Corte d'Appello Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1247
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1200/2022 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. V. Iozzia
Appellante contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Terranova e
F. Basile
Appellata
OGGETTO: opposizione a d.i. - differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1072/2022 dell'8.11.2022 il Tribunale di Ragusa, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società revocava Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 682/2020 avente ad oggetto le retribuzioni dovute a Pt_1
per il periodo dal 25 luglio 2020 al 24 settembre 2020. Il primo giudice
[...]
premetteva che l'opposto non reclamava il risarcimento del danno conseguente all'inottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Modica con cui la società era stata condannata a riammettere in servizio il lavoratore, ma il pagamento dell'obbligazione retributiva nascente dal rapporto di lavoro ravvisato con la medesima ordinanza in capo alla società opponente.
Rilevava che i provvedimenti cautelari atipici, come quello conseguito dall'opposto, aventi contenuto sostanzialmente condannatorio non erano idonei ad accertare l'esistenza di posizioni giuridiche soggettive ma solo a garantirne la provvisoria tutela laddove sussistenti il fumus nonché il periculum in mora;
pertanto
l'ordinanza del Tribunale di Modica non poteva contenere alcun accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra le odierne parti e conseguentemente non poteva trovare accoglimento la domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva sorgente da tale rapporto. Il provvedimento ex art. 700 c.p.c. era idoneo ad imporre al datore di lavoro esclusivamente la riammissione in servizio, dalla quale sarebbe scaturito un rapporto di fatto ai sensi dell'art.2126 c.c., in mancanza della quale il lavoratore avrebbe potuto al più chiedere il risarcimento del danno consistente nella perdita delle retribuzioni che in virtù di tale rapporto di fatto avrebbe conseguito.
Escludeva infine, in conformità alle pronunce a S.U. nn. 26242 e 26243 del 2014, che le precedenti sentenze rese su vicende analoghe e passate in giudicato (aventi ad oggetto il diritto alle retribuzioni relative a determinate mensilità, diritto rispetto al quale quella dell'esistenza del rapporto di lavoro costituiva questione pregiudiziale in senso logico) contenessero l'accertamento del rapporto di lavoro, accertamento che presupponeva un'apposita domanda, non avanzata dall'opposto;
né poteva operare il
c.d. vincolo al motivo portante, poiché la questione della sussistenza del rapporto di lavoro non veniva affrontata nelle suddette sentenze passate in giudicato.
Riteneva, altresì, non rilevante che l'opponente non avesse contestato le deduzioni dell'opposto sull'esistenza del rapporto di lavoro, considerato che le stesse non facevano riferimento ad elementi indicativi della subordinazione, ma riguardavano solo l'eccepita efficacia dichiarativa delle ordinanze cautelari, osservando, peraltro,
che tali deduzioni erano smentite dagli stessi provvedimenti cautelari, che non contenevano alcun accertamento.
Infine, affermava che nel caso di specie non poteva operare il principio di non contestazione, in quanto principio riguardante solo i fatti e non i relativi effetti, la cui consistenza doveva essere valutata dal giudice.
Con atto del 20.12.2022 proponeva appello avverso la citata sentenza Pt_1
. Si costituiva la società appellata resistendo al gravame.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la ricostruzione in fatto della vicenda contrattuale sottesa alla controversia, nonchè la sentenza nella parte in cui il giudice ha qualificato la sospensione dell'attività lavorativa da parte dell'interposta in termini di recesso datoriale.
1.2. Con altro motivo critica la sentenza per aver affermato che le ordinanze del
Tribunale di Modica non possono contenere alcun accertamento del rapporto di lavoro.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, tali ordinanze contengono
l'accertamento giudiziale del rapporto di lavoro, seppure a seguito di istruttoria sommaria, ma sufficiente alla pronuncia cautelare. Afferma che, diversamente opinando, non si spiegherebbe e non si sarebbe potuta ordinare la riammissione in servizio del lavoratore. Assume che il giudice ha, conseguentemente, errato nel rigettare, in ragione dell'erroneo presupposto di cui sopra, la domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva sorgente dal rapporto di lavoro.
1.3. Lamenta, ancora, l'erroneità della sentenza nella parte in cui distingue
l'efficacia condannatoria dell'ordinanza cautelare ex art 700 c.p.c. da quella dichiarativa, non ritenendo possibile condannare alla riammissione in
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