Corte d'Appello Genova, sentenza 02/01/2025, n. 2
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 520/2023 R.G. promossa da
NI SA (COD. FISC: [...]) nata in GENOVA (GE) il 18/03/1968 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA PALEOCAPA 18/8 17100 SAVONA rappresentata e difesa dall'Avv. BUSCAGLIA GIACOMO appellante nei confronti di
IN EN (COD. FISC. [...]) nata in GALLIATE (NO) il
07/03/1979 - elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA PODGORA 12 A 20122
MILANO - rappresentata e difesa dall'Avv. TEDOLDI ALBERTO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante NI: “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso e ammissione delle istanze istruttorie richieste e/o ritenute opportune e previa sospensione della sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 912/2023 pubblicata il
1
13.04.2023, in via principale revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n.
1864/2020, RG4494/2020, e rigettare le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in subordine accertare quanto dovuto dalla sig.ra SA
IA all'avv. LE IN per l'attività professionale svolta in ragione del parziale adempimento, della complessità dell'incarico e del valore della controversia. Vinte le spese e i compensi di causa.”
Per l'appellata IN: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni altra difesa, eccezione o deduzione disattesa e reietta, previa occorrenda ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte da questa difesa e non ammesse, così voglia giudicare:
NEL MERITO:
- respingere integralmente l'appello avversario, perché inammissibile e comunque infondato.
Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: «Con decreto ingiuntivo n.1864/20 datato 4.8.2020 il Tribunale di
Genova ingiungeva a SA IA di pagare all'avv. LE IN l'importo di € 35.747,45 oltre accessori e spese, quale compenso per attività professionale di assistenza stragiudiziale in tesi svolta in favore della IA in controversia intercorsa con il di lei fratello NI in relazione alla successione della comune genitrice AS LL.
SA IA proponeva opposizione, esponendo
- che l'avv. IN aveva adempiuto solo in modo parziale il mandato conferitole con scrittura del 5.5.2019;
in particolare, il mandato professionale aveva previsto lo svolgimento di una “fase” di consulenza e di una successiva “fase” di assistenza nella ricerca di un accordo con controparte;
non avendo l'avv. IN definito la controversia con controparte in via stragiudiziale, non aveva diritto al pagamento del corrispettivo concordato, in tesi di parte opponente, solo per il caso di raggiungimento dell'accordo stragiudiziale;
- che, comunque, controparte non aveva svolte neppure l'attività professionale prevista dalla sopra indicata prima “fase”, non avendo provveduto a consegnare alla IA alcun parere giuridico né la, invece concordata, stima dell'asse ereditario cui era relativa la controversia con il fratello;
- che, inoltre, la richiesta di compensi effettuata dall'avv. IN era fondata su parametri di valore non corretti e non corrispondenti a quello della controversia;
in particolare, il valore della controversia doveva ancorarsi a quello della lesione di legittima patita dalla IA, ed era dunque pari a circa 592.000,00 euro;
2
- che, infine, non erano dovuti a controparte gli importi richiesti quali compensi per l'assistenza nel corso del procedimento di mediazione civile, trattandosi di attività rientrante in quella di assistenza stragiudiziale, sopra richiamata, per la quale era stato stabilito dalle parti un corrispettivo onnicomprensivo;
- che, da ultimo, l'attività professionale prestata da controparte era stata di minimo impegno e difficoltà, così che anche per tale ulteriore motivo il compenso richiesto era da considerarsi eccessivo;
- che, inoltre, l'attività professionale dell'avv. IN era stata caratterizzata da errori tecnici che concretavano inadempimento e, dunque, comportavano il mancato diritto ad alcun compenso.
Su detti presupposti, dunque, parte opponente concludeva domandando la revoca e l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine instava per la riduzione del compenso dovuto in ragione della concreta attività svolta da controparte e del valore della controversia.
LE IN si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda attrice e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo;
in particolare
- contestava che il compenso professionale fosse stato subordinato dalle parti alla conclusione di un accordo transattivo stragiudiziale con la controparte della sig.ra IA;
- sottolineava l'effettività e la complessità della prestazione professionale resa a controparte;
- affermava, in particolare, di aver puntualmente provveduto alla consegna a controparte del parere giuridico convenuto, concretamente utilizzato in seguito dalla sig.ra IA;
- ribadiva la correttezza dei parametri di valore utilizzati per la determinazione convenzionale del proprio compenso;
- affermava che la pattuizione per l'attività di assistenza stragiudiziale, più volte richiamata, non si estendeva alla successiva assistenza nel procedimento di mediazione, per il quale, quindi, confermava la richiesta di corrispettivo;
- affermava la correttezza, e corrispondenza a criteri di effettività ed efficacia, della propria attività professionale, negando di aver compiuto alcun errore professionale o condotta negligente».
Con sentenza definitiva n. 912/2023 pubbl. il 13/04/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: «- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo
n.1864/2020 datato 3.8.2020 e depositato il 4.8.2020 nel procedimento n.4494/2020r.g.;
- condanna SA IA a rifondere le spese di lite relative al giudizio di opposizione in favore di
LE IN;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 26.000,01 a €
52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) - si liquidano in € 7.616,00 per
3 compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte NI SA, con atto notificato in data 17.05.2023.
Con comparsa si costituiva IN EN, la quale instava per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 05.10.2023 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del 23/10/2024 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..;
all'esito della quale udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È PARZIALMENTE FONDATO E DEVE ESSERE
ACCOLTO, NEI LIMITI INFRA SPECIFICATI.
1) PRIMO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata, laddove a pag. 5 il Tribunale afferma che IN ha assolto il proprio onere probatorio, dovendosi verificare se IA abbia fornito prova delle contestazioni addotte, sostenendo che: i) il Giudice di prime cure ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 per affermare che, nel caso di specie, l'onere della prova delle proprie contestazioni gravava sulla parte opponente;
ii) l'interpretazione della sentenza della Cassazione applicata dal Giudice contrasta con quanto in realtà afferma la suddetta pronuncia;
iii) la Suprema Corte specifica che “il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”, ma precisa altresì che il fatto estintivo è “costituito dall'avvenuto adempimento” e che “eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”;
iv) il Tribunale ha applicato erroneamente l'art. 2697 c.c., ritenendo che fosse onere dell'attore opponente, sostanziale convenuto, dimostrare l'eccepito inadempimento nel quale era incorso il convenuto opposto;
v) in ogni caso, parte convenuta in opposizione (attrice in senso sostanziale) non solo non ha provato l'adempimento, ma è stato dimostrato che IN non ha adempiuto all'incarico conferitole e ha richiesto un compenso professionale non corrispondente al reale valore della controversia, nonché commesso gravi errori.
2) SECONDO MOTIVO – L'appellante censura pag. 7 della decisione di primo grado, laddove il
Tribunale esclude la possibilità di scindere il mandato conferito al difensore in distinte e separate attività demandategli, sostenendo che: i) l'oggetto del contratto indica - contrariamente a quanto ritiene il Giudice di prime cure - esplicitamente tre distinte fasi dell'attività demandata al difensore
4
(valutazione del valore dei beni lasciati in eredità, redazione di un parere legale, addivenire a una definizione stragiudiziale della controversia);
ii) di conseguenza, nell'ipotesi in cui l'avvocato avesse svolto solo una parte delle suddette attività, avrebbe dovuto richiedere i compensi relativi ai soli compiti concretamente svolti;
iii) tale assunto è confermato da quanto viene indicato e stabilito all'art. 5 punto 5 della lettera di incarico, ove si specifica che “in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino