Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 12

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
Numero : 12
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N. R. G. 57/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 57 / 2023 promossa da:
RO IS, con il patrocinio degli avv.ti Lovelli Alfredo e Lovelli
Giovanni, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in
Perugia, Viale dell'Acacia 169
APPELLANTE
Contro
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Cutini Silvia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Perugia,
Piazza d'Italia 9
APPELLATA
E contro
AI UA
APPELLATO- CONTUMACE

Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ON MA ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 859/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 15.12.2022, pubblicata il
19.12.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 757/2021, con la quale era pagina 1 di 7
stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla medesima ON avverso l'impresa di assicurazione del veicolo condotto da FA UA – convenuti contumace – per le lesioni subite in occasione di sinistro stradale verificatosi in data 17.02.2020. Il
Tribunale di Spoleto, con la sentenza impugnata, ha così statuito:
accoglie la domanda proposta da parte attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna Società Cattolica di Assicurazione
S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e FA UA al pagamento, in solido fra loro e in favore di ON MA, della somma di euro 8.492,92, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- compensa tra le parti le spese di lite e di c.t.u. come in atti liquidate
.”

2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi, con tre motivi di impugnazione, dell'erroneo accertamento in ordine alla corresponsabilità della ON per quanto accaduto, posto che la stessa aveva iniziato l'attraversamento molto prima che il conducente si immettesse nella rotatoria, con la conseguenza che il danno andava risarcito per intero e non all'80%;
della erronea quantificazione del danno subito sia relativamente al danno non patrimoniale che a quello patrimoniale;
della erronea compensazione integrale delle spese di lite, sussistendo al più i presupposti per una parziale compensazione delle stesse, ponendole per il resto a carico dei convenuti.

3.In data 7.06.2023 si è costituita Società Cattolica di Assicurazione
S.p.A., mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando tutti i motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto del gravame.
Non si è costituito FA UA, rimanendo contumace.

4.Con ordinanza dell'11.07.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.

5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.

5.1 Quanto alla dinamica dell'incidente, ritiene la Corte che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che la ON, “con la propria condotta, imprudente e in violazione delle regole della circolazione stradale, abbia contribuito alla causazione del sinistro”. Ed invero, la
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motivazione sul punto appare contraddittoria e non coerente con le risultanze istruttorie.
Nello specifico, afferma il primo giudice “In questo senso, si deve considerare che, dalle fotografie scattate sul luogo del sinistro e sulla base delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti della testimone oculare CR OR, risulta
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