Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/09/2024, n. 1071
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia RI Presidente
2) Dott.ssa Anna AR Raschellà Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 335 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza del 10.7.2024, depositata in data 25.7.2024, emessa all'esito dell'udienza del 27.6.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del
22.5.2024, avente ad oggetto il reclamo avverso la decisione del secondo collegio del
Co.Re.Di. Calabria, emessa in data 16.11.2022, depositata il 15.12.2022, vertente
TRA
MA SA (cod. fisc.: [...]) rappresentata e difesa, in virtù di procura da intendersi in calce al ricorso, dall'avv. Luca Crotti, nel cui studio, in
Milano, ha eletto domicilio;
- RECLAMANTE/RECLAMATA INCIDENTALE =
CONTRO
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CATANZARO, CROTONE,
LAMEZIA TERME E VIBO VALENTIA, in persona del Presidente pro tempore, dott.
Rocco Guglielmo, rappresentato e difeso, in virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Anselmo Barone e Matteo Gozzi, nello studio del quale, in Milano, ha eletto domicilio;
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- RECLAMATO/RECLAMANTE INCIDENTALE =
E
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI CATANZARO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro;
- RECLAMATO =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per la reclamante, rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni, depositate in data 10.4.2024: “* riformare la decisione Co.Re.Di. Calabria qui impugnata per
l'inesistenza delle nullità contestate negli atti difensivi del notaio RI (cfr. ricorso/reclamo e presenti note: rep. nn. 3.304, 3.685, 3.812 e 3.839);
* alla luce della/e sanatoria/e posta/e in essere dal reclamante (v. il rep. n.
6.566 per il rep. n. 3.419), in applicazione dei fondamentali principii di legalità, proporzionalità, congruenza e ragionevolezza della pena nonché di parità di trattamento sanzionatorio e non discriminazione tra gli iscritti, commutare, in applicazione delle attenuanti specifiche e/o generiche ex art. 144, L.N., la pena della sospensione inflitta dalla
Co.Re.Di. Calabria nella sanzione pecuniaria entro i limiti delineati dall'art. 138 bis, co. 1, L.N.;
* dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello incidentale promosso dal Consiglio in ogni sua declinazione.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre a competenze e accessori di legge.”.
Per il Consiglio Notarile reclamato/reclamante incidentale rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 30.4.2024: “… rigettare
l'impugnazione avversaria per tutti i motivi esposti confermando la decisione emessa dalla CO.RE.DI. Calabria in data 16 novembre 2022, depositata in cancelleria in data
15 dicembre 2022, e, comunque, l'irrogazione della sanzione disciplinare nella misura di cinque mesi di sospensione dall'esercizio della funzione notarile per tutte le ragioni esposte in atti e per tutto quanto ampiamente esposto.
Nel denegato caso in cui uno o più dei motivi di impugnazione avversari fossero ritenuti
2 fondati, si domanda in via di reclamo incidentale condizionato che al Notaio venga irrogata unitariamente la sanzione della sospensione per mesi 6 nel rispetto del limite edittale minimo previsto dall'art. 138 l. not. per le nullità prive di circostanze attenuanti oltre alla sanzione pecuniaria di € 8.000,00 per ciascuna nullità per la quale fosse riconosciuto il ricorrere di circostanze attenuanti.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite..”.
Per l'Archivio Notarile Distrettuale di Catanzaro, rassegnate nella comparsa di costituzione: “… respingere il reclamo avversario, in quanto infondato per le ragioni sovra esposte. Con vittoria di spese ed onorari”
Per il Procuratore Generale: chiede il rigetto del reclamo.
PREMESSA IN FATTO
Si premette che, per come risulta dagli atti, all'esito dell'ispezione ordinaria per il biennio 2019/2020, il Conservatore dell'Archivio Notarile di Catanzaro, con nota del
19.5.2022, ha chiesto alla Co.Re.Di. Calabria, ai sensi dell'art. 153 co. 3 lett. c) L. Not.,
l'avvio di procedimento disciplinare, nei confronti del Notaio dott.ssa SA RI, con sede in Lamezia Terme, contestando alla stessa plurime condotte costituenti violazione dell'art. 28 e 138 L. Not., e molteplici irregolarità riscontrate negli atti: infrazioni, queste, tutte emergenti dal verbale di ispezione del 16.12.2021;
l'organo proponente chiedeva, quindi, l'applicazione della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi a carico del Notaio incolpato.
Nel giudizio così incardinato innanzi alla Co.Re.Di Calabria interveniva, ex art. 156 bis
L Not., il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme
e Vibo Valentia, supportando l'iniziativa disciplinare.
All'esito dell'istruttoria, la Co.Re.Di. adita rilevava che numerose infrazioni contestate all'incolpata erano state oggetto di oblazione e, quindi, non erano più rilevanti nel procedimento pendente;
che in ordine a quattro atti (rep. nn. 3696, 5223, 5284, 5240) non sussisteva la violazione dell'art. 28 L. Not. contestata, avendo le parti negoziali convalidato l'atto con effetto sanante (quanto ai rep. nn. 3696 e 5223), ovvero avendo, la difesa del professionista, dimostrato l'insussistenza della contestazione (quanto al rep.
n. 5284), ovvero avendo il Notaio proceduto alla rettifica con conseguente sanatoria della nullità (quanto al rep. n. 5240).
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Riteneva, invece, sussistere la violazione dell'art. 28 L. Not. con riferimento ai seguenti atti:
1. rep. 3938 del 4 luglio 2019, per inosservanza della normativa sul vincolo del prezzo massimo di cessione, con conseguente nullità della clausola del prezzo;
2. rep. 3419 del 26 febbraio 2019, per la mancanza, nell'atto di donazione e divisione, della conformità catastale e per omessa allegazione del certificato di destinazione urbanistica;
3. rep. 3812 del 28 giugno 2019, per mancanza delle menzioni urbanistiche in
relazione alla vendita di uno dei due immobili;
4. rep. n. 3304 del 17 gennaio 2019 e rep. n. 3685 del 18 maggio 2019, per violazione del divieto di patto successorio, trattandosi di donazioni nelle quali figura la partecipazione di soggetti non donatari che intervengono per dare assenso alla donazione.
Quindi, non riconosciute le attenuanti generiche, la Co.Re.Di. Calabria applicava al
Notaio incolpato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per il periodo di cinque mesi.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Notaio RI, deducendo, in sintesi:
- quanto ai presunti patti successori contenuti nelle donazioni rep. n. 3304 e 3685, si tratterebbe di clausole infelicemente formulate e, quindi, di un'ipotesi di nullità non evidente né inequivoca, che non potrebbe, come tale, dare luogo ad una violazione dell'art. 28 L. Not.;
peraltro, ove mai si ravvisasse, in detta clausola, una disposizione di natura abdicativa, non potrebbe pretermettersi
l'esistenza del riferimento, in una delle donazioni, all'art. 591 c.c., che, essendo evidentemente errato, andrebbe inteso siccome richiamo all'art. 774 c.c., trattandosi di rinunzia al diritto all'annullamento della liberalità o, comunque, all'art. 563, c.c., al fine di contemplare una legittima rinuncia al diritto di opposizione;
- quanto all'asserita mancanza di menzioni urbanistiche in relazione ad uno dei due immobili compravenduti nel rogito rep. n. 3812, la Co.Re.Di non avrebbe considerato che il Notaio nell'atto ha utilizzato, senza alcun margine di dubbio, il plurale, nell'ambito di una menzione riferita ad entrambi gli immobili negoziati (essendo state peraltro allegate all'atto entrambe le planimetrie),
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laddove l'uso di termini declinati al singolare in isolate occasioni sarebbe dovuto ad un mero ed innocuo errore di stampa;
- quanto alla presunta mancanza della dichiarazione di conformità catastale nell'atto di divisione rep. 3419, ricevuto contestualmente all'atto di donazione immediatamente recedente, la Co.Re.Di. non avrebbe considerato la “relatio formale”, contenuta nella divisione, alle dichiarazioni di conformità catastale svolte nel corpo della donazione, in quell'unico e unitario contesto temporale e documentale;
inoltre, ingiustamente avrebbe omesso di riconoscere, a beneficio del pubblico ufficiale, le attenuanti specifiche, avendo il notaio dimostrato, con
l'atto di conferma del rep. 6566, riferito non solo al certificato di destinazione urbanistica (come erroneamente affermato dalla Co.Re.Di.) ma (all'occorrenza) anche alle dichiarazioni di conformità catastale, di aver comunque riparato interamente il danno prodotto, a proprie esclusive spese, nell'immediatezza della conoscenza dell'infrazione e senza danno per i comparenti;
- quanto alla presunta vendita a prezzo libero, relativamente al rep. 3839, la
Co.Re.Di. avrebbe errato nel ritenere che il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile sia stato violato per il solo fatto che il Notaio avrebbe rogato l'atto senza attendere la risposta del Comune (mai pervenuta), appositamente interrogato proprio dal Notaio, sull'indicazione di detto prezzo, senza tener conto, tuttavia, della specifica “Convenzione” regolativa del rep.
3839 (nella quale, peraltro, non si prevede alcun propedeutico obbligo, da parte del pubblico ufficiale, di interrogare il Comune in funzione della vendita), la quale conterrebbe già i criteri oggettivi di calcolo utili ad individuare le condizioni di valida negoziabilità dell'immobile e che, in ogni caso, la congruità del prezzo sarebbe attestata sia dalla perizia
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