Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/01/2025, n. 16
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1328/2021 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 9.07.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
FEDAIA SPV S.R.L. con socio unico (c.f. 14108641003), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Piemonte n. 38, per mezzo della mandataria JULIET S.P.A. (c.f. 01461980524), in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, con sede in Siena, Strada Statale 73 Levante n. 14 e, per essa, CERVED LEGAL
SERVICES, già Jupiter Iustitia S.r.l. (c.f. 07082190963), con sede in San Donato Milanese alla Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, tutte elettivamente domiciliate in Falconara
Marittima alla Via Nino Bixio n. 85, presso lo studio dell'Avv. BE Zucchi, rappresentata
e difesa dall'Avv. Raffaella Greco, giusta procura in calce all'atto di appello appellante
e
CROCE AZZURRA ITALIANA – C.A.I. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 05815911002), in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, con sede in Ancona alla Via Tronto n.
21/A, HE ST (c.f. [...]), nato ad [...] il
30.04.1969 ed ivi residente a[...], sia in proprio che quale legale rappresentante di LU.F.I.M. S.R.L. (c.f. 01337490427), in persona del suo legale
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rappresentate pro-tempore, con sede in Ancona alla Via Tronto 21/A, HE IG
(c.f. [...]), nato a [...] il [...] e residente ad
Ancona, Frazione Poggio n. 40/B, HE SS (c.f.
[...]), nato ad [...] il [...] ed ivi residente alla Piazza Antonio da Sangallo n. 9, HE NA (c.f. [...]), nata ad [...]
l'11.07.1970 ed ivi residente a[...], tutti elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale PEC dell'Avv. Leda Craia, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellati
OGGETTO: rapporti bancari in c/c - ricalcolo del saldo - simulazione del finanziamento, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 1523/2021 in data
22.11.2021 del Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1523/2021 in data 22.11.2021 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da
Croce Azzurra Italiana – C.A.I. S.r.l. in liquidazione, Lufim S.r.l. e i suoi garanti TA
LE, TA CR, TA GI e TA AN nei confronti di FEDAIA
SPV S.r.l., cessionaria di Nuova Banca delle Marche S.p.a., al fine di sentir revocare
l'ingiunzione emessa nei loro confronti per il pagamento della somma di €.355.126,54 oltre interessi convenzionali, quale saldo debitorio del contratto di conto corrente acceso in data
19.07.2013, del conto anticipo fatture in data 2.07.2013 e del prestito chirografario del
15.01.2010 (stipulato dalla mutuataria Duelle Service S.r.l. con subentro di C.A.I. S.r.l. a seguito di atto di cessione di ramo di azienda del 5.12.2011), adducendo gli opponenti la mancanza totale di causa del mutuo chirografario oggetto di cessione in quanto stipulato non per acquisire liquidità, ma al solo fine di “consolidare” la passività del conto corrente della società cedente, peraltro avente un saldo negativo a causa dell'illegittimo addebito di interessi convenzionali, c.m.s., spese valute ed accessori vari e che a seguito del ricalcolo presentava un credito del correntista per complessivi €.190.365,50 come da CTP allegata, nonché lamentando la inidoneità degli estratti ex art. 50 TUB, la mancata evasione della richiesta ex art. 119 TUB - con necessità di dover partire da un saldo “zero” - e la tardiva iniziativa di recupero, oltre alla intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. con conseguente
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estinzione della fidejussione e alla erroneità dei dati esposti nel contratto di finanziamento, alla indeterminatezza contrattuale per l'applicazione del tasso occulto nel contratto di finanziamento e al riscontro di tassi usurari ed eccependo, quanto al c/c, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, l'illegittimo addebito di interessi ultralegali, c.m.s., spese ed oneri non validamente pattuiti, l'anatocismo, l'invalidità per indeterminatezza della clausola valuta d'uso, ritenuto dal giudicante che il decreto ingiuntivo si fonda su una artificiosa divisione di un rapporto che è nato unitario per espressa previsione contrattuale delle parti in quanto il contratto di mutuo non è un finanziamento, ma un affidamento utilizzabile sotto la forma tecnica di prestito chirografario e che è da ritenersi contra legem la cessione avvenuta ex art. 58 TUB perché non rispettosa della individuabilità in blocco della posizione artificiosamente frazionata, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto e
l'inesistenza della pretesa di FE SPV S.r.l. nei confronti degli opponenti ed ha compensato integralmente le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello FEDAIA SPV S.r.l., chiedendone la riforma nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto in considerazione della ritenuta “parzialità a monte della cessione della posizione”, limitandosi all'esame del contratto di finanziamento che ha erroneamente ritenuto inscindibile rispetto al contratto di c/c affidato (costituendone prova la circostanza che i rapporti di conto nn.
13547 e 15496 non sono mai stati ceduti a FE SPV S.r.l., ma sono rimasti intestati alla cedente Duelle Service S.r.l. e quindi neppure avrebbero potuto costituire oggetto di istanza ex art. 210 c.p.c.);
il primo giudice non si è pronunciato sugli altri contestati rapporti contrattuali legittimamente azionati con l'ingiunzione opposta, comunque richiesta solo per
i rapporti contrattuali oggetto di cessione ex art. 58 TUB in data 7.04.2017, come da documentazione in atti, con conseguente nullità della sentenza che, in particolare, neppure ha deciso in relazione alle doglianze dell'opponente sulla “inidoneità probatoria della documentazione prodotta”, sulle garanzie fideiussorie, nonché sulle contestazioni di merito relative al contratto di prestito chirografario, quali l'eccepita “mancanza di causa”, il presunto “collegamento negoziale” e la “indeterminatezza contrattuale ed applicazione del tasso occulto nel contratto di finanziamento”.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio Croce Azzurra Italiana – C.A.I. S.r.l. in liquidazione, Lufim S.r.l., TA LE, TA CR, TA GI e
TA AN, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame facendo preliminarmente rilevare che l'appellante, nel chiedere termine per provvedere, ha prestato acquiescenza all'ordine di esibizione, né avendo reiterato in sede di conclusioni la richiesta di revoca,
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nonché la correttezza della sentenza che ha considerato in maniera unitaria il contratto di finanziamento rispetto al conto corrente ed al connesso fido già intestati alla cessionaria
Duelle Service S.r.l., nell'assunto che l'apparente erogazione delle somme, mediante la scritturazione nel conto, ha avuto la esclusiva funzione di ripristinare le disponibilità liquide dell'affidamento di cui la cliente beneficiava in relazione a un conto con un saldo debitore solo sulla carta, ma sostanzialmente creditore a seguito di ricalcolo, né l'appellante ha mai formulato contestazioni in ordine alla puntuale ricostruzione dei rapporti ed al loro collegamento, limitandosi a sostenere di essere titolare di un credito derivante dal finanziamento chirografario in forza dell'intervenuta cessione;
la omessa pronuncia in relazione ai due crediti risultanti dagli ulteriori rapporti è da ritenersi del tutto apparente, atteso che gli appellati hanno contestato in maniera circostanziata la documentazione di natura contabile e gli estratti conto subito dopo la loro produzione in giudizio anche relativamente agli altri rapporti e, nella subordinata ipotesi di disamina degli ulteriori profili di merito, hanno reiterato tutte le difese e le argomentazioni proposte in primo grado a sostegno della proposta opposizione ed in particolare: la operazione di finanziamento altro non era che un consolidamento delle pregresse esposizioni debitorie determinate dalla illegittima applicazione di condizioni contrattuali non pattuite (interessi, anatocismo, c.m.s., valute ed oneri vari) e che quindi, doveva considerarsi nulla per molteplici motivi;
i rapporti relativi alle anticipazioni registravano un saldo meramente apparente e comunque anch'esso privo di titolo, mancando il riferimento alle singole operazioni che le avevano generate;
la banca non aveva mai inviato la documentazione richiesta ex art. 119 TUB, né i contratti e non aveva trasmesso in pendenza di rapporto gli estratti conto;
le iniziative erano state assunte a distanza di anni dalla revoca dei fidi, sì da determinare la conseguente decadenza della fideiussione;
i garanti dovevano considerarsi ed essere trattati come “consumatori” con il conseguente diritto alla protezione;
tutti i rapporti e le relative condizioni dovevano ritenersi nulle o annullabili o infine, inefficaci, poiché in contrasto con norme imperative.
A seguito di ordinanza del 9.07.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame parte appellante critica la sentenza