Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2024, n. 438
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Testo completo
N. R.G. 2515/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. I M Presidente Relatore dott. A G Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2515/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGUGLIA Parte_1 C.F._1 BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AGUGLIA BARBARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRACCINI SABRINA CP_1 C.F._2 e dell'avv. MAGHERINI MIRIANA ( ) VIALE BRUCALASSI 2 50063 C.F._3
FIGLINE E INCISA VALDARNO;
, elettivamente domiciliato in VIA FINLANDIA 20 50126 FIRENZEpresso il difensore avv. BRACCINI SABRINA
APPELLATO
avverso la sentenza n. 1626/2023 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 30/05/2023
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame, riformare parzialmente la sentenza n. 1626/2023 emessa dal Tribunale di Firenze in composizione
Collegiale in data 24 maggio 2023 e depositata in data 30 maggio 2023, a definizione del procedimento giudiziale per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n. 6266/2019 R.G. del medesimo Tribunale, nel capo relativo alla regolazione delle spese di lite, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, e dunque, ferma ogni altra statuizione: pagina 1 di 8
in tesi: condannare la signora alla refusione in favore del signor di una CP_1 Parte_1 quota delle spese di lite liquidate in primo grado, da determinarsi secondo giustizia, dichiarando compensato il residuo;
in ipotesi: compensare integralmente tra le parti le spese di lite di primo grado.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per la parte appellata:
La parte appellata chiede il rigetto dell'appello come formulato dall'appellante, poiché infondato in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma della sentenza appellata n.
1626/2023 del Tribunale di Firenze nella parte oggetto di gravame;
in denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'appello, chiede che, riconosciuta la soccombenza prevalente dell'appellante, sia disposta a suo carico la maggiore quota parte delle spese di lite liquidate, compensando la residua minor quota.
Con vittoria di spese di lite.
Fatto e diritto
Il tribunale di Firenze ha pronunciato sentenza N. 1626-2023 del divorzio intercorrente tra Parte_2
Esponeva in fatto: che il matrimonio era stato contratto a Zurigo il 7/12/2012 e la separazione era stata pronunciata il 14/5/2018. Erano nate le figlie del 2005 e Per_1
nel 2013 le quali erano state collocate in accordo di separazione presso la madre in Per_2
Firenze e precisamente in Vaglia mentre il padre era rimasto a vivere nella casa familiare in Svizzera. La coniuge aveva poi instaurato una nuova convivenza nella casa presa in locazione mentre il aveva instaurato una nuova relazione dalla quale era nato un Pt_1 bambino nel 2018. Il aveva richiesto la collocazione presso di sé delle figlie ed Pt_1 era stata espletata CTU psicologica diretta a verificare le condizioni delle minori nella capacità genitoriale delle parti. Questa aveva concluso per l'idoneità ad entrambi i genitori con un rapporto strutturato con le figlie, con un rapporto affettivo solido e relazione profonda. Quanto a essa era divenuta nel frattempo maggiorenne e nulla Per_1 doveva essere per essa disposto;
quanto a essa doveva restare affidata in via Per_2 condivisa mentre il non aveva riproposto la domanda di collocazione presso di sé Pt_1 della figlia minore. La CTU aveva valutato migliore la collocazione presso la madre in continuità con la situazione attuale anche allo scopo di preservare l'ambiente familiare relazionale scolastico di buon inserimento e sufficientemente protettivo. Quanto alla frequentazione le parti avevano raggiunto un accordo provvisorio con incontri a fine settimana alternati uno a Firenze e uno a Torino poi sostituita con Milano e ciò doveva pagina 2 di 8
essere confermato anche all'esito della audizione della figlia. Quanto al periodo estivo metà tempo doveva essere trascorso con ciascun genitore mentre quanto alle vacanze natalizie maggior tempo doveva essere trascorso con il padre così come tutto il periodo pasquale. Prevedeva che l'assegno unico venisse percepito integralmente dalla madre con un assegno di mantenimento dei 1100 € per ciascuna figlia dal mese successivo al deposito della sentenza e quanto al periodo precedente euro 800 come stabilito nell'ordinanza presidenziale. Poneva le spese a carico del e le spese di CTU per Pt_1 metà ciascuno.
Impugna nato nel 1970 esclusivamente in punto di soccombenza sulle Parte_1 spese contestando il verificarsi della sua soccombenza, nel caso di specie essendosi invece verificata una soccombenza reciproca. Sullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. I M Presidente Relatore dott. A G Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2515/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGUGLIA Parte_1 C.F._1 BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AGUGLIA BARBARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRACCINI SABRINA CP_1 C.F._2 e dell'avv. MAGHERINI MIRIANA ( ) VIALE BRUCALASSI 2 50063 C.F._3
FIGLINE E INCISA VALDARNO;
, elettivamente domiciliato in VIA FINLANDIA 20 50126 FIRENZEpresso il difensore avv. BRACCINI SABRINA
APPELLATO
avverso la sentenza n. 1626/2023 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 30/05/2023
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame, riformare parzialmente la sentenza n. 1626/2023 emessa dal Tribunale di Firenze in composizione
Collegiale in data 24 maggio 2023 e depositata in data 30 maggio 2023, a definizione del procedimento giudiziale per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n. 6266/2019 R.G. del medesimo Tribunale, nel capo relativo alla regolazione delle spese di lite, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, e dunque, ferma ogni altra statuizione: pagina 1 di 8
in tesi: condannare la signora alla refusione in favore del signor di una CP_1 Parte_1 quota delle spese di lite liquidate in primo grado, da determinarsi secondo giustizia, dichiarando compensato il residuo;
in ipotesi: compensare integralmente tra le parti le spese di lite di primo grado.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per la parte appellata:
La parte appellata chiede il rigetto dell'appello come formulato dall'appellante, poiché infondato in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma della sentenza appellata n.
1626/2023 del Tribunale di Firenze nella parte oggetto di gravame;
in denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'appello, chiede che, riconosciuta la soccombenza prevalente dell'appellante, sia disposta a suo carico la maggiore quota parte delle spese di lite liquidate, compensando la residua minor quota.
Con vittoria di spese di lite.
Fatto e diritto
Il tribunale di Firenze ha pronunciato sentenza N. 1626-2023 del divorzio intercorrente tra Parte_2
Esponeva in fatto: che il matrimonio era stato contratto a Zurigo il 7/12/2012 e la separazione era stata pronunciata il 14/5/2018. Erano nate le figlie del 2005 e Per_1
nel 2013 le quali erano state collocate in accordo di separazione presso la madre in Per_2
Firenze e precisamente in Vaglia mentre il padre era rimasto a vivere nella casa familiare in Svizzera. La coniuge aveva poi instaurato una nuova convivenza nella casa presa in locazione mentre il aveva instaurato una nuova relazione dalla quale era nato un Pt_1 bambino nel 2018. Il aveva richiesto la collocazione presso di sé delle figlie ed Pt_1 era stata espletata CTU psicologica diretta a verificare le condizioni delle minori nella capacità genitoriale delle parti. Questa aveva concluso per l'idoneità ad entrambi i genitori con un rapporto strutturato con le figlie, con un rapporto affettivo solido e relazione profonda. Quanto a essa era divenuta nel frattempo maggiorenne e nulla Per_1 doveva essere per essa disposto;
quanto a essa doveva restare affidata in via Per_2 condivisa mentre il non aveva riproposto la domanda di collocazione presso di sé Pt_1 della figlia minore. La CTU aveva valutato migliore la collocazione presso la madre in continuità con la situazione attuale anche allo scopo di preservare l'ambiente familiare relazionale scolastico di buon inserimento e sufficientemente protettivo. Quanto alla frequentazione le parti avevano raggiunto un accordo provvisorio con incontri a fine settimana alternati uno a Firenze e uno a Torino poi sostituita con Milano e ciò doveva pagina 2 di 8
essere confermato anche all'esito della audizione della figlia. Quanto al periodo estivo metà tempo doveva essere trascorso con ciascun genitore mentre quanto alle vacanze natalizie maggior tempo doveva essere trascorso con il padre così come tutto il periodo pasquale. Prevedeva che l'assegno unico venisse percepito integralmente dalla madre con un assegno di mantenimento dei 1100 € per ciascuna figlia dal mese successivo al deposito della sentenza e quanto al periodo precedente euro 800 come stabilito nell'ordinanza presidenziale. Poneva le spese a carico del e le spese di CTU per Pt_1 metà ciascuno.
Impugna nato nel 1970 esclusivamente in punto di soccombenza sulle Parte_1 spese contestando il verificarsi della sua soccombenza, nel caso di specie essendosi invece verificata una soccombenza reciproca. Sullo
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