Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/12/2024, n. 520

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/12/2024, n. 520
Giurisdizione : Corte d'Appello Potenza
Numero : 520
Data del deposito : 30 dicembre 2024

Testo completo

CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Ettore NESTI presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 265/2021 RG vertente
TRA
AR AS (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico
Salvatore, ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Isca del Pioppo n.2
APPELLANTE
E
ZZ PI (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Lorusso, ed elettivamente domiciliata in Baragiano (Pz) alla Via Serra Cristina, 7
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 7 febbraio 2008, HI
NA conveniva in giudizio SQ LA, innanzi al Tribunale di Potenza, al fine di ottenere la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo (n. 725/07) perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con vittoria di spese. Sosteneva, in particolare:
di aver conferito mandato al geom. LA per lo svolgimento dell'attività di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione di un fabbricato rurale, usufruendo dei contributi di cui alla L.
219/1981;
che le parti si erano accordate nel senso che al professionista fosse corrisposta la somma liquidata dal Comune di Baragiano d corrispondersi per stati di avanzamento dei lavori ovvero all'atto dell'erogazione delle somme da parte del Comune;
che, successivamente, il geom. LA pretendeva ulteriori somme per cui le parti raggiungevano un nuovo accordo per un pagamento a saldo dell'importo di ulteriori euro 4.400,00, anche perché il LA si rifiutava di presentare al comune la contabilità finale;
che la HI versava al LA euro 1.000,00, come da scrittura privata dell'8.1.2007, sottoscritta dal geom. LA;
che non vi era stato alcun inadempimento da parte della HI, poiché il saldo doveva avvenire al momento in cui fossero stati stanziati i contributi dello stato finale dei lavori;
che gran parte dei lavori indicati dal LA nella parcella erano stati eseguiti da un altro tecnico e quindi il geometra aveva incassato somme ben maggiori rispetto all'effettiva attività espletata.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 30.4.08 l'opposto LA SQ, il quale contestava l'opposizione proposta, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale, nonché mediante espletamento della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale deferito dall'opposto alla parte opponente.
2. Con sentenza n. 292/2020 pubblicata in data 20.3.2020 il Tribunale di Potenza: accoglieva in parte
l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava l'opponente
HI NA al pagamento in favore dell'opposto LA SQ del credito residuo di euro 800,62, oltre interessi legali a decorrere dalla messa in mora (14.03.2005) fino al saldo;
condannava l'opposto soccombente LA SQ al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite.
Il Tribunale, nella menzionata sentenza, osservava che:
a) la controversia in esame aveva ad oggetto la richiesta alla condanna di pagamento di somme inerenti crediti che rinvenivano la loro fonte in un rapporto di direzione dei lavori di appalto avente ad oggetto un fabbricato interessato dal finanziamento mediante fondi pubblici ai sensi della legge 219/1982 per gli edifici danneggiati dal sisma del 1980;

b) dall'esame delle risultanze istruttorie, doveva ritenersi che parte attrice aveva provato
l'avvenuta stipula del contratto intercorso tra le parti, come si evinceva: dal prospetto di contabilità finale;
dai quattro SAL depositati nella produzione di parte opposta, con i relativi certificati comunali di erogazione dei fondi previsti per il recupero degli edifici danneggiati dal terremoto;
dalla parcella del competente Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza, che alla luce della documentazione allegata, aveva reputato congruo il compenso di euro
20.296,65 per onorari professionali, al netto delle spese dovute al Collegio per il rilascio della predetta parcella;

c) parte opponente non aveva contestato il conferimento dell'incarico di direzione dei lavori al creditore opposto, ma aveva sollevato un'eccezione relativa al quantum dell'importo ingiunto, sulla base di una transazione intervenuta tra le parti, in cui il credito sarebbe stato pattuito in euro 4.400,00 anziché in euro 5.969,16;
parte opponente aveva allegato la quietanza dell'8.1.07 relativa al pagamento di euro 1.000,00 con sottoscrizione non disconosciuta dal creditore opposto e le quietanze sottoscritte dal creditore opposto per la somma totale di euro
19.496,04 pagati a soddisfacimento del credito professionale di parte opposta , alla luce delle quali aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto il credito residuo era inferiore alla somma ingiunta in sede monitoria;

d) la quietanza dell'8.1.07 costituiva prova scritta del contratto di transazione;

e) non risultando, dall'unico documento disponibile, la pattuizione di un termine espresso per il pagamento della somma oggetto dell'accordo di transazione, ne discendeva che il creditore poteva esigere immediatamente l'adempimento e, in caso di diniego della controparte, il contratto doveva considerarsi risolto per inadempimento secondo lo schema della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
il pagamento della somma di € 1.000,00 oggetto della quietanza dell'08.01.2007 andava, pertanto, imputato non già alla somma di euro 4.400,00 - essendo la transazione risolta per inadempimento-, bensì al credito residuo derivante
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