Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 4307
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 5.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2941 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso di primo grado, dall'avvocata Maria Elena Taruffi, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Controparte_1 telematicamente insieme all'atto di costituzione in primo grado, dall'avvocato Luca Bellieni, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
NONCHÉ
rappresentato e difeso, per procura Controparte_2
generale alle liti a rogito Notaio in Roma, in data 22.3.2024 (rep. 37875, racc. Persona_1
7131), dall'avvocata Clotilde Mazza, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare
Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2690/2023, pronunciata dal Tribunale di Roma, IV sezione lavoro e pubblicata in data 22.5.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 5.12.2024.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nterpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, con la quale Parte_1 il Tribunale di Roma, ritenendo non assolto l'onere di provare la dedotta subordinazione, ha respinto il ricorso da lei proposto, anche nel contraddittorio con l , al fine di veder accertata CP_2
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di dal Controparte_1
3.1.2013 al 2.3.2017 e la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di €
26.160,41, oltre accessori, a titolo di differenze retributive.
L'appellante lamenta il malgoverno del materiale istruttorio, addebitando al primo giudice, nell'unico articolato motivo di appello: (a) di aver immotivatamente ritenuto inattendibile il teste
e, al contrario, di aver, del pari immotivatamente, prestato credito alle parole dei testi Tes_1
e ;
(b) di non essersi avveduto che le dichiarazioni dello erano state Tes_2 Tes_3 Tes_1
confermate anche dai testi e (c) di non aver valutato la non Testimone_4 Testimone_5 contestazione dei conteggi. Sulla base di dette censure, chiede la riforma della sentenza gravata
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