Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2024, n. 6282
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Testo completo
N. R.G. 5581/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5581 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 22.07.2024 e vertente
T R A
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLANTE
E
ME RR MA, IS RR FI RC, IS
RR IN, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Cattaneo
APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto,
r.g. n. 5581/2021 1 rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni provvidenza di rito, così giudicare:
Nel merito: A) Rigettare integralmente l'impugnazione così come proposto dal
Ministero dell'Interno, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, avverso l'Ordinanza ex art.702-ter c.p.c. di Accoglimento totale del 07/06/2021 - RG n.
33095/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione 18^ Civile Diritti della
Persona e Immigrazione, Giudice dott.ssa Elisabetta Ferrari, in quanto priva di fondamento oggettivo e giuridico, per tutti i motivi esposti in narrativa.
B) Per l'effetto, e previa conferma dell'Ordinanza ex art.702-ter c.p.c. di
Accoglimento totale del 07/06/2021 - RG n. 33095/2019 impugnata, nonché previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presenta azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa,
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore dei signori ME RR MA, nata in [...]-Brasile), in data 15 Aprile 1960;
- IS RR FI
RC, nato in [...]-Brasile), in data 28 Giugno 1986 e IS
RR IN, nata in [...]-Brasile), in data 20 Marzo 1989, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Per l'effetto, ORDINARE al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro- tempore e, per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma
1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11
D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2
Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei signori ME RR
MA, IS RR FI RC e IS RR IN, nonché ad emettere - ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con
r.g. n. 5581/2021 2 l'Ordinanza de qua - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
In via istruttoria ed unicamente nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrenti: a) In conformità
a quanto previsto dalla Circolare Ministero Interno K 28.1. del 08.04.1991,
ORDINARE al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua Italiana della stessa documentazione, ad ogni effetto di legge.
b) In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero Interno K 28.1 del
08.04.1991, ORDINARE al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei signori ME RR MA, IS RR FI RC e
IS RR IN, né questi ultimi, hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero Interno come previsto ai termini dell'art.7 della Legge n.555 del 13.06.1912 e successive modifiche.
In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. Antonio Cattaneo, quale procuratore antistatario”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellati, cittadini brasiliani, ricorrevano innanzi al Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5581 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 22.07.2024 e vertente
T R A
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLANTE
E
ME RR MA, IS RR FI RC, IS
RR IN, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Cattaneo
APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto,
r.g. n. 5581/2021 1 rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni provvidenza di rito, così giudicare:
Nel merito: A) Rigettare integralmente l'impugnazione così come proposto dal
Ministero dell'Interno, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, avverso l'Ordinanza ex art.702-ter c.p.c. di Accoglimento totale del 07/06/2021 - RG n.
33095/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione 18^ Civile Diritti della
Persona e Immigrazione, Giudice dott.ssa Elisabetta Ferrari, in quanto priva di fondamento oggettivo e giuridico, per tutti i motivi esposti in narrativa.
B) Per l'effetto, e previa conferma dell'Ordinanza ex art.702-ter c.p.c. di
Accoglimento totale del 07/06/2021 - RG n. 33095/2019 impugnata, nonché previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presenta azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa,
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore dei signori ME RR MA, nata in [...]-Brasile), in data 15 Aprile 1960;
- IS RR FI
RC, nato in [...]-Brasile), in data 28 Giugno 1986 e IS
RR IN, nata in [...]-Brasile), in data 20 Marzo 1989, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Per l'effetto, ORDINARE al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro- tempore e, per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma
1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11
D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2
Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei signori ME RR
MA, IS RR FI RC e IS RR IN, nonché ad emettere - ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con
r.g. n. 5581/2021 2 l'Ordinanza de qua - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
In via istruttoria ed unicamente nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrenti: a) In conformità
a quanto previsto dalla Circolare Ministero Interno K 28.1. del 08.04.1991,
ORDINARE al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua Italiana della stessa documentazione, ad ogni effetto di legge.
b) In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero Interno K 28.1 del
08.04.1991, ORDINARE al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei signori ME RR MA, IS RR FI RC e
IS RR IN, né questi ultimi, hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero Interno come previsto ai termini dell'art.7 della Legge n.555 del 13.06.1912 e successive modifiche.
In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. Antonio Cattaneo, quale procuratore antistatario”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellati, cittadini brasiliani, ricorrevano innanzi al Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis,
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