Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 170

CA Bari
Sentenza
10 febbraio 2025
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CA Bari
Sentenza
10 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 170
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 170
Data del deposito : 10 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
UCno GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1837 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 23 settembre 2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
EP NT (C.F. [...]) e IA RI (C.F.
[...]), elettivamente domiciliati in Bari alla Via Argiro n. 116, presso lo studio degli avv.ti Davide Romano e Domenico Claudio Pannoli che li rappresentano e difendono come da procura in atti;

APPELLANTI
E
EUROPA FACTOR S.P.A. (C.F. e P.I. 07552111002), quale di mandataria con rappresentanza di TE LO S.p.a.;
APPELLATA CONTUMACE
MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A. (PARTITA IVA 09007750152), quale cessionaria di
TE LO S.p.A., elettivamente domiciliata in Milano alla Galleria del Corso n. 4 presso lo studio dell'avv. Daniele Fiorelli – L & C.M. Soc. tra Avvocati a responsabilità limitata, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

INTERVENTRICE oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; appello avverso la sentenza del
Tribunale di Bari n. 3049/2021 del 19 agosto 2021
Conclusioni
All'udienza del 23 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3049/21 del 18 agosto 2021, pubblicata il successivo 19 agosto
2021, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda proposta da Euro Factor S.p.A., in qualità di mandataria di TE LO S.p.A., nei confronti di IU OL e
UC MA, dichiarando l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attrice dell'atto con cui IU OL ha costituito un fondo patrimoniale in favore della di lui figlia minore, conferendovi i seguenti immobili: a) appartamento di 7 vani di proprietà del OL sito in Giovinazzo alla Via Eustachio da Giovinazzo n. 24/F, in
Catasto del Comune di Giovinazzo al Foglio 3, particella 799, sub. 24, graffata alla particella 731, sub. 32; b) locale ad uso autorimessa di 48 mq. di proprietà di IU
OL, sito in Giovinazzo alla Via Eustachio da Giovinazzo n. 24/D e 24/F, in
Catasto del Comune di Giovinazzo al foglio 3, particella 799, sub. 8.
Ha, infine, regolato le spese di lite secondo soccombenza, ponendole a carico dei convenuti in solido tra loro.
Avverso tale decisione hanno proposto appello IU OL e UC
MA, affidandosi a quattro motivi.
Nessuno si è costituito per la Europa Factor S.p.A., seppur ritualmente evocata in giudizio.
È intervenuta, quale cessionaria del credito vantato da TE LO S.p.A., la
MB CREDIT SOLUTIONS S.p.A. eccependo l'infondatezza dell'appello e insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
*
Prima di entrare nel merito dei motivi di appello, è necessario esaminare la questione della carenza di legittimazione ad causam di MB CREDIT SOLUTIONS SPA per l'eccepito difetto di prova della cessione del credito.
L'eccezione non può trovare accoglimento poiché nessuna contestazione tempestiva è stata formulata, nel primo atto difensivo successivo alla costituzione della cessionaria, da parte degli appellanti IU OL e UC MA, i quali,
invero, nelle note di trattazione scritta depositate alla prima udienza del 3.6.2022, ma anche nei successivi scritti difensivi, si sono limitati a richiamare le conclusioni dell'atto di appello, accettando, perciò, il contraddittorio nei confronti della cessionaria.
Sussistendo, nel nostro ordinamento processuale, un onere di contestazione tempestiva delle allegazioni, ogni qualvolta tale onere non venga assolto, il fatto deve ritenersi pacifico e la controparte sollevata dal relativo onere probatorio. Inoltre, operando la non contestazione in un sistema in cui vige il principio di preclusione, è del tutto ovvio che essa produca effetti irreversibili, nel senso, cioè, che diventi irreversibile la relevatio ab onere probandi della parte che ha allegato il fatto non contestato (cfr.
Corte di Appello di Bari, sez. II, 2022/n. 716; Corte di Appello di Bari, sez. II, 2022/n.
1371).
Deve, quindi, darsi per pacifica, a seguito del contegno processuale degli appellanti, la successione della MB CREDIT SOLUTIONS S.p.A. nel diritto sostanziale controverso di cui era originariamente titolare Europa Factor S.p.a.
Va, dunque, accolta l'istanza di estromissione di Europa Factor S.p.A. stante l'espressa richiesta dell'interventrice MB CREDIT SOLUTIONS S.p.a. e il consenso
(implicito) delle altre parti, ovvero la cedente che non si è costituita in giudizio rimanendo contumace, così manifestando il proprio disinteresse alla prosecuzione del giudizio di appello, e gli appellanti i quali – come già rilevato – hanno accettato il contraddittorio nei confronti del successore senza formulare tempestivamente eccezioni al riguardo (Corte di Appello di Bari, sez. II, 2022/n. 716; Corte di Appello di Bari, sez.
II, 2022/n. 1371, sopra richiamate).
In tal senso, cfr. Cass. 2018/n. 2048: “Il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario alla parte originaria” (in senso conforme,
Cass. 2017/n. 20533, 2014/n. 1633).
Ciò posto, può passarsi all'esame dei motivi di appello.
Col primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui ha riconosciuto l'assoggettamento dell'atto di costituzione del
fondo patrimoniale all'azione revocatoria, sull'errato presupposto che lo stesso non integri l'adempimento di un dovere giuridico, bensì un atto di liberalità a titolo gratuito.
A parere degli appellanti tale conclusione si scontrerebbe col dettato dell'art. 170
c.p.c.
a mente del quale “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato
Il giudice di primo grado
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