Corte d'Appello Genova, sentenza 05/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 05/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 9
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 689 / 2024 R.G. promossa da
“P YA ST MI S.R.L.” rapp. e difesa dall'Avv.to BADELLINO FEDERICA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI IMPERIA rapp. e dif. in proprio
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria e diversa istanza,
In via principale: previa ogni altra occorrenda pronunzia, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, illegittima/inefficace/nulla/annullabile l'Ordinanza Ingiunzione n. 168/R/2023 a Prot. n. 6356 del 24.10.2023 emessa dall'ITL di Imperia e notificata in data 03.11.2023, per carenza dell'atto presupposto stante la pronuncia giudiziale intervenuta il 27.04.2023 regolarmente comunicata all'ITL di Imperia di sospensione dell'efficacia esecutiva del Verbale Unico di accertamento n. 2020006990/DDL del 29.03.2022, atto presupposto del “Verbale Unico di accertamento di illecito amministrativo N. IM00000/2022-050-01 del 21/04/2022” presupposto dell'Ordinanza
Ingiunzione oggetto della presente opposizione.
In via subordinata: previa ogni altra occorrenda pronunzia, accertare e dichiarare per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, non dovute le somme ingiunte dall'I.T.L. di Imperia e, per l'effetto, annullare / revocare
/ dichiarare nulla/inefficace/tardiva/illegittima/infondata l'Ordinanza Ingiunzione n. 168/R/2023 a Prot. n. 6356 del 24.10.2023 emessa dall'ITL di Imperia e notificata in data 03.11.2023 con la quale viene ingiunto alla società opponente il pagamento del complessivo importo di Euro 23.642,90 comprensivo delle spese di notifica nonché di ogni atto presupposto/connesso e/o conseguente, dichiarare non dovute le somme ex adverso richieste;
In via ulteriormente subordinata
1

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere legittimo l'accertamento ispettivo e l'ordinanza-ingiunzione opposta, nonché fondate tutte e/o in parte le violazioni contestate dall'ITL, rideterminare la sanzione amministrativa per quanto effettivamente risulterà accertato nella misura minima di legge.
In ogni caso
Condannare la controparte alla restituzione delle
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