Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/07/2024, n. 1140
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Testo completo
N. R.G. 811/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 811/2022 promossa da:
IA AS (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DI RUGGERO
MICHELE e dell'avv. SORICETTI CATERINA ([...]) C.SO G. MAZZINI N.
148 ANCONA;
, elettivamente domiciliato in C.SO MAZZINI 148 60121 ANCONApresso il
difensore avv. DI RUGGERO MICHELE
APPELLANTE/I
contro
AVV. GIULIA GINESI IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI
CA ES (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. VERGARI
MASSIMO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in SAN MARTINO 89 60122
ANCONApresso il difensore avv. VERGARI MASSIMO MARIA
pagina 1 di 23 ES CA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLATO
nonchè
NOTAIO DOTT. NICOLA MARTINO (C.F. [...]), con il patrocinio
dell'avv. DALESSIO GIANLUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
ALESSANDRO ORSI, 9 60123 ANCONApresso il difensore avv. DALESSIO GIANLUCA
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 343/2022 del 11 marzo 2022 resa dal Tribunale di
ON in materia di vendita immobili.
CONCLUSIONI
All'udienza del 30 gennaio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno
concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, AS IA:
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di ON, contrariis reiectis riformare la sentenza n. 343/2022,
pubblicata l'11 marzo 2022, repertorio n. 732/2022 del 14/03/2022, dal Tribunale Ordinario di
ON, nella persona del Dott. R. Vizzari, nella causa civile di primo grado iscritta all'R.G. n.
3485/2018 e, per l'effetto:
in via preliminare:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte tramite primo motivo di impugnazione dell'atto di
appello, l'inesistenza/nullità della sentenza n. 343/2022, pubbl. l'11/03/2022, repert. n. 732/2022 del
14/03/2022, Trib. Ordinario di ON, per violazione degli artt. 432, II co. n. 4 e 156, II co. c.p.c.,
nonché dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
nel merito, in via principale:
pagina 2 di 23 - accertata, per le ragioni espresse tramite atto di appello, la produzione irrituale, fuori termine e
comunque non autorizzata della documentazione prodotta dall'Avv.to Ginesi, nel primo grado di
giudizio, avente ad oggetto “l'Informativa Questura di ON datata 05/02/2018” indicata come
allegato 1 all'istanza depositata in primo grado in data 11/03/2022 nel mancato contradditorio tra le
parti - le quali, diversamente, avrebbero rilevato come detta Informativa è antecedente al successivo
processo penale a carico del Sig. NI IA e del Notaio Martino Nicola definito per entrambi
tramite archiviazione - disporne, anche d'ufficio, lo stralcio unitamente allo stralcio dal 23° rigo di pag.
18, le intere pagg. 19 e 20, fino al 5° rigo di pag. 21 della comparsa di costituzione in appello
dell'Avv.to Giulia Ginesi datata 13/03/2023, ove viene trascritta detta Informativa e rese informazioni
relative al processo penale che ne scaturiva a carico di un soggetto terzo al presente procedimento;
- accogliere, per tutti i motivi dedotti nella narrativa dell'atto di appello, la presente impugnazione e,
per l'effetto, riformare integralmente il provvedimento ivi appellato, accogliendo tutte le conclusioni
proposte in prime cure dal Sig. NI come in parte modificate per difetto, condannando la Sig.ra
AN LI amministrata dall'Avv.to Giulia Ginesi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali, anche in via equitativa, cagionati al Sig. NI IA oltre alla refusione della
somma di € 15.000,00 oltre interessi legali ed interessi ex art. 1284, IV co. c.c., dal versamento al saldo,
da quest'ultimo versati in ottemperanza alla condanna di pagamento contenuta nella sentenza quivi
impugnata;
- rigettare, per le ragioni esposte tramite comparsa di costituzione del 22/02/2023 il primo motivo di
appello incidentale e, parzialmente, il quarto motivo di appello incidentale proposto dal Notaio Dott.
Martino avverso la sentenza n. 811/2022 del Tribunale di ON
nel merito, in via subordinata:
- qualora l'Ecc.ma Corte adita, nell'accogliere il presente appello, riformi parzialmente la sentenza
impugnata, accertando l'esclusiva responsabilità, per colpa, negligenza e imperizia, del notaio Dott.
Martino, per i fatti a Lui contestati, si chiede che lo stesso venga condannato, a titolo di risarcimento
pagina 3 di 23 danni, al pagamento di € 15.000,00 oltre interessi legali ed interessi ex art. 1284, IV co. c.c., dal
versamento al saldo, corrispondenti a quanto versato dal Sig. NI IA alla Sig.ra LI, in
ottemperanza alla condanna di pagamento contenuta nella sentenza quivi impugnata, nonché al
risarcimento di tutti gli ulteriori danni patrimoniali e non, anche in via equitativa, cagionati al Sig.
NI IA per i motivi esposti in narrativa nell'atto di appello;
- qualora l'Ecc.ma Corte adita, nell'accogliere il quinto motivo di appello incidentale formulato dal
Notaio Martino in via subordinata, riformi parzialmente la sentenza impugnata, accertando il difetto
di legittimazione passiva dell'A.d.s., si chiede che la Sig.ra LI AN, venga condannata alla
restituzione, in favore del Sig. NI IA, di € 15.000,00 dallo stesso versati in ottemperanza alla
condanna di pagamento contenuta nella sentenza quivi impugnata, tramite assegno datato 30/03/2022
consegnato all'Amministratrice di sostegno Avv.to Giulia Ginesi oltre interessi legali ed interessi ex
art. 1284, IV co. c.c., dal versamento al saldo, nonché venga condannata al risarcimento di tutti gli
ulteriori danni patrimoniali e non, anche in via equitativa, cagionati al Sig. NI IA”.
PER L'APPELLATO, AVV. GIULIA GINESI, quale amministratrice di sostegno di
ES CA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, respingere con qualsiasi statuizione
l'appello proposto dal Sig. NI IA, nonché quello incidentale del Notaio Martino Nicola,
perché infondati in fatto e diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE, NOTAIO DOTT. NICOLA
MARTINO:
“in via istruttoria,
ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dal Notaio Dott. Nicola Martino nel corso del
procedimento e allo stato degli atti non accolte, rigettate e/o ritenute superflue/irrilevanti, con
particolare riferimento all'istanza di acquisizione del fascicolo telematico n. 1013/2022 R.G.V. - pagina 4 di 23 Tribunale di ON tempestivamente formulata con le note di trattazione scritta depositate per
l'udienza del 16/10/2023 (da aversi qui per integralmente riportate e trascritte);
- nel rito,
- accertare e dichiarare, in accoglimento del quinto motivo di appello incidentale, il difetto di
legittimazione attiva dell'A.d.S. e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata rigettare tutte le
domande e/o istanze, nessuna esclusa, formulate e/o proposte da LI AN e NI IA
nei confronti del Notaio Martino Nicola sia nella pregressa fase di giudizio sia nella presente fase di
appello (con particolare riferimento, allo stato, a quelle proposte in via subordinata con l'appello
principale), e conseguentemente condannare LI AN, alla restituzione, in favore del Notaio
Dott. Martino Nicola, di € 15.000,00 dallo stesso versati in data 01/04/2022 mediante consegna
all'Avv. Giulia Ginesi, con espresso “animo di rivalsa”, dell'assegno circolare n. 7405350714-08
emesso da Banca Unicredit in data 30/03/2022;
- nel merito:
- in via principale, ed in parziale accoglimento delle medesime richieste formulate in via preliminare e/o
principale dall'appellante principale, previa dichiarazione di nullità del provvedimento appellato per
totale carenza di motivazione ex comb. disp. artt. 432, comma II, e 156, comma II, c.p.c., accertare e
dichiarare, anche nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione di annullamento a seguito di
eventuale appello incidentale della parte a ciò legittimata, che l'atto di compravendita del 19/12/2016
(Rep. 787 - Racc. 642) è stato ricevuto dal Notaio Martino Nicola in adempimento dei suoi doveri
istituzionali, ovvero nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 27 legge 16 febbraio 1913 n. 89 e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande e/o istanze, nessuna esclusa, formulate e/o proposte da LI
AN e NI IA nei confronti del medesimo Notaio Martino Nicola sia nella pregressa fase
di giudizio sia nella presente fase di appello (con particolare riferimento, allo stato, a quelle proposte in
via subordinata con l'appello principale), con conseguente condanna di LI AN, alla
restituzione, in favore del Notaio Dott. Martino Nicola, di € 15.000,00 versati in data 01/04/2022
pagina 5 di 23 mediante consegna all'Avv. Giulia Ginesi, con espresso “animo di rivalsa” dell'assegno circolare n.
7405350714-08 emesso da Banca Unicredit in data 30/03/2022;
- in via subordinata, accertare e dichiarare, sempre e solo in caso di eventuale appello incidentale della
parte a ciò legittimata, la mancanza dei presupposti di cui all'art. 428 cod.civ. ai fini dell'annullamento
del contratto di compravendita del 19/12/2016 (Rep. 787 - Racc. 642) e, per l'effetto, rigettare tutte le
istanze e/o domande, nessuna esclusa, formulate e/o proposte da LI AN e NI IA
nei confronti del medesimo Notaio Martino Nicola sia nella pregressa fase di giudizio sia nella presente
fase di appello (con particolare riferimento, allo stato, a quelle proposte in via subordinata con l'appello
principale), con conseguente condanna di LI AN, alla restituzione, in favore del Notaio
Dott. Martino Nicola, di € 15.000,00 versati in data 01/04/2022 mediante consegna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 811/2022 promossa da:
IA AS (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DI RUGGERO
MICHELE e dell'avv. SORICETTI CATERINA ([...]) C.SO G. MAZZINI N.
148 ANCONA;
, elettivamente domiciliato in C.SO MAZZINI 148 60121 ANCONApresso il
difensore avv. DI RUGGERO MICHELE
APPELLANTE/I
contro
AVV. GIULIA GINESI IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI
CA ES (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. VERGARI
MASSIMO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in SAN MARTINO 89 60122
ANCONApresso il difensore avv. VERGARI MASSIMO MARIA
pagina 1 di 23 ES CA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLATO
nonchè
NOTAIO DOTT. NICOLA MARTINO (C.F. [...]), con il patrocinio
dell'avv. DALESSIO GIANLUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
ALESSANDRO ORSI, 9 60123 ANCONApresso il difensore avv. DALESSIO GIANLUCA
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 343/2022 del 11 marzo 2022 resa dal Tribunale di
ON in materia di vendita immobili.
CONCLUSIONI
All'udienza del 30 gennaio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno
concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, AS IA:
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di ON, contrariis reiectis riformare la sentenza n. 343/2022,
pubblicata l'11 marzo 2022, repertorio n. 732/2022 del 14/03/2022, dal Tribunale Ordinario di
ON, nella persona del Dott. R. Vizzari, nella causa civile di primo grado iscritta all'R.G. n.
3485/2018 e, per l'effetto:
in via preliminare:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte tramite primo motivo di impugnazione dell'atto di
appello, l'inesistenza/nullità della sentenza n. 343/2022, pubbl. l'11/03/2022, repert. n. 732/2022 del
14/03/2022, Trib. Ordinario di ON, per violazione degli artt. 432, II co. n. 4 e 156, II co. c.p.c.,
nonché dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
nel merito, in via principale:
pagina 2 di 23 - accertata, per le ragioni espresse tramite atto di appello, la produzione irrituale, fuori termine e
comunque non autorizzata della documentazione prodotta dall'Avv.to Ginesi, nel primo grado di
giudizio, avente ad oggetto “l'Informativa Questura di ON datata 05/02/2018” indicata come
allegato 1 all'istanza depositata in primo grado in data 11/03/2022 nel mancato contradditorio tra le
parti - le quali, diversamente, avrebbero rilevato come detta Informativa è antecedente al successivo
processo penale a carico del Sig. NI IA e del Notaio Martino Nicola definito per entrambi
tramite archiviazione - disporne, anche d'ufficio, lo stralcio unitamente allo stralcio dal 23° rigo di pag.
18, le intere pagg. 19 e 20, fino al 5° rigo di pag. 21 della comparsa di costituzione in appello
dell'Avv.to Giulia Ginesi datata 13/03/2023, ove viene trascritta detta Informativa e rese informazioni
relative al processo penale che ne scaturiva a carico di un soggetto terzo al presente procedimento;
- accogliere, per tutti i motivi dedotti nella narrativa dell'atto di appello, la presente impugnazione e,
per l'effetto, riformare integralmente il provvedimento ivi appellato, accogliendo tutte le conclusioni
proposte in prime cure dal Sig. NI come in parte modificate per difetto, condannando la Sig.ra
AN LI amministrata dall'Avv.to Giulia Ginesi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali, anche in via equitativa, cagionati al Sig. NI IA oltre alla refusione della
somma di € 15.000,00 oltre interessi legali ed interessi ex art. 1284, IV co. c.c., dal versamento al saldo,
da quest'ultimo versati in ottemperanza alla condanna di pagamento contenuta nella sentenza quivi
impugnata;
- rigettare, per le ragioni esposte tramite comparsa di costituzione del 22/02/2023 il primo motivo di
appello incidentale e, parzialmente, il quarto motivo di appello incidentale proposto dal Notaio Dott.
Martino avverso la sentenza n. 811/2022 del Tribunale di ON
nel merito, in via subordinata:
- qualora l'Ecc.ma Corte adita, nell'accogliere il presente appello, riformi parzialmente la sentenza
impugnata, accertando l'esclusiva responsabilità, per colpa, negligenza e imperizia, del notaio Dott.
Martino, per i fatti a Lui contestati, si chiede che lo stesso venga condannato, a titolo di risarcimento
pagina 3 di 23 danni, al pagamento di € 15.000,00 oltre interessi legali ed interessi ex art. 1284, IV co. c.c., dal
versamento al saldo, corrispondenti a quanto versato dal Sig. NI IA alla Sig.ra LI, in
ottemperanza alla condanna di pagamento contenuta nella sentenza quivi impugnata, nonché al
risarcimento di tutti gli ulteriori danni patrimoniali e non, anche in via equitativa, cagionati al Sig.
NI IA per i motivi esposti in narrativa nell'atto di appello;
- qualora l'Ecc.ma Corte adita, nell'accogliere il quinto motivo di appello incidentale formulato dal
Notaio Martino in via subordinata, riformi parzialmente la sentenza impugnata, accertando il difetto
di legittimazione passiva dell'A.d.s., si chiede che la Sig.ra LI AN, venga condannata alla
restituzione, in favore del Sig. NI IA, di € 15.000,00 dallo stesso versati in ottemperanza alla
condanna di pagamento contenuta nella sentenza quivi impugnata, tramite assegno datato 30/03/2022
consegnato all'Amministratrice di sostegno Avv.to Giulia Ginesi oltre interessi legali ed interessi ex
art. 1284, IV co. c.c., dal versamento al saldo, nonché venga condannata al risarcimento di tutti gli
ulteriori danni patrimoniali e non, anche in via equitativa, cagionati al Sig. NI IA”.
PER L'APPELLATO, AVV. GIULIA GINESI, quale amministratrice di sostegno di
ES CA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, respingere con qualsiasi statuizione
l'appello proposto dal Sig. NI IA, nonché quello incidentale del Notaio Martino Nicola,
perché infondati in fatto e diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE, NOTAIO DOTT. NICOLA
MARTINO:
“in via istruttoria,
ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dal Notaio Dott. Nicola Martino nel corso del
procedimento e allo stato degli atti non accolte, rigettate e/o ritenute superflue/irrilevanti, con
particolare riferimento all'istanza di acquisizione del fascicolo telematico n. 1013/2022 R.G.V. - pagina 4 di 23 Tribunale di ON tempestivamente formulata con le note di trattazione scritta depositate per
l'udienza del 16/10/2023 (da aversi qui per integralmente riportate e trascritte);
- nel rito,
- accertare e dichiarare, in accoglimento del quinto motivo di appello incidentale, il difetto di
legittimazione attiva dell'A.d.S. e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata rigettare tutte le
domande e/o istanze, nessuna esclusa, formulate e/o proposte da LI AN e NI IA
nei confronti del Notaio Martino Nicola sia nella pregressa fase di giudizio sia nella presente fase di
appello (con particolare riferimento, allo stato, a quelle proposte in via subordinata con l'appello
principale), e conseguentemente condannare LI AN, alla restituzione, in favore del Notaio
Dott. Martino Nicola, di € 15.000,00 dallo stesso versati in data 01/04/2022 mediante consegna
all'Avv. Giulia Ginesi, con espresso “animo di rivalsa”, dell'assegno circolare n. 7405350714-08
emesso da Banca Unicredit in data 30/03/2022;
- nel merito:
- in via principale, ed in parziale accoglimento delle medesime richieste formulate in via preliminare e/o
principale dall'appellante principale, previa dichiarazione di nullità del provvedimento appellato per
totale carenza di motivazione ex comb. disp. artt. 432, comma II, e 156, comma II, c.p.c., accertare e
dichiarare, anche nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione di annullamento a seguito di
eventuale appello incidentale della parte a ciò legittimata, che l'atto di compravendita del 19/12/2016
(Rep. 787 - Racc. 642) è stato ricevuto dal Notaio Martino Nicola in adempimento dei suoi doveri
istituzionali, ovvero nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 27 legge 16 febbraio 1913 n. 89 e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande e/o istanze, nessuna esclusa, formulate e/o proposte da LI
AN e NI IA nei confronti del medesimo Notaio Martino Nicola sia nella pregressa fase
di giudizio sia nella presente fase di appello (con particolare riferimento, allo stato, a quelle proposte in
via subordinata con l'appello principale), con conseguente condanna di LI AN, alla
restituzione, in favore del Notaio Dott. Martino Nicola, di € 15.000,00 versati in data 01/04/2022
pagina 5 di 23 mediante consegna all'Avv. Giulia Ginesi, con espresso “animo di rivalsa” dell'assegno circolare n.
7405350714-08 emesso da Banca Unicredit in data 30/03/2022;
- in via subordinata, accertare e dichiarare, sempre e solo in caso di eventuale appello incidentale della
parte a ciò legittimata, la mancanza dei presupposti di cui all'art. 428 cod.civ. ai fini dell'annullamento
del contratto di compravendita del 19/12/2016 (Rep. 787 - Racc. 642) e, per l'effetto, rigettare tutte le
istanze e/o domande, nessuna esclusa, formulate e/o proposte da LI AN e NI IA
nei confronti del medesimo Notaio Martino Nicola sia nella pregressa fase di giudizio sia nella presente
fase di appello (con particolare riferimento, allo stato, a quelle proposte in via subordinata con l'appello
principale), con conseguente condanna di LI AN, alla restituzione, in favore del Notaio
Dott. Martino Nicola, di € 15.000,00 versati in data 01/04/2022 mediante consegna
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