Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/05/2024, n. 173
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Testo completo
R.G. N.15/ 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. G A Presidente rel.
Dr. P TO Consigliere
Dr. L PTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 8 gennaio 2021 da
C.F. rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso disgiuntamente dall'avv. B N e I B giusto mandato allegato all'atto di appello, con domicilio digitale
Pec ;
Email_1
-appellante -
Contro
, P.I in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata giusta mandato a margine della memoria difensiva di primo grado dagli avv.ti B B e F
C, con domicilio digitale pec:
1 Email_2
Email_3
- appellata -
Contro
Oggetto: appello avverso sentenza n. 440/20 del Tribunale di
Venezia– sezione Lavoro
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 14 marzo 2024.
Conclusioni parte appellante: “riformarsi la sentenza Tribunale di
Venezia Sezione Lavoro n.440/20 sub R.G. n.2630/18 notificata in data 9.12.20 (doc. 1) e per l'effetto accogliersi le domande di cui al ricorso 414 c.p.c. qui riproposte…”
“1) dichiararsi illegittimo e/o nullo e/o annullarsi il contratto di lavoro a chiamata datato 11.5.2017 per tutti i motivi sopra esposti;
2) accertarsi e dichiararsi sussistente tra le parti qui i causa un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato ed indeterminato con qualifica di autista di autoveicoli per trasporto di persone ( noleggio con conducente) inquadramento nel livello C 3 nel CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, con decorrenza dal 9 aprile 2017 e fino al 3 agosto 2017, ovvero il diverso livello o periodo ritenuto di giustizia od equità, per tutti i motivi sopra esposti, 3) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, per l'effetto condannare il datore di lavoro a pagare al ricorrente detta indennità corrispondente ad una mensilità di lavoro;
4) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente, sig. , al pagamento delle retribuzioni e/o Parte_1
differenze retributive da aprile 2017 ad agosto 2017 per una somma complessiva di € 12.544,12 oltre che al pagamento dei relativi interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo , per 2 l'effetto condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di € 12.549,12 a titolo di retribuzione e/o differenze retributive per il periodo indicato, oltre che al pagmento dei relativi interessi legali e per rivalutazione monetaria dal dovuto per tutte le ragioni di cui sopra;
5) accertare e dichiarare il diritto del signor
al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale Pt_1
patito per un importo complessivo di € 4.750,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia o equità per tutte le ragioni di cui sopra e per
l'effetto condannare la società qui resistente alla corresponsione al sig. della somma di € 4.750,00 o la diversa Pt_1
somma ritenuta di giustizia o equità per tutte le ragioni di cui sopra;
6) emettersi ordinanza immediatamente esecutiva , ex art.
421 c.p.c. limitatamente alla somma di € 239,00 così come risultante dalle buste paga allegate e non pagate. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni per parte appellata: “In principalità: A) Per i motivi esposti in narrativa respingersi l'appello proposto dal signor
perché infondato in fatto e diritto rigettando Parte_1
contestualmente le istanze istruttorie da esso reiterate e confermando la sentenza di primo grado;
B) Procedere alla correzione dell'errore materiale presente nella sentenza di primo grado consistito nell'aver indicato come dovute da a CP_1
le somme indicate nelle buste paga di maggio e Parte_1
giugno 2017 anziché quelle relative a maggio ed agosto 2017 operando successivamente la compensazione con quanto dovuto dal signor per le violazioni al Codice della Strada ad Parte_1
egli imputate e statuendo così che deve alla Parte_1 CP_1
la somma di euro 173,74. Qualora la Corte ritenga nel caso di
[...]
specie non sussistere l'ipotesi di errore materiale della sentenza di 3 primo grado, con i medesimi effetti accogliersi l'appello incidentale proposto al punto 3 di pag. 24 del presente atto.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 8 gennaio 2021 Pt_1
ha impugnato la sentenza n. 440/2020 del giudice del lavoro
[...]
del Tribunale di Venezia che, accertata la sussistenza di un contratto
a chiamata a tempo determinato quale autista, dal 12 maggio 2017 al
30 settembre 2017 tra il ricorrente e la respingeva la Controparte_1
sua richiesta di pagamento somme a titolo di indennità sostitutiva del preavviso in ragione della natura determinata del rapporto, respingeva la richiesta di somme a titolo di maggior retribuzione per mancanza di prova, sia dell'effettivo inizio dell'attività lavorativa in epoca anteriore (9.4.2017) rispetto a quella contrattuale
(12.5.2017), sia della continuità della prestazione e delle ore lavorate giornalmente come dedotte dal con conseguente Pt_1
rigetto anche della domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dei prescritti riposi. Rigettava, altresì, la domanda di risarcimento del danno avanzata per perdita di punti della patente conseguenza delle multe elevate in data antecedente al rapporto di lavoro, condotta imputabile al stante la sua sottoscrizione dei Pt_1
relativi verbali quale “soggetto alla guida del mezzo” il cui disconoscimento viene considerato tardivo (in quanto formulato solo in sede di prima udienza e non nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale, prima difesa utile);
accoglieva unicamente la domanda relativa alle differenze retributive per le buste paghe che l'azienda non ha dimostrato di aver corrisposto per
€ 835,91, credito parzialmente compensato con le somme per €
480,89 anticipate dalla datrice di lavoro a saldo delle multe elevate a carico del Pt_1
4
Con memoria deposita il 12 aprile 2021 si è costituita Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello proponendo appello incidentale condizionato.
Con la costituzione la società ha formulato anche una domanda qualificata come “correzione di errore materiale della sentenza” relativa all'indicazione contenuta nella sentenza alle somme indicate nelle buste paga di maggio e giugno 2017 anziché quelle relative a maggio ed agosto 2017 di talchè operava la compensazione in favore della datrice di lavoro in ragione dei diversi importi indicati in dette fatture.
La causa, a seguito di due rinvii fuori udienza per riequilibrio del ruolo, è stata discussa sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo, previa rinuncia all'appello incidentale condizionato formalizzata all'odierna udienza.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata, per quanto interessa in questa sede, il giudice veneziano ha rammentato che tra le parti era stato concluso un contratto a chiamata a tempo determinato con decorrenza dal
12.5.2017 al 30.9.2017, puntualizzando che l'iniziale disconoscimento della sottoscrizione dell'atto negoziale, contenuto nel ricorso, era stato revocato con dichiarazione resa nel corso dell'interrogatorio libero all'udienza del 7 maggio 2019.
Ha ritenuto irrilevante il sindacato sulla legittimità del contratto
“posto che il ricorrente non ha rivendicato la ricostituzione del rapporto, bensì la mancata erogazione di congruo compenso, che comunque presuppone la prova
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