Corte d'Appello Torino, sentenza 11/06/2024, n. 537

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 11/06/2024, n. 537
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 537
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1248/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1248/2023, promossa in sede di appello da
nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in LE, Via G. Parte_1
Ghilini n. 14, presso lo studio degli Avv.ti Flavia Barco e Vincenzo Giovinazzo, entrambi del Foro di
LE, che lo rappresentano e difendono per procura in atti, Appellante
contro
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata in LE, Via Messina Controparte_1
n. 6, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Vaccaro del Foro di LE che la rappresenta e difende con l'Avv.
Gianna Manferto del Foro di Vercelli per mandato in atti,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di LE, Sezione Civile, n. 649/2023, pubblicata il 18/07/2023.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa
Nicoletta Quaglino.
CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante, come da ricorso in appello:
pagina 1 di 5 “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni avversa istanza, deduzione e prova, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare l'appellata Sentenza n. 649/2023 del Tribunale di LE (in ordine ai Capi 2. e 3.), indicata in epigrafe, e specificamente: revocare l'assegno divorzile a favore della sig.ra ;
Controparte_1 con vittoria di spese e compenso professionale oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
”. Per l'appellata, come da comparsa di costituzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto e tutte le domande svolte dall'appellante ;
Parte_1

IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'atto d'appello così come proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di LE n. 649/23 dell'11/07/23;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e competenze oltre al rimborso forfettario per spese generali, 4%CPA E 22% IVA così come per legge relative al presente grado di giudizio.”.

Il Procuratore Generale nell'atto del 04/11/2023 ha dichiarato che “questo ufficio non intende presentare le proprie conclusioni nella causa sopraindicata.”.

MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. ricorreva avanti al Tribunale di LE ed esponeva di essersi unito in Parte_1 matrimonio con la signora in data 22.9.1981;
che dall'unione era nata, in data 10.11.1984, Controparte_1 la figlia già maggiorenne ed economicamente autonoma;
che i coniugi erano separati in forza di sentenza Per_1 pronunciata dal Tribunale di LE il 13.6.2018, passata in giudicato;
chiedeva quindi fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori previsioni. La sig.ra si costituiva in giudizio, nulla opponeva alla pronuncia sullo status e chiedeva il CP_1 riconoscimento di assegno di divorzio nella misura già concordata fra le parti nel giudizio di separazione, pari a euro 500 mensili.
Il Tribunale di LE, con la sentenza impugnata, disponeva che il ricorrente sig. versasse a Pt_1 favore della sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione CP_1 annuale ISTAT, e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice di prime cure argomentava che il ricorrente (ingegnere libero professionista) era titolare di reddito, mentre la resistente godeva di trattamento pensionistico;
i redditi percepiti consentivano “la reciproca autosufficienza economica”, circostanza che escludeva il riconoscimento di un assegno con funzione assistenziale;
l'assegno poteva invece essere riconosciuto a favore della sig.ra in funzione CP_1 perequativa/compensativa, tenuto conto che era stato provato, attraverso le prove per testi, che la resistente si era sempre, ed in modo costante, occupata della famiglia e della figlia, la quale aveva raggiunto, anche grazie all'abnegazione della madre, i traguardi scolastici e professionali cui ambiva;
che la resistente aveva svolto tale attività familiare congiuntamente alla propria attività lavorativa di dipendente postale, e tale attività lavorativa era avvenuta “sempre nel luogo in cui si trovava la famiglia”, proprio al fine di dedicare il proprio tempo residuo alla figlia ed al marito;
tale scelta, mantenuta per tutta la durata del matrimonio (37 anni) aveva inciso sulle prospettive professionali della resistente, essendo “notorio che la mancanza di disponibilità ai trasferimenti o al cambio di mansioni costituisce un aspetto penalizzante per la progressione lavorativa, professionale e quindi per gli aumenti retributivi”;
tenuto conto della pensione percepita dalla richiedente e dalla media delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente degli ultimi tre anni (sempre superiori ad euro 100.000,00 annui), l'assegno veniva determinato nella somma di euro 300 mensili.
pagina 2 di 5
La compensazione delle spese di lite era pronunciata per la “reciproca soccombenza … in ordine agli aspetti patrimoniali del procedimento”.
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