Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/02/2024, n. 159

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/02/2024, n. 159
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 159
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 1068/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1068/2021 R.G.C., passata in decisione all'udienza di p.c. del 17.10.2023, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20), scaduti il giorno 8 gennaio 2024, vertente
TRA
EL IC, elettivamente domiciliato in Pescara, alla via dei Marsi, n.5, presso
e nello studio dell'Avv. Pellegrino Fabio Cosentino del foro di Pescara, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
AUTOSTAR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Pisa, n. 29, presso e nello studio degli Avv.ti Dante Angiolelli e
Silvio Angiolelli, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA

FORD ITALIA S.P.A., in persona del procuratore generale dott.ssa Laura Catapano, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Del Corso, n. 4, presso e nello studio dell'Avv.
Massimo Manfredonia, che la rappresenta e difende, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
pagina 1 di 14 APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., n. 2177/2021, pubblicata il giorno 9.09.2021 – Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante ES CC:
“Voglia l'On.le Corte adita, in totale riforma dell'ordinanza appellata e previo stralcio della relazione OR AL Spa del 13.10.20, dichiarare che il contratto del 30\9\2017 di compravendita dell'autovettura OR Fiesta tg. FL 125 EH si è risolto di diritto, ai sensi dell'art.
1454 c.c., o, in via subordinata, per inadempimento della venditrice, ai sensi dell'art. 130 cod. cons, e, per l'effetto, condannare la AR Spa a restituire al signor CC il prezzo pagato, ascendente ad €. 18.586,12, ed a risarcire i danni dal medesimo subiti, da quantificarsi in €. 2.758,24 per i maggiori oneri connessi al finanziamento contratto per
l'acquisto dell'auto ed in ulteriori €. 3.700,00 (pari al 20% del costo dell'auto), o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia anche in via equitativa, per i disagi subiti per le frequenti avarie ed indisponibilità dell'auto. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata AR S.p.a.:
Chiedono pertanto il rigetto sia dell'appello principale avanzato dal Sig. CC ES sia dell'appello incidentale proposto dalla OR AL spa, nonché, delle istanze, domande e conclusioni tutte contenute nei predetti avversati appelli principale ed incidentale, con il favore delle spese e competenze legali e processuali relative al doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata OR AL S.p.a.:
“(…) insiste per la reiezione (i) sia dell'appello del Sig. CC, (ii) sia, in ogni caso, della domanda di garanzia riproposta nei propri confronti dalla AR, entrambi infondati in fatto ed in diritto, nonché (iii) per l'accoglimento del proprio appello incidentale in punto di condanna della concessionaria al pagamento in proprio favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza resa all'esito del procedimento n. 4991/2019 –promosso da
ES CC, nei confronti di AR S.p.A., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (onde sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo OR Fiesta tg. FC125EH, a sensi dell'art.
pagina 2 di 14
1454 c.c., ovvero, dell'art. 130 del Codice del Consumo, e, quindi, condannare la controparte a restituirgli il prezzo d'acquisto di € 18.586,12, e corrispondergli il risarcimento dei danni che assumeva aver patito, per €
2.758,24, per maggiori oneri connessi al correlato contratto di finanziamento, nonché per € 3.700,00, per i disagi dovuti alle avarie e indisponibilità del bene de quo), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta, nonché, quale terza chiamata in causa su istanza di quest'ultima, la OR AL S.p.A.– il
Tribunale di Pescara così provvedeva: “Visti gli artt. 702 bis e ss. c.c.;
rigetta le domande
di parte ricorrente;
condanna CC ES alla rifusione, in favore della
convenuta AR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra la AR S.p.A. e la OR AL

S.p.a.”.
1.1. Il Tribunale preliminarmente dava atto che il ricorrente, a sostegno delle domande aveva esposto: - di aver acquistato in data 30.09.2017 da AR S.p.A. il veicolo oggetto di causa, consegnatogli in data 5.12.2017, al prezzo di € 18.586,12, comprensivo degli oneri di finanziamento accessori al contratto (il cui prezzo di listino ammontava ad € 17.659,99);
- che in base al libretto di circolazione, rilasciato all'anzidetta data di consegna, il primo intervento di manutenzione su tale veicolo avrebbe dovuto essere eseguito dopo due anni, ovvero dopo una percorrenza di 30.000,00 Km;
- che il ripetuto veicolo, sin dal febbraio 2018, aveva manifestato gravi anomalie consistenti nella ridotta erogazione di potenza e sobbalzi durante la marcia, segnalate dall'accensione di spie della diagnostica di bordo, che ne avevano richiesto il ricovero presso l'officina della AR in almeno tre occasioni;
- che, dopo una percorrenza di 16.610,00 Km, più volte, il computer di bordo aveva segnalato la necessità di cambiare l'olio del propulsore (a cui la società convenuta aveva, poi, provveduto), sicché il ripetuto veicolo era stato, ancora una volta, ricoverato presso la società convenuta;
- di aver appreso, consultando varie riviste specializzate, che diversi modelli di auto del marchio OR erano state interessate da un problema endemico di mancata rigenerazione del filtro antiparticolato;
- che, pertanto, aveva diffidato AR S.p.A. e OR S.p.A. a porre in essere gli interventi indispensabili alla risoluzione delle problematiche senza alcun esito.
Dava poi atto che AR S.p.A. si era costituita in giudizio, eccependo la prescrizione e decadenza, ex artt. 1495 c.c. e 130 del Codice del Consumo, nonché opponendo, nel merito,
l'infondatezza della pretesa attorea, invocando in via subordinata la riduzione dell'importo da liquidarsi in favore dell'attore e di essere garantita dalla OR AL S.p.A., della quale aveva chiesto la chiamata in causa. pagina 3 di 14
Rappresentava, infine, che si era costituita in giudizio la OR AL S.p.A. eccependo la decadenza della concessionaria dal diritto alla garanzia invocata, la prescrizione della relativa azione e comunque l'infondatezza sia della domanda proposta nei propri confronti che della domanda attorea.
1.2. Ciò detto il Tribunale, posta come prevalente l'applicabilità al caso di specie del D. Lgs.
206/2005 (Codice del Consumo), rispetto alla disciplina codicistica (di cui riteneva
l'applicabilità solo per quanto non previsto dall'anzidetta disciplina speciale), premetteva che dalle disposizioni del Codice del Consumo si desume la responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla consegna;
si desume inoltre la previsione della presunzione di sussistenza al momento dell'acquisto per i vizi che si manifestino nei sei mesi dalla vendita;
si desume infine che per usufruire dei vari rimedi contemplati dall'art. 130, graduati secondo un preciso ordine, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi dalla scoperta.
1.3. Con riferimento al caso di specie reputava che il ricorrente fosse decaduto dal diritto azionato, e, in generale, dalla possibilità di usufruire della tutela prevista dalla suddetta normativa speciale e dagli artt. 1490 e ss. c.c., per non aver comunicato tempestivamente alla resistente i lamentati vizi entro il termine di due mesi dalla loro scoperta, risalente al febbraio 2018 (secondo quanto dallo stesso ricorrente affermato), non avendo provato la circostanza del ricovero dell'autovettura, tra il febbraio ed il settembre 2018, rinvenendosi in atti, circa detta circostanza, unicamente le fatture a partire dal gennaio 2019 (oltre il termine di due mesi anzidetto), né avendo il ricorrente chiesto di dimostrare la circostanza a mezzo testi (essendosi anzi egli opposto al mutamento del rito richiesto dalla AR), non potendo del resto la circostanza della tempestiva comunicazione ritenersi pacifica e non contestata, posto che la AR aveva, nella comparsa di costituzione e risposta, espressamente eccepito la decadenza del ricorrente dai diritti previsti sia dal codice consumo che dal codice civile ed affermato di aver effettuato il primo intervento sull'autovettura in questione nel gennaio 2019.
1.4. Rilevava inoltre che priva di riscontro probatorio era pure l'esistenza dei lamentati vizi sul bene controverso, non potendo reputarsi siffatta prova integrata dalle copie, prodotte dal ricorrente a tali fini probatori, di blog su riviste specializzate nel settore automobilistico relativi
a presunti difetti di fabbrica riscontrati nelle autovetture della stessa marca ovvero modello di quella oggetto di causa, né dal fatto che l'auto in parola era stata sottoposta a frequenti cambi
pagina 4 di 14
d'olio nel 2019, in mancanza peraltro di apposita CTU pure chiesta dalla AR, che aveva invocato a tal fine il mutamento del rito con la ferma opposizione del ricorrente.
1.5. In punto di
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