Corte d'Appello Genova, sentenza 02/05/2024, n. 107

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 02/05/2024, n. 107
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 107
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI PRESIDENTE Rel.
Dott. Paolo VIARENGO CONSIGLIERE
Dott.ssa Caterina BAISI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 203/2023 R.G.L. promossa da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
FORENSE, c.f. 80027390584, in persona del Presidente avv.
Valter Militi, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Tornese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, salita della Provvidenza n. 14/24 B, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
AZ ND, c.f. [...], OZ
LF, c.f. [...], GALVAGNA Aulo, c.f.
[...], IAVICOLI Mario, c.f.
[...], IL ZO, c.f.
[...], rappresentati e difesi dall'avv. Matelda
Lo Fiego del foro di Milano e dall'avv. Cecilia Vernetti del foro di Genova, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Genova, via XX Settembre n. 29 int. 4, per procure allegate alla memoria di costituzione in appello
APPELLATI
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 3.4.2024
Per gli appellati: come da note depositate il 22.3.2024
FATTI DI CAUSA
Gli odierni appellati, tutti avvocati, hanno chiamato in giudizio la
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense davanti al
Tribunale di Genova lamentando che, nella liquidazione delle loro rispettive pensioni di vecchiaia, la Cassa aveva errato nell'applicare la rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1983 anziché, come prescritto dalla L. 576/1980, dall'entrata in vigore della stessa (1980), in base agli indici e ai coefficienti del periodo 1979/80;
hanno chiesto, pertanto, la condanna della
Cassa alla riliquidazione delle loro pensioni ed al pagamento dei relativi arretrati.
Costituendosi in giudizio, la Cassa Forense ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto;
per l'ipotesi di accoglimento delle tesi dei ricorrenti, ha sostenuto che, operando in termini analoghi anche la rivalutazione dei tetti
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massimi contributivi, ne sarebbe derivata un'omissione contributiva dei ricorrenti per gli anni fino al 2009 ed ha conseguentemente proposto domanda riconvenzionale chiedendo
l'accertamento dell'inefficacia ai fini pensionistici degli anni per
i quali vi sarebbe stata parziale omissione contributiva, peraltro ormai prescritta, con conseguente revoca delle pensioni non sussistendo più il requisito dell'iscrizione per almeno 30 anni, e condanna dei ricorrenti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Con sentenza n. 167/2023, pubblicata il 2.5.2023, il Tribunale ha accolto il ricorso e respinto la domanda riconvenzionale, accertando il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione mediante rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 % per il periodo
1979/1980 e, per i periodi seguenti, fino alla liquidazione delle rispettive pensioni, sulla base di quella calcolata secondo gli indici ISTAT;
conseguentemente, ha condannato la Cassa
Forense a riliquidare il trattamento pensionistico dei ricorrenti ed
a pagare loro i relativi arretrati, nelle misure per ciascuno indicate nella relazione contabile allegata al ricorso.
Propone appello la Cassa Forense;
resistono gli appellati.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.4.2024 e decisa nella camera di consiglio del 23.4.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha richiamato le motivazioni di Trib. Genova
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sent. n. 695/2021 (recte, 665/2021) che, in analoga controversia, aveva osservato quanto segue:
− “(è) sufficiente un raffronto testuale tra art. 15 e art. 16 l.
576/1980
per constatare come il loro ambito di disciplina sia differente: il primo è dedicato alla rivalutazione dei redditi assunti per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, mentre il secondo tratta degli aumenti delle pensioni … Soltanto nell'ultimo capoverso l'art. 16 si riferisce anche ai redditi, estendendo l'applicazione dei meccanismi (misura e decorrenza) stabiliti per le pensioni
a, rispettivamente, limite della media dei redditi e scaglioni di reddito di cui all'art. 2 nonché a limite di reddito e contributo minimo di cui all'art. 10”;

− “stabilendo le decorrenze iniziali delle diverse rivalutazioni, l'art. 27 conserva la distinzione di disciplina, trattando separatamente della rivalutazione dei redditi (secondo e terzo comma), da quella delle pensioni
(quarto comma)”;

− “poiché, testualmente, vengono “rivalutate secondo
l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16” (art. 15, primo comma), le entità dei redditi da assumere per il calcolo della pensione soggiacciono all'applicazione dei criteri di decorrenza dettati dall'art. 27 e, in particolare, a quelli del quarto comma. Si fa dunque riferimento, in prima applicazione, all'indice medio annuo del 1980, quando è entrata in vigore la legge 576, e dunque a quello
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del 1979, anno precedente”;

“la ratio della disposizione così interpretata risiede nella conservazione del valore effettivo dei redditi prodotti e assunti a base di calcolo della pensione.
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