Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2024, n. 281
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di conSIlio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale ConSIliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 116 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA
, con l'Avv. PELUSO GIUSEPPE, che la rappresenta e E_ difende in forza di procura in calce al ricorso in appello rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica dell'atto di appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante
E P.I. persona del Sindaco in carica l.r. pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Mazza, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, in forza della delibera n. 50 del 18.11.2022, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato/ appellante incidentale Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Mansioni superiori
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < dell'impugnata sentenza: 1) In via preliminare ammettere la prova per testi …2) Chiede altresì, in caso di contestazione sulle somme - differenze retributive e contributive richieste -, ammettersi C.T.U. contabile;
E per l'effetto: A. Accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
B. Accertare e dichiarare che alla Sig.ra E_ sono state assegnate ed ha svolto mansioni di “ausiliario del traffico, addetta all'archivio, addetta alla gestione della posta in arrivo ed in partenza, addetta al protocollo, addetta alla riscossione ed al versamento su conto corrente bancario dei pagamenti relativi al servizio scuolabus e mensa, ed altre attività in grado di partecipare SInificativamente a procedimenti amministrativi complessi“, per 18 ore settimanali, part-time orizzontale, tutte ricomprese nella categoria B1 del
[...] del 31 marzo 1999 ;
In riferimento alla domanda Organizzazione_1 riconvenzionale: C. Confermare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale presentata dal D. In Controparte_1
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subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla SI.ra per le ragioni di cui al presente atto di appello. E per E_ l'effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa, condannare il
in persona del sindaco pro tempore: E. al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle differenze contributive e retributive ad essa spettanti che ammontano ad € 8.837,78 o quella diversa somma che emergerà in corso causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c., nonché alla regolarizzazione previdenziale dell'appellante;
F. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso del 15% ex art. 15 D.M. 585/ 94 - T. F.- oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzioni al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc>>;
per il < Controparte_1 ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione confermando la sentenza appellata. In subordine in caso di ammissione della domanda limitare il riconoscimento ai periodi effettivamente dovuti all'esito dell'istruttoria;
in via gradata dichiarare inammissibili le richieste istruttorie e rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e non provato per quanto ampiamente dedotto nel corpo della presente. In via riconvenzionale riformare la sentenza appellata e, previo accertamento del diritto del al diritto alla CP_1 ripetizione, condannare la Sig.ra al pagamento delle somme E_ indebitamente percepite nella misura di euro 2485,46 per come provato, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore del doppio grado di giudizio >> FATTO E DIRITTO
§1
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Crotone, Giudice del lavoro, in riferimento al rapporto di lavoro prestato alle E_ dipendenze del agiva per l'accertamento dello svolgimento di Controparte_1 mansioni superiori di “ausiliario del traffico, addetta alla gestione della posta in arrivo ed in partenza, addetta al protocollo, addetta alla riscossione ed al versamento su conto corrente bancario dei pagamenti relativi al servizio scuolabus e mensa, ed altre attività in grado di partecipare SInificativamente a procedimenti amministrativi complessi“, per 18 ore settimanali, part-time orizzontale, tutte ricomprese nella categoria B1 del del 31 Organizzazione_1 marzo 1999, e per la conseguente condanna del a pagarle le Controparte_1 differenze contributive e retributive spettanti, pari ad € 8.837,78. Si costituiva in giudizio il contestando le avverse pretese e Controparte_1 proponendo domanda riconvenzionale per la ripetizione dell'importo di euro 2.485,46 pari alla somma versata alla lavoratrice a titolo di congedi parentali e assegni familiari, non dovuti, perché relativi al periodo in cui la figlia, Per_1 nata il [...], aveva superato l'età anagrafica prevista (anni 10) per
[...] poterne usufruire con retribuzione.
§2
Il Tribunale rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, alla luce delle seguenti argomentazioni: << dagli atti emerge che la parte ricorrente fu
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assunta dalla parte resistente con contratto part-time di lavoro subordinato a tempo indeterminato (decorrente dal 3/5/2008 e cessato l'1/9/2017), venendo inquadrata nella categoria A1 del CCNL Comparto del 31/3/1999 (vedi Organizzazione_2 contratto di lavoro in atti). Secondo la prospettazione della parte ricorrente, quest'ultima avrebbe svolto, fin dal momento dell'assunzione (e, dunque, a far data dal 3/5/2008), le mansioni superiori (rispetto a quelle per le quali era stata assunta) riconducibili alla categoria B1 del del Organizzazione_3 31/3/1999: dall'asserita assegnazione di tali mansioni superiori discenderebbe, secondo la parte ricorrente, il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto per tali mansioni. La parte resistente ha contestato gli avversi assunti, deducendo l'indeterminatezza della domanda per genericità della descrizione delle mansioni asseritamente espletate dalla parte ricorrente e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda (per difetto di prova dello svolgimento di mansioni superiori e del requisito della prevalenza delle stesse). Ha inoltre sollevato eccezione di prescrizione ed ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 2.485,46 (a titolo di congedi parentali ed assegni familiari corrisposti e non dovuti). Tanto premesso, la parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio gravante su colui che agisce in giudizio per rivendicare un inquadramento superiore e/o le differenze retributive maturate per effetto dell'espletamento di mansioni superiori. La parte ricorrente ha infatti dedotto in ricorso di aver svolto le seguenti attività: ausiliaria del traffico, addetta alla gestione della posta in arrivo ed in partenza, addetta al protocollo, archivista, addetta alla riscossione ed al versamento su conto corrente bancario dei pagamenti relativi al servizio scuolabus e mensa (agente contabile) ed altre attività in grado di partecipare SInificativamente a procedimenti amministrativi complessi (come, ad esempio, l'espletamento di ordini di missione di “recapito mandati” in
. Dalla documentazione in atti non risulta, però, la prova dello Org_4 svolgimento di talune delle predette mansioni: trattasi, in particolare, delle attività di addetta alla gestione della posta in arrivo ed in partenza, di archivista (considerato che l'allegato n.9) al ricorso riporta la dicitura “Esecutore-Protocollo Archivio Pol. Mun.”, elemento da cui si evince che alla parte ricorrente furono assegnate le mansioni di addetta al protocollo presso l' - e non, al Organizzazione_5 contrario, quelle di archivista) e delle altre attività in grado di partecipare SInificativamente a procedimenti amministrativi complessi - come, ad esempio, l'espletamento di ordini di missione di “recapito mandati” in - Org_4
(atteso che gli allegati n.17) e 18) al ricorso non sono stati ammessi dal precedente
Giudice, perché tardivamente depositati). Né le mansioni di archivista sono state specificatamente indicate nelle richieste di prova orale formulate dalla parte ricorrente, comunque rigettate dal precedente Giudice. Quanto alle attività di ausiliaria del traffico ed addetta al protocollo, questo Giudice ritiene che tali mansioni siano riconducibili alla categoria A1 (e non, invece, B1) del
[...] del 31/3/1999, in quanto caratterizzate da conoscenze Organizzazione_3 di tipo operativo generale e da problematiche lavorative di tipo semplice (e non, al contrario, da buone conoscenze specialistiche e discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili). Appare necessario, al riguardo, riportare di seguito le declaratorie contrattuali inerenti alle categorie A
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(“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: • Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
• Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
• Problematiche lavorative di tipo semplice;
• Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili: - lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione