Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/11/2024, n. 767

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/11/2024, n. 767
Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
Numero : 767
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 612/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, al n. R.G.
612/2022
Tra:
GEPAFIN SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.
Rodolfo Valdina e Pier Francesco Valdina ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Perugia, Piazza d'Italia n.4, come da procura allegata all'atto di appello
e
RG ER RA SP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Simone De Martino e Luigi Occhiuto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Piazza Adriana n.5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.979/14
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per FI SP:
Voglia la Corte d'Appello adita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, rigettare le domande e l'appello proposti dalla parte appellante e con-fermare la sentenza impugnata e per
l'effetto: in via principale
- riconoscere e dichiarare che il contratto di cessione azionaria è concluso attraverso l'esercizio della opzione da parte della FI come recepita dalla Erg ER RA SP e per l'effetto dare atto dell'intervenuto trasferimento dei titoli azionari, rappresentativi della intera partecipazione della stessa FI al capitale sociale della DO FU Cells SP per il valore nominale di euro 58.380,48 (pari a 16.776 azioni ordinarie), titoli offerti da assegnare anche materialmente alla parte convenuta;
in via subordinata ed alternativa:

- disporre, con la sentenza, il trasferimento alla convenuta Erg ER RA SP dei titoli azionari, rappresentativi della intera partecipazione della FI al capitale sociale della DO
FU Cells SP per il valore nominale di euro 58.380,48 (pari a 16.776 azioni ordinarie), titoli offerti da assegnare anche materialmente alla parte convenuta;
in ogni ipotesi

- condannare la Erg ER RA SP a corrispondere a FI SP il corrispettivo della cessione nella somma di euro 1.844.199,00, o quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre agli interessi legali dalla data di esercizio della opzione al saldo.
Con vittoria delle spese di tutti i gradi del giudizio ivi compresa la fase di legittimità.
Si ripropongono, in via del tutto subordinata, le istanze istruttorie avanzate in primo grado:
- deduce, pur rifiutando ogni inversione dell'onere e occorrendo, prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Se è vero che ho personalmente assistito agli incontri tenuti tra i legali rap-presentanti di FI SP e di Erg Renew SP nei giorni 29 aprile 2008, 29 maggio 2008 e 9 gennaio 2009 presso gli uffici di Erg Renew SP in Roma alla via Vitaliano Brancati;

2) Se è vero che gli incontri di cui al capitolo 1) che precede hanno avuto per oggetto la definizione delle modalità della stipulazione (luogo, giorno, scelta del Notaio) della cessione da FI SP ad
Erg Renew SP delle partecipa-zioni azionarie al capitale sociale di DO FU Cells SP di cui alle con-venzioni del 23 ottobre 2003, del 20 novembre 2003 e del 18 ottobre 2005;

3) Se è vero che nel corso dell'incontro del 9 gennaio 2009 il legale rappresentante di Erg Renew SP ha chiesto al legale rappresentante di FI SP di concedere ad Erg Renew la possibilità di assolvere con pagamenti rateali il prezzo della cessione delle partecipazioni azionarie al capitale sociale di An-saldo FU Cells SP;

4) Se è vero che il computo che mi si mostra è stato elaborato sulla base delle rilevazioni del Tasso
Euribor a tre mesi pubblicate dalla European Banking Federation.
Indica quali testimoni su tutti i capitoli i dottori Marco Tili e Marco Gaudino da Perugia;
- chiede che il Giudice disponga, occorrendo, accertamento tecnico contabile in ordine al computo del corrispettivo dovuto come risultante da prospetto prodotto da parte attrice sub. 11 in primo grado.
L'appellata, anche attraverso le argomentazioni svolte per resistere all'impugnazione, ha inteso ed intende riproporre, ai sensi dell'art.346 cpc, tutte le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado.”
Per RG ER RA SP:
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'intervenuta scadenza, alla data del 01 gennaio 2009, dell'accordo di put option contenuto nell'accordo inter partes del 23 ottobre 2003 ai sensi del combinato disposto dell'art. 223 vicies semel disp. att. cod. civ. e dell'articolo 2341 - bis cod. civ, applicabile in ragione della natura di patto parasociale da riconoscersi al medesimo accordo;
per l'effetto, accertare e dichiarare che tra le parti non si è mai perfezionata alcuna compravendita delle azioni della AFCo e, dunque, che le domande avanzate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e riproposte nel presente giudizio di rinvio a seguito di Ordinanza della Corte di

Cassazione sono infondate in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare la nullità del patto di opzione put contenuto nell'accordo inter partes del 23 ottobre 2003 per violazione del divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 cod. civ. e per l'effetto, rigettare le domande avanzate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e riproposte nel presente giudizio di rinvio a seguito di Ordinanza della Corte di Cassazione;
emettere ogni statuizione connessa e dipendente alle domande che precedono. Con vittoria di spese

e competenze di causa”.
All'udienza del 18/1/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190, cpc. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di riassunzione ex artt.392 e ss cpc a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione la FI SP deduceva, in punto di fatto, che con accordo stipulato il 23/10/03 – e integrato con successivo accordo del 20/11/03 - con la (allora) RT SP (d'ora in poi anche AD), ora RG ER
RA SP, le parti avevano deciso di partecipare pariteticamente (per 1.500.000,00 ciascuna, quindi per il complessivo importo di euro 3.000.000,00) ad un primo aumento del capitale della società DO FU Cells SP, ricapitalizzazione che avrebbe dovuto poi attuarsi mediante ulteriori
aumenti di capitale nell'ambito di un piano di sviluppo riferito al periodo 2003-2008. Precisava anche che, nell'ambito di tali accordi, erano state previste una put option in favore di essa FI (che le conferiva il diritto, ma non l'obbligo, di vendere alla controparte la sua partecipazione) ed una call option in favore della RG ER (che conferiva a questa il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare le sue azioni) e che il primo aumento di capitale era stato sottoscritto il 29/1/04, aggiungendo che in data 18/10/05 le parti avevano poi novato il patto originario modificando le condizioni del diritto di opzione, che avrebbe ora potuto essere esercitato dalla FI solo dopo la scadenza del quinto anno dalla data del primo aumento di capitale, termine che andava a scadere il 29/1/09. Ed in
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