Corte d'Appello Torino, sentenza 29/03/2024, n. 301

CA Torino
Sentenza
29 marzo 2024
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CA Torino
Sentenza
29 marzo 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 29/03/2024, n. 301
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 301
Data del deposito : 29 marzo 2024

Testo completo

Causa n. 429/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott. Corrado Croci Consigliere
Dott.ssa Desire' Perego Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 429/2023 R.G. promossa da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIREZIONE DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA (C.F. 80207790587), rappresentato e difeso dall'avv.
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, presso la quale in VIA
ARSENALE 21 TORINO è domiciliato ex lege
appellante contro
ZA IE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. BROVIA
GIULIO EUGENIO, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato
appellato
Avente ad oggetto: controversie di diritto amministrativo

CONCLUSIONI
1
Per parte appellante:
“Riformare l'Ordinanza del Tribunale di Torino, I sezione civile, del 26 febbraio 2023 e, per
l'effetto, dichiarare legittimo il provvedimento 22.8.2022 con il quale il Ministero ha rigettato la domanda di DI LI di iscrizione nella sezione II dell'Elenco Unico Nazionale dei soggetti abilitati alla assistenza tecnica avanti le Corti di Giustizia tributarie.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata:
“Voglia questa Ecc. ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: respingere l'appello del Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando l'ordinanza impugnata.
Vinte le spese”
Svolgimento del processo
Con atto ritualmente depositato il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponeva appello avverso l'ordinanza pronunciata in data 26.02.23 dal Tribunale di Torino che aveva accertato il diritto di DI LI ad essere iscritto nella sezione II dell'Elenco Unico Nazionale dei soggetti abilitati a prestare assistenza tecnica avanti le Corti di Giustizia Tributarie dichiarando illegittimo il provvedimento di diniego dell'iscrizione adottato dal Ministero.
Il Tribunale di Torino era stato adito da DI LI che aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva rigettato la sua domanda di iscrizione nella
Sezione II dell'Elenco Unico Nazionale (E.U.N.) dei soggetti abilitati all'esercizio dell'assistenza tecnica dinanzi alle Corti di giustizia tributarie (elenco previsto dall'art. 12 c. 4 Dlgs 546/1992, tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e disciplinato dal DM 106/2019 “Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie”) ed aveva altresì revocato l'abilitazione rilasciatagli il 05.06.08 dall'Agenzia delle Entrate.
DI LI premetteva, invero, (i) di aver ottenuto in data 05.06.08 l'iscrizione nella Sezione II dell'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie ex art. 12 Dlgs 546/1992 e Dm 631/1996;
(ii) di aver presentato in data 18.04.20 domanda di iscrizione nella Sezione II del nuovo E.U.N. di cui all'art. 12 c. 4 Dlgs 546/1992;
(iii) di aver ricevuto dal
Ministero, in data 14.07.21, un preavviso di rigetto della domanda di iscrizione fondato sulla presenza di vizi formali della domanda, sull'esistenza di due delle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 del DM 106/09, vale a dire quella di cui alla lett. c), svolgimento di lavoro subordinato, ed alla lettera a), svolgimento di attività d'impresa commerciale;
(iv) di aver ricevuto
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comunicazione, in data 22.08.22 del rigetto da parte del Ministero della sua domanda di iscrizione per le ragioni di cui al preavviso di rigetto.
Il ricorrente in primo grado chiedeva, quindi, di accertare il suo diritto all'iscrizione al nuovo EUN evidenziando:
− di aver presentato la domanda di iscrizione in data 18/04/2020 nel rispetto dei requisiti di forma di cui all'art. 5 c. 3 del DM 106/2019 (che richiama l'art. 65 del Dlgs 82/2005), ai sensi del quale le istanze e le dichiarazioni presentate in via telematica alla pubblica amministrazione sono valide se sottoscritte mediante firma digitale;

− di non versare nell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 9 lett. c) Dm 106/2019 (svolgimento di lavoro subordinato), atteso che tale norma esclude l'incompatibilità per i rapporti di lavoro di cui all'art. 2 c. 2 del DM 106/2019, norma che richiama “i soggetti abilitati di cui alle lettere d) e), f), g) e h) del comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre
1992 n. 546” e, quindi, anche i dipendenti di associazioni di categorie e di imprese (lett. g), categoria a cui appartiene il LI;

− di non versare nemmeno nell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 9 lett. a) del DM 106/2019, lo svolgimento di attività d'impresa commerciale, in quanto titolare di PIVA solo per lo svolgimento quale libero professionista e non in forma d'impresa dell'attività di revisore contabile.
Si costituiva in primo grado il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sostenendo la legittimità del provvedimento di rigetto del 22/08/2022 e ribadendo la sussistenza delle tre ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di iscrizione ed evidenziando, in particolare:
− che il LI aveva presentato la propria domanda con file sottoscritto digitalmente mediante formato p7m, mentre avrebbe dovuto utilizzare la firma in formato pdf ed allegare la carta d'identità anch'essa firmata digitalmente secondo quanto indicato nella
Circolare ministeriale n. 2/DF del 31/03/2020;

− la sussistenza dell'incompatibilità di cui all'art. 9 c. 2 lett. c) del DM 106/2019 essendo il LI impiegato alle dipendenze della Confartigianato di Cuneo - Associazione Artigiani
Provincia di Cuneo e non potendo operare in suo favore l'eccezione relativa ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2 c. 2 Dm 106/2019 ai fini dell'iscrizione nella sezione II del nuovo
EUN, trattandosi di eccezione destinata a operare solo in relazione alla richiesta di iscrizione alle sezioni III, IV e V, ove il rapporto di lavoro subordinato costituisce, in realtà, presupposto dell'iscrizione stessa;

− la sussistenza dell'incompatibilità di cui all'art. 9 c. 2 lett. a) DM 106/2019 essendo la PIVA del LI abilitante allo svolgimento di attività commerciali nell'ambito dell'Unione Europea.
Il Tribunale riteneva insussistenti le ragioni poste dal Ministero a fondamento del diniego all'iscrizione ritenendo, quanto alla forma della domanda del LI, che l'opponente avesse presentato la domanda di iscrizione nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del DM
106/2019 e degli artt. 65 e 20 del Dlgs 82/2005.
3
Tale normativa non poteva, infatti, essere derogata dalla Circolare ministeriale n. 2/DF del
31/03/2020 invocata da parte convenuta non essendo la stessa una fonte di diritto e non potendo, quindi, né imporre adempimenti non previsti dalle norme di rango primario o secondario, né attribuire al mancato rispetto di quanto dalla stessa stabilito effetti non previsti dalla legge quali l'inammissibilità della domanda.
In riferimento all'incompatibilità di cui all'art. 9 c. 2 lett. c) DM 106/2019, vale a dire lo svolgimento da parte del LI di lavoro subordinato, il Tribunale riteneva che l'eccezione ivi contemplata che fa “salvi i casi di rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2” valesse anche ai fini dell'iscrizione alla sezione II del nuovo elenco unico nazionale. Il Tribunale evidenziava, infatti che “L'art. 2 Dm 106/2019, rubricato “tenuta e articolazione dell'elenco”, al c. 2 precisa che l'E.U.N. di cui all'art. 12 c. 4 Dlgs 546/1992 “è articolato nelle sezioni I, II, III, IV e V, in ciascuna delle quali sono rispettivamente iscritte le categorie di soggetti abilitati, di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”;
ciò significa che:

- i soggetti di cui all'art. 12 c. 3 lett. d) Dlgs 546/1992 (ex dipendenti del Ministero dell'economia
e delle finanze, della Guardia di finanza e degli Enti Impositori) sono iscritti nella Sezione I;

- i soggetti di cui all'art. 12 c. 3 lett. e) Dlgs 546/1992 (periti ed esperti tributari) sono iscritti nella Sezione II;

- i soggetti di cui all'art. 12 c. 3 lett. f) Dlgs 546/1992 (funzionari delle associazioni di categoria iscritti negli elenchi delle Intendenze di Finanza) sono iscritti nella Sezione III;

- i soggetti di cui all'art. 12 c. 3 lett. g) Dlgs 546/1992 (dipendenti di associazioni di categoria e di imprese) sono iscritti nella Sezione IV;

- i soggetti di cui all'art. 12 c. 3 lett. h) Dlgs 546/1992 (dipendenti dei C.A.F. e delle relative società di servizi) sono iscritti nella Sezione V”.
A fronte delle contrapposte prospettazioni delle parti il Giudice di primo grado riteneva che si dovesse privilegiare “un'interpretazione letterale e restrittiva dell'incompatibilità di cui all'art. 9
c. 2 lett. c) Dm 106/2019, trattandosi di una norma che limita diritti.
In particolare, la lettera della norma stabilisce che l'attività di assistenza tecnica è (di regola) incompatibile con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i “casi di rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2”, riferiti ai dipendenti delle associazioni di categoria, di imprese o delle loro controllate ovvero dei CAF.
Ebbene, l'art. 9 c. 2 lett. c) Dm 106/2019, nel prevedere quale causa di incompatibilità lo svolgimento di lavoro subordinato e nel fare salvi i rapporti di lavoro di cui all'art. 2 c. 2 Dm
106/2019, non opera alcuna distinzione/limitazione in relazione alla Sezione dell'E.U.N. a cui si richiede l'iscrizione, né tale distinguo può derivarsi dall'art. 2 c. 2 cit., il quale richiama tutte le cinque Sezioni dell'E.U.N. nonché le diverse categorie di soggetti di cui all'art. 12 c. 3 lett. d), e), f), g) e h), al solo fine di definire l'articolazione dell'elenco, senza nulla aggiungere in punto incompatibilità.
Conseguentemente, la pretesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze di ritenere incompatibile con l'iscrizione alle
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