Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2024, n. 535

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2024, n. 535
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 535
Data del deposito : 7 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1.dr. M P Presidente

2. dr. A M B Consigliere rel.

3. dr. N T Consigliere
all'esito della udienza e della successiva camera di consiglio, del 7 febbraio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3642 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2021
TRA
, nata a Napoli il 15.01.1993, elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Napoli) Parte_1 alla via Solfatara n° 42 presso lo studio dell'avv. M P che la rappresenta e difende.
Appellante
E
(già con sede in Pozzuoli (NA), Via G. De Fraia 32, P.IVA Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Sig. , rapp.ta e difesa in virtù di procura in Parte_2


calce al presente atto dall'avv.to A V, presso lo studio del quale elett.te domicilia in
Pozzuoli (NA) alla via Terracciano n°28.
Appellata
Oggetto: riforma della sentenza n° 4385/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, depositata il 05.07.2021, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con ricorso ex art 414 c.p.c., depositato in data 16.02.2018 e notificato in data 21.05.2018,
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, la già al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) Controparte_1 CP_1 accertare l'intercorrenza tra e la già in persona del Parte_1 Controparte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. per il periodo indicato;
b) previo accertamento delle somme spettanti in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato condannare la già in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 CP_1 pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 56.205,26 di cui € 3.421,96 a titolo di TFR oltre interessi da calcolarsi sulle somme via via rivalutate giusta sentenza Cass. Sez.
Unite 38/2001 e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente ininterrottamente dal 01.07.2015 e fino al 08.08.2017, data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni per giusta causa e di aver sottoscritto una serie di contratti di lavoro, che, però, non rispecchiavano il rapporto lavorativo intrattenuto di fatto con la CP_1
durante il quale aveva svolto ininterrottamente le mansioni di cassiera presso i diversi punti
[...] vendita della resistente, presenti nell'area flegrea.
La ricorrente precisava di aver osservato un orario lavorativo del tutto difforme da quello previsto nel contratto di assunzione, di aver percepito una retribuzione pari ad € 400,00 mensili in un primo periodo e successivamente di € 700,00 mensili, di aver fruito solo parzialmente del periodo di
sospensione feriale e di non aver percepito alla risoluzione del rapporto il TFR, né i ratei di fine rapporto, né la retribuzione relativa ai mesi di luglio e agosto 2017.

2. Si costituiva in giudizio la preliminarmente eccependo la nullità del ricorso per Controparte_1 violazione dell'art. 414 c.p.c. e chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente, poiché infondata in fatto e diritto. Nell'ambito della propria memoria difensiva, la resistente spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della sig.ra al pagamento della Parte_1 indennità di mancato preavviso, quantificata in € 454,18.

3. Il Tribunale, con sentenza n. 4385 del 5 luglio 2021 dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda volta ad ottenere le competenze di fine rapporto pagate, banco judicis, alla prima udienza. Respingeva per il resto il ricorso. Accoglieva la domanda riconvenzionale dichiarando tuttavia che nulla era dovuto alla società resistente avendo quest'ultima portato in detrazione l'indennità di mancato preavviso nel computo delle competenze di fine rapporto.
Compensava le spese di lite

4. Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello dolendosi, in merito alla Parte_1 attività istruttoria espletata, della erronea interpretazione data dal primo giudice, nella lettura delle dichiarazioni testimoniali, non avendo dato il giusto rilievo alle testimonianze rese dai testi indotti dalla parte ricorrente, rispetto a quelle rese dai testi di parte resistente.
Si doleva della carenza di valutazione delle prove documentali, i LUL aziendali, che avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere, inadeguato per le esigenze aziendali, il numero dei dipendenti utilizzato, anche per l'utilizzo del distacco da parte delle società appartenenti al gruppo.
Lamentava il mancato riconoscimento della prestazione del lavoro straordinario e della domanda subordinata di riconoscimento delle differenze retributive in relazione al livello riconosciutole.
Chiedeva, così, a riforma della sentenza di primo grado, di accogliere le domande formulate nel ricorso di primo grado, vinte spese del doppio grado.

5. Si costituiva la che chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado vinte spese Controparte_1 del grado.
Alla odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

6. Preliminarmente, osserva la Corte, va ritenuto il passaggio in giudicato ex art. 346 c.p.c. dei capi di sentenza che non hanno formato oggetto di impugnazione e cioè i capi di sentenza con i quali il
giudice di prime cure ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per le competenze di fine rapporto e laddove ha accolto la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della indennità di preavviso non dato dalla lavoratrice a seguito di dimissioni istantanee.
Come la Suprema Corte ha più volte statuito “ …l'effetto devolutivo dell'appello giusto il disposto degli artt. 329,342,346 c.p.c. deve ritenersi circoscritto ai singoli capi di sentenza censurati per mezzo della denunzia di specifici vizi di ingiustizia o di nullità e destinati ad essere confermati o riformati ma comunque sostituiti dalla sentenza di appello che non è impugnazione rescindente come il ricorso per
Cassazione” ( cfr. Cass. Sez. Unite n. 28498 del 23.12.2005, Cass. S.U. n. 12067 del 24.05.2007).

7. Nel merito le censure proposte con l'appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli possono così sintetizzarsi: non sussistendo incertezza in merito alla durata del rapporto di lavoro intercorso e sulla natura subordinata, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere non sussistente il diritto della
al pagamento di emolumenti retributivi ulteriori rispetto a quelli percepiti in costanza di Parte_1 rapporto di
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