Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2024, n. 5842

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2024, n. 5842
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 5842
Data del deposito : 19 settembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Gemma Carlomusto Consigliere all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 716 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
BA ZI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martinelli
Stefano, Sanino Mario e Celani Carlo, come da procura in atti
APPELLANTI
E
IA TA, rappresentata e difesa dall'Avv. Richter Elena
Stella, come da procura in atti
APPELLATA
ME MA e TE AR HI, rappresentati e difesi da loro stessi ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
r.g. n. 1
APPELLATI
Schirru Fiorella, rappresentata e difesa dall'Avv. Crisi Francesco, come da procura in atti
APPELLATA
GA IO e NO NA, non costituiti
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10324/2020 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 14 luglio 2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
BA ZI ha formulato, innanzi al Tribunale di Roma, le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la richiesta di usucapione, e comunque dichiarare che non è intervenuto alcun acquisto per usucapione del diritto a tenere gli alberi posti nel fondo dei convenuti, in Roma Largo Olgiata 15 isola 66H, e più precisamente part. n. 1142 foglio 38, a distanza inferiore da quella legale rispetto al fondo dell'attore, sito in Roma Largo Olgiata, Isola 66I, part. 2958, foglio
38, e che, pertanto, non è insorta alcuna servitù prediale rispetto alla piantumazione degli alberi di cui è causa;
conseguentemente, accogliere la domanda attrice e per l'effetto dichiarare che gli alberi non sono a distanza legale e condannare i convenuti, ai sensi dell'art. 894 cod. civ., ad estirparli;
in via subordinata, nel denegato caso di riconoscimento della usucapione della servitù, ordinare ai convenuti, in applicazione dell'art.

892 cod. civ., di mantenere gli alberi ad altezza non eccedente la sommità della rete di confine;
in via ulteriormente subordinata, ordinare, ai sensi dell'art. 896 cod. civ., la potatura di tutti i rami, tronchi e radici che

r.g. n. 2 protendono sul fondo dell'attore”.
I convenuti, nell'opporsi alle domande, hanno sostanzialmente proposto eccezione riconvenzionale sull'assunto di avere acquisito, per intervenuta usucapione il diritto di mantenere gli alberi a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 892 c.c.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ritenuta fondata l'eccezione di usucapione, ha rigettato la domanda tesa all'accertamento del mancato rispetto delle distanze prescritte normativamente.
Ha rigettato, altresì, la domanda, formulata in via subordinata, tesa ad ottenere la condanna dei convenuti al mantenimento degli alberi ad un'altezza non eccedente la sommità della rete di confine ai sensi dell'art.
892 c.c., non essendo presente tra le due proprietà un muro divisorio.
Ha rigettato, infine, anche la domanda, formulata ai sensi dell'art. 896 cod. civ., tesa ad ottenere la condanna dei convenuti ad eseguire “ la potatura di tutti i rami, tronchi e radici che protendono sul fondo dell'attore, sul presupposto che il testimone AL AC avesse dichiarato che nel 2016 vi era stato l'intervento di potatura degli alberi e che l'attore, non avesse provato, come sarebbe stato suo onere, l'esistenza di rami protesi sul suo fondo successivamente alla potatura del 2016.
Per il principio della soccombenza, ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello BA ZI, chiedendo, in sua riforma di accogliere le domande formulate in primo grado.
Gli appellati costituiti hanno contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, all'udienza del 16 maggio 2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
r.g. n. 3
Con il primo motivo di appello, BA ZI ha censurato la sentenza per aver “dichiarato l'usucapione in favore dei convenuti anche se su bene indiviso e in difetto di apposita domanda e comunque in difetto di richiesta di tutti i comproprietari di bene indiviso”.
La censura è infondata, per l'assorbente rilievo che, come emerge dalla parte argomentativa e dispositiva della sentenza, il Tribunale, proprio perché non è stata formulata domanda riconvenzionale, ma una mera eccezione riconvenzionale, volta a paralizzare la domanda altrui, non ha accertato, con efficacia erga omnes, l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, del diritto di mantenere gli alberi a distanza non regolamentare, ma si è limitato, ritenendo fondata l'eccezione di usucapione, a rigettare la domanda dell'attore.
Ciò in linea con quanto precisato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo (Cass. civ.