Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/02/2024, n. 67
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Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 344/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai
magistrati:
Dr. ssa AR Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella giudizio civile n. 344/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 114/2020 emessa il
28.02.2020 dal Tribunale civile di Larino in composizione monocratica e pubblicata il 2.03.2020
a conclusione del giudizio n. 100368/2013 R.G. , avente ad oggetto: azione di rivendicazione,
vertente
tra
CI IO AB, c.f. STN NNG 61S16 G 506M;
AC AR TA, c.f. BVL
MDD 30L63G506B, rappresentati e difesi per mandato in atti dall'avv. Nicola Bonaduce, ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Termoli, Traversa Via Madonna delle
Grazie n. 58.
-APPELLANTI-
e
GA VI RO, c.f. DRG SLV 27R65 F 576F;
CI ME, c.f. STN
DNC63D13G506N, rappresentati e difesi per mandato in atti dall'avv. ROnna Buri, ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Termoli, C.so F.lli Brigida n. 166.
-APPELLATI-
CONCLUSIONI: come da note scritte contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, cui si
rinvia, depositate telematicamente, in sostituzione dell'udienza del 10.05.2023, entro i termini
assegnati con decreto di questa Corte del 15.04.2023.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza
del 18 maggio 2023, assegnando i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche ai
sensi dell'art. 190 c.p.c.
FATTO
Con citazione notificata il 20.01.2005, CI MI, premesso di essere proprietario di un
appezzamento di terreno agricolo sito in agro di Petacciato, come da atto di riscatto stipulato con
l'ERSAM – Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise -, in data 30.09.1989, attualmente in
Catasto al fg. 7, p.lle nn. 28, 158 e 331;
che la proprietà stessa risultava altresì dal lungo e pacifico
possesso che del terreno aveva sempre avuto, sin dal 1958, il proprio padre, CI ME, il
quale, in data 21.09.1963, ebbe a stipulare con l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Molise -Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria –
un contratto di assegnazione e vendita di terreni, con il quale la Sezione gli aveva venduto, con patto
di riservato dominio, l'appezzamento di terreno di che trattasi;
che, alla morte del genitore, l'attore
era subentrato in luogo del defunto, avendo diritto al subentro ed essendo in possesso dei requisiti di
cui all'art. 16, legge n. 230/1950 e perché unico erede, nell'assegnazione di detti terreni con atto del
4.06.1984, conveniva in giudizio GA VI RO e CI ME per sentirli condannare
al rilascio del fondo in questione.
I convenuti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via
riconvenzionale, domandavano l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta usucapione dei
terreni oggetto di causa in capo agli stessi.
Con sentenza n. 106/2008 il Tribunale di Larino – Sez. dist. di Termoli, rigettava sia la domanda
principale che la domanda riconvenzionale, e compensava integralmente le spese di lite.
Tale sentenza veniva impugnata da CI MI dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso
la quale, con sentenza n. 295/2012, accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dagli appellati di
disintegrità del contraddittorio, per essere stata pretermessa in primo grado la litisconsorte necessaria
AC AR TA, coniuge di CI MI e comproprietaria dei beni rivendicati,
dichiarava la nullità della sentenza appellata e rimetteva le parti dinanzi al giudice di primo grado
assegnando il termine per la riassunzione del giudizio.
Con comparsa di riassunzione notificata in data 8.05.2013 CI MI citava in giudizio i
medesimi GA VI RO e CI ME, nonché AC AR TA;
in tale
giudizio si costituivano nuovamente i GA/CI, ribadendo le loro precedenti difese, nonché
la AC, che si associava alla domanda avanzata dall'attore.
In corso di giudizio decedeva lo CI MI e, a seguito della dichiarata interruzione, con
ricorso in riassunzione il giudizio veniva riassunto da CI IO AB, succeduto nel
diritto controverso, e dalla AC.
In fase istruttoria si procedeva alla sola acquisizione della documentazione offerta in produzione dalle
parti.
All'esito, con sentenza n. 114/2020, qui impugnata, il Tribunale di Larino rigettava la domanda
principale e quella riconvenzionale spiegata dai convenuti e compensava integralmente tra le parti le
spese di lite.
Il Tribunale riteneva che parte attrice non avesse