Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2024, n. 2067

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2024, n. 2067
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 2067
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

N. 1292/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa R R Presidente Relatrice
Dott.ssa B G Consigliera
Dott.ssa S F Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con ricorso in appello depositato in data
25.07.2024
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusto mandato Parte_1 C.F._1
separato al ricorso in appello dall'Avv.to N G (C.F.: ) del C.F._2
Foro di Treviso, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Motta di Livenza (TV), via
Roma, 11
Appellante
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. A C (C.F.: ) di Conegliano (TV), con domicilio C.F._4


eletto in Conegliano (TV), Via C.B. di Cavour, 31, per procura rilasciata in calce all'atto di
costituzione e risposta in appello
Appellata
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Separazione giudiziale - appello avverso la sentenza n. 174 del 24-26/01/2024 del
Tribunale di Treviso
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 28/10/2024, nella quale le parti hanno formulato
le seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“In riforma parziale dell'impugnata sentenza ed in accoglimento, anche in parte, delle domande
ed eccezioni formulate dall'appellante in primo grado
NEL MERITO: dichiararsi la separazione personale dei coniugi senza addebito a carico del
signor e, per l'effetto, riformarsi parzialmente la gravata sentenza n. 174/2024 Parte_1
del Tribunale di Treviso pubblicata il 26.1.2024. Spese del giudizio di primo e secondo grado
integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi l'ammissione dei mezzi di prova ritualmente chiesti nelle
memorie istruttorie del 24.1.2020 e del 15.2.2020, con i testi ivi indicati, e non ammessi dal
giudice (capp. 1-8, 10-22, 25.27, 29-32, 36-37 e 39-42 a prova diretta), e rinnovati anche in sede
di precisazione delle conclusioni con la comparsa conclusionale datata 9.11.2023”.
Per l'appellata:
“Nel merito: respingersi l'appello proposto dal Sig. nei confronti della Sig.ra Parte_1
per i motivi di cui in premesse e, per l'effetto, confermarsi, quindi, la sentenza Controparte_1
n. 174/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata il 26.1.024 nel giudizio R.G. n. 2498/2017.
pagina 2 di 18 Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi, sia a
prova diretta che a prova contraria, così come illustrati nelle memorie ex artt. 183 co. 6 nn. 2 e 3
c.p.c. del 23.1.2020, non ammessi, ovvero i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19, 20, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34. Si chiede altresì di essere abilitati a prova contraria sui capitoli
avversari eventualmente ammessi”.
Conclusioni per il P.G.:
“Il P.G. con riferimento al ricorso presentato da rileva non essere dovuto Parte_1
intervento ex art. 70 c.p.c., richiamata sul punto Cass. Sez. 2 n. 6262 del 10/03/2017 (“L'art. 70,
comma 1, n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero nelle cause di
separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo
matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello che concerna i soli rapporti
patrimoniali”
Ragioni della decisione
1.Con ricorso depositato il 24.3.2017, la signora adiva il Tribunale di Controparte_1
Treviso chiedendo la pronuncia della separazione personale dal marito.
La ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio in data 28.7.2001 e che dalla loro unione non
erano nati figli;
che l'affectio coniugalis era progressivamente venuta meno perché il resistente
aveva abbandonato il tetto coniugale, dopo essersi appropriato di ingenti risparmi suoi e della sua
famiglia;
così chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito al marito ed un
assegno di mantenimento in proprio favore pari ad € 500,00 mensili.
2.Nessuno si costituiva nella fase presidenziale per il signor Parte_1
pagina 3 di 18
All'udienza presidenziale del 12.7.2018, a seguito dei disposti rinvii per il perfezionamento della
notifica al resistente residente all'estero, il Presidente, rilevata l'assenza del pur Parte_1
ritualmente notificato e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
autorizzava le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto e poneva a carico del
signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando un assegno Parte_1
mensile di € 400,00.
3.Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano entrambe
le parti.
In particolare, il con comparsa del 12.10.2019, contestava l'esposizione dei fatti e Parte_1
delle vicende familiari narrate dalla moglie, rilevando in particolare che erano stati i pregressi
litigi a causare la fine del matrimonio e di aver con la concordato una pausa di CP_1
riflessione;
così negando di aver abbandonato in modo unilaterale il tetto coniugale. Chiedeva, in
via preliminare, la revoca del provvedimento presidenziale e, nel merito, il rigetto sia della
domanda di addebito, sia della richiesta di versamento dell'assegno mensile, perché infondate,
oltre che il riconoscimento in suo favore di una somma mensile di € 350,00 a titolo di concorso
nel di lui mantenimento.
4.In data 21.11.2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.10.2019, il Giudice
Istruttore, assegnava i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. e demandava all'udienza del
7.5.2020, differita d'ufficio al 10.9.2020, la discussione sull'assunzione delle prove richieste.
Con ordinanza del 10.9.2020 il Giudice ammetteva la prova per interrogatorio formale e testi sui
capitoli n. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 35 di parte ricorrente e sui capitoli n. 9, 23, 24,
28, 33, 34, 35 e 38 di parte resistente, abilitando quest'ultima alla prova contraria indiretta sul
capitolo n. 2.
pagina 4 di 18
All'udienza del 23.3.2021, venivano sentiti il teste di parte ricorrente e il teste di Testimone_1
parte convenuta . L'udienza di prosecuzione del giudizio del 12.10.2021 Testimone_2
veniva rinviata d'ufficio al 18.11.2021, nell'ambito della quale le parti chiedevano
concordemente al Giudice di pronunciare sentenza non definitiva di separazione.
Veniva pubblicata il 12-13/12/2021 sentenza parziale sullo status n. 2098/2021.
In seguito, l'udienza dell'11.5.2023 veniva rinviata d'ufficio al 25.5.2023 e poi al 18.7.2023, ove
venivano sentiti il teste di parte ricorrente e il teste di parte convenuta Testimone_3 CP_2
Ritenendo matura la causa per la decisione, il Giudice Istruttore fissava l'udienza del
[...]
07.09.2013 ove, precisate le conclusioni, assegnava alle parti i termini di rito per il deposito di
comparse conclusionali e repliche.
5. Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale di Treviso con l'impugnata sentenza definitiva n.
174/2024, in accoglimento della domanda della ricorrente, addebitava la separazione al
rigettava le domande di assegno di mantenimento formulate dalla e dal Parte_1 CP_1
resistente;
condannava il alla rifusione, in favore della ricorrente, di metà delle spese Parte_1
processuali, che compensava per la restante parte.
In particolare, per quanto devoluto in appello, il Tribunale, a fondamento dell'accoglimento della
domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, rilevava che ciò che integrava
comportamento idoneo all'addebito era il fatto che, nonostante le promesse fatte alla moglie, il
non avesse mai fatto ritorno dal Venezuela e ciò assurgeva a causa esclusiva della Parte_1
definitiva disgregazione del nucleo familiare.
Sosteneva che non v'era ragione, per la ricorrente, di ritenere che il marito non avrebbe più fatto
ritorno dal viaggio concordato, poiché lo stesso, poche settimane prima della sua partenza, aveva
progettato di aprire con la moglie una pasticceria, destinando un immobile a tale scopo,
pagina 5 di 18
chiedendo ad un ex collega una consulenza e, soprattutto, spronando la ricorrente ad
intraprendere uno stage formativo proprio per prendere servizio nella pasticceria che insieme
volevano avviare.
Riteneva pertanto ritenendo che la ricorrente avesse prestato consenso solo ad un temporaneo
trasferimento del marito in Venezuela, con l'auspicio (motivato dalle promesse del marito) di un
rientro in Italia dello stesso per dare avvio all'iniziativa imprenditoriale a cui entrambi i coniugi
avevano lavorato.
6. Avverso la predetta sentenza il sig. depositava ricorso in appello per la parziale Parte_1
riforma, censurando il capo riguardante l'addebito della separazione e lamentando la mancata e/o
errata valutazione delle emergenze processuali.
6.1. In particolare, con il primo motivo di gravame, assumeva che il Tribunale avrebbe errato
nell'addebitare la separazione al , in quanto non ha tenuto conto che le parti si erano Parte_1
accordate di prendersi una lunga pausa di riflessione, senza indicare alcun termine, prevedendo
l'accordo che “da un lato che la signora – la quale aveva scartato la possibilità di CP_1
tornare in Germania dai genitori – rimanesse a Pederobba per proseguire il lavoro in
pasticceria – che tanto le piaceva – trovatole nel frattempo dal marito, e dall'altro che il signor
andasse in Venezuela per un tempo indeterminato, contando sull'ospitalità gratuita Parte_1
offertagli da un amico”.
Sosteneva sul punto che il progetto di aprire una pasticceria ove far lavorare la moglie sarebbe
rimasto inattuato, oltre che per l'elevata conflittualità coniugale, a causa della sua mancanza di
risorse finanziarie a tal fine.
Rilevava, al contempo, che il tribunale aveva erroneamente valutato le
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