Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 917

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 917
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 917
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 865/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.865 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
O' CE (c.f.: [...]), in proprio e nella qualità di l.r.p.t. di
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (P.iva: 00347000721), rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Rosaria Mola, Sabino Fabio De Meo e Pietro
Giorgio Savino, e digitalmente domiciliato presso i loro indirizzi PEC, giusta procura allegata all'atto
d'appello;

-APPELLANTE-
E
PROVINCIA DI LECCE - SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE (c.f.: 80000840753), in
persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Nicoletta Murciano, ed
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura provinciale, in virtù di mandato in calce
alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;

- APPELLATA -
All'udienza collegiale del 14.11.2024, previo deposito delle memorie difensive da parte dei difensori
delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata decisa con contestuale deposito del
dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02.02.2023, l'Acquedotto Pugliese S.p.a., in persona del l.r.p.t., proponeva
opposizione, innanzi al Tribunale di Lecce, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 266/2022 del
29.12.2022, con la quale la Provincia di Lecce ingiungeva il pagamento di euro 6.000,00, quale
sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 152/06,
sanzionata dall'art. 133, comma 2, del medesimo decreto (scarico non autorizzato di acque reflue
domestiche su terreni adiacenti all'impianto di depurazione di Soleto, gestito da AQP).
In particolare, con verbale n. 5 del 25.02.2021, i Carabinieri della Forestale della Stazione di Maglie,
intervenuti in seguito a segnalazione del Sig. CA AN, riscontravano il ruscellamento di
acque reflue che, provenienti dal depuratore, invadevano il suolo demaniale appartenente al Comune
(fg 17 p.lle 234 e 247), fino a raggiungere il terreno del denunciante (fg 17 p.lla 246).
La società ricorrente – instando per l'annullamento del provvedimento impugnato, e aderendo alle
deduzioni di cui alla memoria difensiva del 26 febbraio 2021, redatta ex L.681/1981 – contestava
l'origine fognaria delle acque che avevano invaso i terreni ubicati in prossimità dello scarico del
depuratore e sosteneva, sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi batteriologiche eseguite sui
campioni raccolti, che si trattasse di acque di falda.
Eccepiva la violazione dell'art. 18, co 2, L.n.689/1981, per non avere la Provincia di Lecce motivato,
nell'ordinanza impugnata, il rigetto delle eccezioni e contestazioni riportate nella summenzionata
memoria difensiva nonché, in sede di audizione, nel verbale del 23 aprile 2021.
Rilevava, altresì, l'illegittimità del provvedimento impugnato: a) per carenza istruttoria e,
conseguente errore di fatto, per avere i CC erroneamente qualificato le acque di cui ai ruscellamenti
e lagunaggi -registrati nel corso del sopralluogo del 16.12.2020- come provenienti dal depuratore,
benché le stesse non presentassero caratteristiche batteriologiche analoghe a quelle delle acque reflue
domestiche, b) per mancanza dei presupposti di fatto necessari ad integrare la fattispecie di cui
all'art.124 del D.Lgs. 152/06, risultando lo scarico in trincea del depuratore di Galatina e Soleto
autorizzato, fino al rilascio di nuovo provvedimento, dalla determina provinciale n. 56/08.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Provincia di Lecce, confermando la legittimità
dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
In particolare, la resistente evidenziava come il provvedimento de quo risultasse adeguatamente
motivato mediante il richiamo, preciso ed inequivoco, agli atti del procedimento sanzionatorio,
incluso il verbale di contestazione (motivazione per relationem).
Escludeva, sia l'asserito errore di qualificazione delle acque prelevate, risultando acclarato dal
verbale di accertamento redatto dai CC intervenuti, come anche dai rilievi fotografici, la loro
provenienza dalle trincee drenanti poste a servizio del depuratore, sia l'errata classificazione delle
stesse come “acquee reflue da sversamento da impianto di depurazione”, non risultando l'origine
fognaria smentita dal basso livello di carica batterica rilevato nei campioni prelevati ed analizzati,
trattandosi di liquidi in uscita dal depuratore e, quindi, già depurati.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 2532/2023 del
21.09.2023, con la quale il Tribunale di Lecce, rigettando il ricorso, confermava l'ordinanza
impugnata e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della
resistente, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
In particolare, il Tribunale - ritenuto il provvedimento de quo motivato per relationem, essendo in
esso contenuto rinvio al verbale unico di accertamento - rilevava come lo sversamento non autorizzato
di acque reflue domestiche, sui terreni adiacenti all'impianto di depurazione, fosse stato dimostrato
dalla Provincia di Lecce mediante il suddetto verbale depositato in atti, facente piena prova dei fatti
attestati, fino a querela di falso, e non risultasse smentito né dai risultati delle analisi eseguite
dall'Arpa, sui campioni dalla stessa prelevati, né dagli esiti di quelle fatte eseguire personalmente
dalla società ricorrente.
Evidenziava come la circostanza per cui non si trattasse di acque di falda, veniva confermata dai
bollettini aeronautici METAR, emessi dalla stazione meteorologica dell'aeronautica militare
dell'aeroporto di Galatina, depositati in atti dalla resistente, non essendosi verificate precipitazioni né
il giorno in cui si verificavano i fatti per cui è causa, né i giorni precedenti.
Rigettava, altresì, le contestazioni della ricorrente in ordine alla mancanza dei presupposti di fatto
necessari ad integrare la fattispecie di cui all'art.124 del D.Lgs. 152/06, non risultando contestata -
nell'impugnata ordinanza - la mancata autorizzazione allo scarico nelle trincee drenanti al servizio
del depuratore, bensì la mancanza di autorizzazione allo scarico di acque nei terreni individuati nel
verbale di accertamento.
Avverso detta pronuncia, con ricorso ritualmente notificato, interponeva appello Acquedotto Pugliese
S.p.a., in persona del l.r.p.t., cui si opponeva la Provincia di Lecce, in persona del Presidente p.t.,
chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del
presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 14.11.2024, previo deposito di note di trattazione scritta
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