Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/06/2024, n. 291

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/06/2024, n. 291
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 291
Data del deposito : 29 giugno 2024

Testo completo

N. 291/2023 reg. SENT.
N. 333/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1 Dott. M G Presidente
2 Dott. ssa E R Consigliere
3 Dott. E S Consigliere rel. all'udienza celebrata in data 16.6.2023 ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n. 111/2020 depositata il
22.01.2020 dal Tribunale di Reggio Calabria proposto da
Parte_1
(c.f. e partita IVA ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. U R (C.F.:
), pec: C.F._1 Email_1
APPELLANTE nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. R CP_1 C.F._2
Muscatello (pec tel e fax 0964620010), giusta mandato Email_2
allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore deposittaa il 4.1.2022
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo la assumeva di avere lavorato per CP_1 Pt_1
dal 10.07.2007 al 31.01.2017, con la qualifica di operatore socio sanitario, livello 3, giusto contratto a tempo indeterminato e che, una volta conclusosi il rapporto di lavoro, non aveva percepito il TFR maturato, né riscosso alcun acconto, vantando quindi un credito complessivo di € 9.071,31;
seguiva decreto ingiuntivo n. 405/2017 per l'importo richiesto somma complessiva di € 9.071,31, oltre interessi legali e rivalutazione, compensi professionali giudiziali pari ad € 540,00, oltre accessori di legge, nonché €
250,00 per compenso per l'attività stragiudiziale.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo eccepiva che il TFR maturato e tutti gli emolumenti e le indennità stipendiali erano già stati regolarmente liquidati alla sig.ra
in un'unica soluzione, in data 31.12.15, con riferimento al periodo lavorativo CP_1
fino a quel momento maturatosi, nonché, mensilmente, mediante accredito stipendiale con riferimento al periodo compreso tra l'01.01.16 e il 31.01.17.
A sostegno produceva un prospetto di liquidazione del 31.12.2015 per l'importo di €
8.164,83, sottoscritto dalla , contenente dichiarazione da parte della lavoratrice CP_1
di avere percepito tutti gli emolumenti stipendiali e le indennità secondo il CCNL di settore e a norma di legge e di avere ricevuto il saldo delle competenze di fine rapporto, espressamente dichiarando di non avere più nulla a pretendere dall' . Pt_1
Per il periodo compreso tra l'01.01.2016 e il 31.01.2017 produceva le buste paga nelle quali relativamente a tale periodo risultava la voce Qu.i.r. liquidato (quota integrativa della retribuzione), indicante che la lavoratrice aveva incassato mensilmente in busta paga il Tfr.
Pertanto chiedeva che venisse:
accertata e dichiarata la maturata decadenza di controparte dall'impugnativa della quietanza sottoscritta ai sensi dell'art. 2113 c.c.;

accertato che l' aveva interamente corrisposto alla il TFR Parte_1 CP_1
maturato;
per l'effetto, revocato il Decreto Ingiuntivo n. 405/2017 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria.
Si costituiva la deducendo che le somme alla stessa spettanti a titolo di TFR CP_1 erano indicate nella certificazione unica per l'anno 2016 come maturate e rimaste in azienda e, pertanto, mai corrisposte.
Contestava il prospetto di liquidazione datato 31.12.2015, deducendo che :
oltre ad essere una copia fotostatica del tutto illeggibile, non era stato sottoscritto dalla stessa, per cui disconosceva la firma che risultava apposta in calce;
era consuetudine da parte della far apporre ai dipendenti, al Parte_1
momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, delle firme su dei fogli in bianco
e che ci si trovava in presenza di un abusivo riempimento di un foglio in bianco fatto sottoscrivere prima della materiale scrittura dell'atto stesso.
Con Sentenza n. 111/2020 il Tribunale Civile di Reggio Calabria rigettava l'opposizione ritenendo che non era stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento delle somme da parte dell' dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 405/2017 e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in € 1.920,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore.
Avverso la sentenza l' propone appello per i motivi di seguiti Parte_1
trattati;
anche in questo grado resiste . CP_1
Motivi della decisione
Con un primo motivo di appello, denuncia “Violazione di legge, degli artt Parte_1
2734 e 2735 c.c.;
violazione delle disposizioni in tema di ermeneutica dei patti contrattuali artt. 1362 e ss c.c.;
error in iudicando;
omessa, erronea e/o contraddittoria motivazione.”
In sintesi l'appellante censura la sentenza
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