14° mensilità.
Sulla base di tali premesse ha, dunque, rivendicato il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica per la mancata fruizione del riposo compensativo nonché l'esatta determinazione della retribuzione ordinaria, il diritto alla corresponsione dell'indennità per lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo, differenze su 13° e 14° mensilità, con vittoria di spese ed onorari del giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo la nullità della domanda per violazione Parte_1 dell'art. 414 c.p.c., ovverosia per omissione o assoluta incertezza circa la determinazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto fondativi delle pretese azionate;
nonché la prescrizione dei diritti alla corresponsione degli importi a vario titolo rivendicati.
Nel merito ha argomentato sull'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'azione promossa, evidenziando, in particolare, come il ricorrente non abbia fornito alcuna prova dei propri assunti.
Con la sentenza n. 5845/2022 il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato dall'odierno appellato, ha così solo parzialmente accolto il ricorso così statuendo
“condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di 6.534,00 per la mancata fruizione dei riposi compensativi nel periodo da gennaio 2005 a dicembre 2009, oltre agli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- liquida le spese di lite in € 778,00 condannando la resistente al pagamento in favore
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