Corte d'Appello Genova, sentenza 11/12/2024, n. 1495
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Testo completo
RG. n. 251/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott.ssa AR Laura MORELLO, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 251/2023, promossa ex art. 392 c.p.c. in fase di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 35458/2022, depositata in data
02/12/2022, promossa da:
ZZ CE (C.F.: [...]), in proprio e in qualità di avente causa a titolo particolare di AN MA IN, ZZ RI RL (C.F.:
[...]), ZZ IA (C.F.: [...]), ZZ
IC (C.F.: [...]), ZZ AR (C.F.:
[...]) e ZZ AM (C.F.: [...]), in proprio e in qualità di erede di AS PI, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Masetti, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, via XXV aprile, 11A/3
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
AT GI (C.F.: [...]) e AT
IC (C.F.: [...]), in proprio e in qualità di eredi di IA
EN e di FO ER, rappresentati e difesi dall'Avv. Giordano Sturlese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione, presso il quale sono elettivamente domiciliati in La Spezia, via Vittorio Veneto, n. 133
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE nonché contro
ZZ RA (C.F.: [...]),
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
1
PER GLI ATTORI IN RIASSUNZIONE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 35458/2022 del 10 novembre 2022, pubblicata il 2 dicembre 2022:
- in accoglimento dell'istanza ex art. 352, comma 2, c.p.c. (nel testo anteriore alla riforma ex
D.Lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile al presente giudizio, ai sensi dell'art. 35 (Disciplina transitoria) del ridetto D.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, L.
29/12/2022 n. 197, in quanto pendente alla data del 28 febbraio 2023 essendo stato radicato in primo grado in data 28 novembre 2008), formulata dai conchiudenti attori in riassunzione, fissare la data dell'udienza di discussione orale della causa dinnanzi al Collegio, con ogni altro provvedimento ai sensi del comma 2 del medesimo art. 352 c.p.c.;
- in via preliminare: rigettare ogni eccezione formulata da parte avversaria sulle domande dei conchiudenti, avente carattere preliminare e/o pregiudiziale, siccome inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata;
in via principale:
-rigettare ogni avversaria domanda e/o eccezione siccome inammissibile, infondata in fatto
e/o in diritto e/o non provata e/o prescritta;
- in particolare, accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda riproposta dei convenuti in riassunzione nel presente giudizio di rinvio, di intervenuta usucapione della servitù di passo pedonale e carraio a favore dei proprio fondo commerciale e sulla Via
Privata Villa Bassa di proprietà dei conchiudenti, giusta gli effetti della sentenza della Corte
d'Appello di Genova n. 205/2016 sul punto, passata in giudicato, anche in quanto confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione;
nel merito ed in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare estinta per prescrizione per non uso ventennale ex art. 1073 ed art.
1074 c.c., ogni non creduta servitù di passo pedonale e carraia, costituita per titoli, a favore dell'immobile di proprietà dei convenuti in riassunzione, Signori IA ON e
IA OR, sito in Santa RG Ligure ai civici 16A, 16B, 16C, 16D di Via
Privata Villa Bassa (e censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Santa RG al foglio
6, mappale 462, già 624, subalterno 13) e a carico della Via Privata Villa Bassa, immobile già censito a Catasto Terreni del Comune di Santa RG Ligure, al foglio 6, mappale
466 (ora mappali 1770 e 1771), di proprietà dei conchiudenti, attori in riassunzione, Signori
AS FR, AS AR CA, AS AN, AS MI, AS
2 RG e AS PA, e per l'effetto: a) ordinare ai convenuti in riassunzione
Signori IA ON e IA OR di astenersi dall'affermare di essere titolari di qualsivoglia diritto di passo pedonale e carraio sulla Via Privata Villa Bassa;
b) ordinare ai medesimi suddetti convenuti in riassunzione, di astenersi per il futuro, dall'utilizzare la predetta strada privata sia per fini pedonali sia per fini carrai;
c) ordinare ai medesimi suddetti convenuti in riassunzione di astenersi dal turbare i conchiudenti attori in riassunzione nel libero godimento del bene di loro esclusiva proprietà, rappresentato dalla Via Privata Villa Bassa.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, per diritti, onorari ed esborsi dei gradi di giudizio di primo grado e di appello, nonché per le competenze professionali ed esborsi del giudizio nanti la Corte di Cassazione e per quelle del presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfetario per spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
PER I CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
- rigettare l'eccezione di estinzione/di prescrizione, ex art. 1073, c.c., delle servitù di transito carrabile e pedonale costituite per titoli a favore dell'immobile di proprietà di IA
ON e IA OR (sito in Santa RG Ligure ai civici numeri 16A, 16B,
16C e 16D di Via Privata Villa Bassa) e sulla strada denominata Via Privata Villa Bassa di proprietà di AS FR, AS AN, AS AR CA, AS MI,
AS RG e AS PA e precisamente a favore del compendio immobiliare censito nel nuovo Catasto Edilizio Urbano di Santa RG Ligure al foglio 6, con la particella 462 (già 624) e il subalterno 13 ed a carico degli immobili censiti nel Catasto
Fabbricati e nel Catasto Terreni del Comune di Santa RG Ligure, entrambi al foglio
6 e rispettivamente con le particelle 1771 e 1770 (entrambi già particella 466), perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- confermare, per tutto il resto, il dettato di cui alla Sentenza della Corte di Appello di Genova,
Sezione Seconda Civile, nr. 205/2016, pubblicata il 23.02.2016 e resa nel procedimento assunto al nr. 1097/2010 di RG;
- condannare i Signori AS FR, AS AN, AS AR CA,
AS MI, AS RG e AS PA al pagamento delle spese del
Giudizio di Legittimità e del presente Giudizio di rinvio.
In ipotesi denegata e non creduta di accoglimento dell'eccezione estintiva, ex art. 1073, c.c., delle servitù di transito carrabile e pedonale riconosciute per titolo, come avanzata dai
Signori AS FR, AS AR CA, AS AN, AS MI,
3 AS RG, AS PA, in riforma della Sentenza nr. 223/2010 del Tribunale di Chiavari, pubblicata il 26.3.2020, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
- accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di passo pedonale e carraio a favore dei civici 16A, 16B, 16C e 16D di Via Privata Villa Bassa di proprietà dei Sigg.ri
IA ON e IA OR e sulla predetta Via di proprietà dei Signori
AS FR, AS AR CA, AS AN, AS MI, AS
RG, AS PA, e precisamente a favore del compendio immobiliare censito al NCEU del Comune di Santa RG Ligure, al foglio 6, particella 462 (già 624) e subalterno 13 e sopra gli immobili censiti nel Catasto Fabbricati e nel Catasto Terreni, del
Comune di Santa RG Ligure, entrambi al foglio 6, e rispettivamente con le particelle
1771 e 1770 (entrambi già particella 466)”;
- condannare i Signori AS FR, AS AR CA, AS AN,
AS MI, AS RG, AS PA al pagamento delle spese del primo grado di Giudizio, del secondo grado di Giudizio, del terzo grado di Giudizio e del presente Giudizio di rinvio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28/11/2008 IA EN e FO
ER, premesso di essere proprietari, in seguito ad acquisto effettuato dallo IACP (Istituto
Autonomo Case Popolari) con atto di data 30 luglio 1980, di un immobile sito in Santa
RG Ligure via Villa Bassa, costituito da un locale, destinato a magazzino con tre aperture distinte dai numeri civici 16A-16B-16C-16D di Via Privata Villa Bassa, con adiacente cortile, citavano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Chiavari AN MA
IN, AS FR, AS AN, AS PI, AS RG,
AS AR CA e AS MI, quali comproprietari pro indiviso, in Santa
RG Ligure, della predetta Via Privata Villa Bassa, al fine di sentir accertare e dichiarare l'esistenza in base ai titoli, ovvero il loro acquisto per usucapione, di una servitù di passo pedonale e carraio in favore dei civici di loro proprietà e a carico della proprietà dei convenuti, ossia sulla Via Privata Villa Bassa.
Si costituivano nel giudizio AS PI, AS AR CA, AS AN,
AS MI, AS RG, AS FR e AN MA IN,
i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea, evidenziando che dagli atti notarili prodotti in giudizio non fosse possibile desumere l'esistenza di alcuna servitù e deducevano che anche se tale diritto fosse esistito, si sarebbe estinto per non uso ultraventennale, poiché, fin dalla loro costruzione, gli immobili in questione non avevano accesso diretto su
4
Via Privata Villa Bassa in quanto separati da un marciapiede condominiale e da alti gradini in marmo. I convenuti contestavano la possibilità degli attori di poter usucapire tale diritto posto che le bucature non erano mai state utilizzate per il passaggio carrabile e per carenza del requisito dell'apparenza, necessario ex art. 1061 c.c., e chiedevano in via riconvenzionale, accertata l'inesistenza della servitù, di ordinare agli attori di astenersi dall'utilizzare la strada in questione o di turbarne il godimento ai proprietari.
Il Tribunale di Chiavari, con sentenza n. 223/2010 del 26/10/2010 dichiarava che parte attrice fosse titolare di un diritto di servitù esclusivamente pedonale, acquisito per usucapione, e, di conseguenza,