Corte d'Appello Catania, sentenza 20/12/2024, n. 1201
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1073/2023 R.G. promosso
DA
INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale, dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e
Pierluigi Tomaselli;
Appellante
CONTRO
AP SS ([...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santi Milardo;
Appellato
OGGETTO: appello – TFR-Fondo di Garanzia INPS.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 572 del 27 novembre 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, in accoglimento del ricorso proposto da RO AL nei confronti dell'INPS, dichiarava il diritto del ricorrente al pagamento del TFR
(richiesto nella misura di € 3.341,00) e condannava l'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 900,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente.
Il Tribunale, premesso che oggetto della controversia era il credito per TFR ex art. 2 legge 297/1982 vantato in relazione al rapporto lavorativo svolto alle dipendenze della società “Promet s.r.l.” dal 4.10.2005 al 9.11.2012, accertava che il ricorrente, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, aveva richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia presso l'INPS, ma l'ente aveva rigettato l'istanza a causa della mancata ammissione del credito al grado privilegiato nella procedura fallimentare.
Il primo decidente, ricostruita la normativa in tema di Fondo di Garanzia, osservava, anche sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema Corte, che il
Fondo, istituito dalla l. n. 297/1982 al fine di garantire il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente richiedeva, quali unici presupposti di accesso per il lavoratore che aveva cessato il rapporto di lavoro subordinato,
l'accertamento dello stato di insolvenza del datore di lavoro e la verifica giudiziale della sussistenza e della misura del credito, a nulla rilevando che questo fosse stato ammesso al passivo al chirografo o al privilegio atteso che, una volta accertata
l'esistenza di un credito per TFR, questo risulta già qualificato dalla legge come diritto avente natura privilegiata ( cfr. Cassazione, ordinanza n.3165 del 2 febbraio
2022).
Accertava che il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 39 del 2 luglio 2019 aveva dichiarato il fallimento della società per cui lavorava RO AL e che il lavoratore, a seguito di istanza, era stato ammesso al passivo.
Accoglieva pertanto la domanda di RO AL, condannando l'INPS anche al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2023 l'INPS impugnava la sentenza;
resisteva al gravame l'appellato.
La causa era posta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'istituto appellante, con il primo motivo di gravame, impugna la sentenza per asserita erronea applicazione dell'art. 2 co.7 L. 297/1982, e dell'art. 93 co.4 della Legge fallimentare, come modificato dal d.lgs. n.169/2007, per aver ritenuto che il diritto del lavoratore a ottenere dall'INPS il pagamento del TFR sorga quando siano stati soddisfatti i soli presupposti dell'insolvenza del datore di lavoro
e della verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, con la conseguenza di ritenere l'ente obbligato al pagamento a prescindere dal fatto che il credito del lavoratore sia ammesso o meno al grado privilegiato.
Rileva che l'art. 2 della legge istitutiva del fondo di garanzia introduce un'ipotesi di surroga ex lege del Fondo medesimo “nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 del codice
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