Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 96
CA Palermo
Sentenza
31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) sott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 55 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A INPS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CIRIELLO CHERUBINA e CARLISI VIVIANA
- Appellante - C O N T R O LE AL, rappresentato e difeso dall'Avvocato AGNELLO FRANCESCO
- Appellato - All'udienza del 23/01/2023 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con sentenza n. 923/2022 pronunciata il 28.11.2022 il Tribunale di Agrigento, preliminarmente disattendendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS, ha condannato l'Istituto a restituire a DA OG l'importo di € 2.441,60 indebitamente trattenuto a titolo di imposta sugli arretrati di
€ 11.173,44 corrisposti in unica soluzione per il periodo da gennaio 2016 al 30 giugno 2017 a titolo di assegno ordinario di invalidità. In attuazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 12796/2005) favorevole all'applicazione del c.d. criterio di competenza in luogo di quello di cassa in caso di erogazione una tantum di competenze arretrate imputabili ad annualità diverse il G.L. ha ritenuto illegittima la trattenuta operata dall'Inps a titolo di tassazione separata essendosi accertato che la situazione reddituale del ricorrente negli anni antecedenti la percezione degli emolumenti arretrati era risultata al di sotto del minimo legale ai fini della esenzione Irpef.
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La sentenza di primo grado è stata appellata dall'Inps il quale ripropone preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione – in favore del giudice tributario - e, nel merito, invoca l'autorevolezza del più recente indirizzo intrapreso dalla giurisprudenza della S.C. (n. 10887/2019) secondo il quale, in relazione alle somme percepite a titolo di arretrati sulla pensione di invalidità, prevarrebbe il principio di cassa con il corollario che correttamente le somme in contestazione erano state assoggettate al regime di tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo di imposta nel quale si era verificato il pagamento. Resiste DA OG che ha chiesto il rigetto del gravame. All'udienza di discussione del 23.01.2025, la causa
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