Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2024, n. 911

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2024, n. 911
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 911
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa C M Presidente rel.
Dott.ssa C B Consigliere
Dott.ssa R C Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 948/2023
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a Magisano (CZ) il 10/11/1951, elettivamente domiciliata in Torino, Via Rosta n. 12, presso lo studio dell'Avv. D F del Foro di Torino che la rappresenta e difende per procura in atti (mandato rinunciato il 21 giugno 2024) ora sostituita dall'avv. P Ughetta del Foro di Torino
Appellante

contro

Controparte_1 nato a Cerignola (FG) il 30/09/1949, elettivamente domiciliato in Torino, Via Susa n. 31, presso lo studio degli Avv.ti G B e V L che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, per procura in atti,
Appellato
1 avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, n. 2646/2023, pubblicata il 22/06/2023, resa con decisione del 19/06/2023

Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott. il quale con atto del 01/08/2023 ha Controparte_2 dichiarato di non intendere rassegnare alcuna conclusione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante
“voglia l'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI TORINO reietta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, dato atto che non si accetta il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che fossero ex adverso proposte, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare la sentenza n. 2646/2023, pubblicata il 22.6.2023, notificata in pari data, oggi impugnata, e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
NEL MERITO:
- pronunziare l'addebito della separazione in capo al marito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, secondo comma, c.c.;

- disporre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il contributo al suo mantenimento, in misura pari almeno ad € 350,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, e comunque in misura non inferiore ad € 250,00 così come inizialmente stabilito con l'ordinanza presidenziale, mediante accreditamento sul conto corrente bancario/postale della sig.ra , con valuta Pt_1 fissa al 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
con riferimento all'istanza ex art. 709, ultimo comma, c.p.c.
- rebus sic stantibus, atteso il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto della deducente, modificare in melius la misura dell'assegno e, per l'effetto, disporre che il sig. versi alla moglie, a titolo di mantenimento, una somma pari CP_1 almeno ad € 350,00 mensili o veriore altra somma determinanda, e comunque non inferiore ad € 250,00 così come inizialmente stabilito con l'ordinanza presidenziale, con decorrenza, quantomeno, dalla vendita della casa familiare avvenuta in data 27.5.2021, ovvero dalla proposizione della domanda in data 29.7.2021.
- Respingere ogni eccezione, istanza e domanda avversaria, anche con riferimento all'art. 96 c.p.c., sollevata dall'appellato dinanzi il Tribunale. SEMPRE NEL MERITO, in conseguenza della riforma della sentenza:
- In ogni caso e in via di subordine, rimodulare l'assegno ai fini di un equo bilanciamento dei rapporti patrimoniali, anche alla luce delle aspettative relative al tenore di vita ingenerate dalla lunga durata del rapporto matrimoniale.
2
- Condannare parte appellata alla rifusione a favore della deducente delle spese del primo grado di giudizio, con computo degli interessi legali dal giorno del versamento fino al giorno della restituzione. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- Ammettere ad esperimento per interpello e testi i capi di prova così come formulati nella seconda memoria, ove non documentalmente provati, preceduti dal rituale
“Vero che”, con i testi ivi indicati. Con opposizione sin d'ora all'ammissione delle prove avversarie eventualmente dedotte e deducende e con richiesta di essere ammessi alla prova contraria.
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al sig. il deposito in giudizio (in quanto CP_1 non vi ha provveduto spontaneamente) della visura nominativa storica del PRA.
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., la produzione e l'esibizione delle movimentazioni bancarie degli ultimi dieci anni relative al conto corrente cointestato ai sigg.ri
[...]
. Parte_2
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., la produzione e l'esibizione delle movimentazioni bancarie degli ultimi dieci anni relative ai tre libretti di risparmio cointestati ai sigg.ri
, di cui due dedicati ai figli, ed oggi chiusi. Parte_3
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Banca Intesa Sanpaolo la produzione e l'esibizione dei fogli delle presenze giornaliere, delle ore lavorate e dei cedolini inerenti il sig.
(matricola 7670), ovvero l'accesso al fascicolo personale, anche al fine CP_1 di esaminare in modo dettagliato le ore di lavoro ordinario e straordinario dal medesimo compiute durante il sodalizio coniugale e, comunque, dal momento della sua assunzione presso l'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino nell'anno 1974. Quanto alle ulteriori richieste istruttorie, si reitera l'istanza di modifica dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., così Pt_1 come determinato dalla Corte d'Appello di Torino, all'esito del reclamo ex art. 708 cpc proposto dal sig. , di cui alla I memoria ex art. 183, sesto comma, CP_1
c.p.c., in data 29.7.2021. SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA, in conseguenza della riforma della sentenza:
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., la produzione e l'esibizione del rapporto di conto corrente bancario Sanpaolo n. 00091570 cointestato al sig. , unitamente CP_1 alle movimentazioni degli ultimi tre anni. LE SPESE: Con il favore delle spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre esposti, spese 15% a forfait, IVA e CPA come per legge.”.

Per l'appellato:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- respingere il ricorso in appello avversario;

- con vittoria di spese, competenze, onorari e oneri di legge.”;

3 Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. nell'atto del 01/08/2023: Controparte_2
“Il Procuratore Generale rilevato che trattasi di questioni attinenti esclusivamente profili economici;

considerato che

questo ufficio non ritiene di intervenire nel presente procedimento;
dichiara di non allegare alcuna conclusione e di non intervenire.”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO

e contraevano matrimonio concordatario in Controparte_1 Parte_1
Torino in data 18/04/1976 e dal matrimonio sono nati a Torino due figli:
[...]
il 20/06/1978 e il 19/10/1979. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato in data 28/05/2020 il signor chiedeva Controparte_1 al Tribunale di Torino di pronunciare la separazione personale dal coniuge. Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti. Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 03/12/2020, disponeva il passaggio alla fase istruttoria. Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e all'udienza del 25/03/2021, precisate le conclusioni, la causa veniva
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