Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2024, n. 1866
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 7514/2019
All'udienza collegiale del giorno 14/03/2024 ore 11:00
dott. Giovanni Buonomo presidente
dott. Michele Di Mauro consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere relatore
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
A GIERRE AUTO SRL
Avv. FABRIZIO DIONISIO presente
Appellato/i
ELENA U'
Avv. ELENA U' presente
Avv. ALESSANDRA TALAMONTI presente
CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH
Avv. CRISTINA SIMONCELLI
Avv. MAURIZIO ROSSI sost. da avv. NICOLO' ROSSI
***
È presente ai soli fini della pratica professionale forense il praticante procuratore dott.
Francesco Giuseppe De Sanctis, tessera numero P78173, Ordine Avvocati di Roma.
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Dionisio discute oralmente la causa, riportANosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello. L'avv. Talamonti, nel riportarsi anch'essa alle note conclusive e alla comparsa di
1
costituzione e risposta con appello incidentale, fa presente che l'accertamento tecnico preventivo ha accertato il difetto di fabbricazione dell'autovettura e da tale accertamento è nata la domANa di risoluzione, non essendo ipotizzabile una riparazione per un difetto che riguarda la scatola dello sterzo dell'autoveicolo. Insiste, altresì, per l'accoglimento dell'appello incidentale, facendo presente che la normativa europea e quella interna equiparano i produttori extraeuropei agli importatori;
perciò, non sussiste il difetto di legittimazione eccepito da controparte. L'avv. EG chiede l'accoglimento integrale dell'appello incidentale alle cui conclusioni si riporta. L'avv. Rossi si riporta alle considerazioni già svolte nella comparsa di costituzione e risposta, ove le risultanze dell'A.T.P. sono state debitamente contestate, chiede, infine, che l'appello incidentale sia rigettato, essendo dimostrato il difetto di legittimazione dell'importatore rispetto all'azionata responsabilità del produttore per prodotto difettoso.
La RTe decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
IL FUNZIONARIO IL PRESIDENTE
Margherita Potito Giovanni Buonomo
2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI RO MA
SEZIONE Q UART A CIVILE
riunita in cam era di consigli o in persona dei magist rati:
- dott. Gi ovanni Buonomo President e
- dott. Mi chel e Di M auro Consigliere
- dott.ssa M atilde Carpinell a Consigliere rel.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
(artt . 352, comm a 6, e 281 -sexies c.p.c.)
nell a caus a ci vil e di appell o iscrit ta al n. 7514 del Ruol o generale per gli
affari contenziosi dell'anno 2019 decisa all'udienza del 14.3.2024 e vertente
TRA
A. GIE RRE AUT O s .r.l. (c.f. 07853040587), in persona del legal e
rappresent ant e pr o tempor e, el etti vament e domi cili at a in Rom a, vial e
Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Dionisio (c.f.
[...]), che l a rappresenta e di fende in vi rtù di procura in
calce all'atto di appello
- PARTE APP ELLANTE -
E
3 U' NA (c.f. [...]), di fesa da sé m edesim a ex
art. 86 c.p.c., oltre che dall'avv. AlessANra Talamonti (c.f.
[...]), in vi rt ù di procura a m argine del la comparsa di
cost ituzione e rispos ta, ed el ettivam ent e domi cili at a presso il suo st udio , in
Roma, vi a Ippolit o Nievo n. 61
- PARTE APP ELLATA E APPELLANTE IN VIA INC IDENTALE -
NONCHÉ
CHEVROLET DE UTSCHL AND GMBH, iscritt a presso il Tri bunal e di
Darmst adt – Regist ro Comm erci al e – al n. HRB 86038, soci et à incorporant e
per fusione t rans frontali era LE Itali a s.p.a., in persona del l egale
rappresent ant e pr o t empor e, el etti vam ent e domicili ata in Roma, via Gi uli a n.
66, presso lo studio degli avvocati Maurizio Rossi (c.f.
RSSMRZ56C 08H501Q) e Cristina Simoncelli (c.f. SMNCS T68M46G479Y),
ent rambi appartenent i allo Studio legale Rossi e associ ati (c.f. 0458651007),
che la rappres ent ano e di fendono in forza di procura general e al le li ti n. 389
(AZ 1149/ 2017) del 26.10.2017 certi fi cat a dal Notai o Al ex Groth
- PARTE APP ELLATA -
OGGETTO: appello avverso s ent enza del Tribunale di Rom a n. 19501/2019
pubbl icat a il 10.10.2019 (vendit a di cose mobili ).
CONCLUS IONI
Come da verbal e di udienza.
4 FATTI RIL EVANTI DELL A CAUSA
§ 1. – Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. deposit ato il 30.12.2016 El ena
EG chi edeva al Tribunal e di Rom a di dichiarare risolt o il cont ratto da
lei concluso il 25.10.2012 con A. RE AU s.r.l. (d'ora innanzi per brevità
RE), avente ad oggetto l'acquisto dell'autovettura LE Spark 1,0 LS
ECO LOGIC, t argat a 38 W , a causa del di fet to di fabbri cazione accert ato
nel corso dell'a.t.p. (n. 38120/2014 R.G.) , con conseguente condanna della
società venditrice alla restituzione del prezzo corrisposto pari a € 10.300,00;
chiedeva altresì di condannare l'anzidetta società, in solido con LE
IT s.p.a. , i n qualit à di produt tore, al risarcim ent o dei danni subiti ,
quantificati in € 16.213,73.
Si costit uiva in giudizi o Gi RR, che chiedeva il rigett o del la dom ANa
dell a ri corrente e, i n vi a subordinat a, i l suo accoglim ent o in m isura non
superi ore al costo dell e ri parazi oni del guasto occorso nel dicembre 2013;
chi edeva, infine, nel caso di accogliment o, anche parziale, della dom ANa, di
essere m anl evat a e garantit a da LE It ali a s.p.a., e, per essa, dall a
soci et à i ncorporant e per fusione t ransfront ali era C ET HL AN
BH (di s eguito, per brevit à, RO et ), da qualsivogli a effetto
pregiudi zi evol e deri vante dall a sent enza e quindi provvedere a rimborsare o
risarci re di rettam ent e l a ri corrent e degli esborsi effettuati e dei danni subiti,
ovvero ri mbors are a RE tutt e l e som m e che essa fosse condannata a pagare
all a ricorrent e.
Si cos titui va anche LE , che eccepiva, prel iminarmente, il proprio
difetto di l egittim azione passiva, non essendo produtt ri ce del vei col o, m a
5
mera import at ri ce, e, qui ndi, neppure ast ratt am ent e responsabil e per gli
asseriti vizi di fabbricazione;
nel merito, si opponeva all'accoglimento delle
avverse dom ANe, instANo per il l oro rigetto.
Il Tribunal e adito, disposto il mut ament o del rito da somm ari o a
ordi nari o, con s ent enza n. 19501/2019 deposit at a il 10.10.2019:
- dichi arava risolt o il cont ratto per fatto e colpa dell a soci et à vendit ri ce
RE e, di conseguenza, la condannava a restituire all'attrice EG la
somma di € 10.300,00, oltre interessi legali dalla domANa;
- condannava alt resì RE al risarcim ento dei danni in favore dell a
EG, che liquidava in complessivi € 8.981,34, di cui € 8.838,14 per
spese sostenute per la custodia dell'auto presso l'officina C.T.A. e € 143,20
per il trasporto dell'auto con il carro attrezzi;
- rigett ava ogni al tra dom ANa;
- condannava Gi RR al pagam ento dell e spese processuali in favore del la
EG, ol tre all e spese liquidat e i n favore del c.t .u. per il procedim ento di
accertam ento t ecni co preventivo;
- compens ava t ra l e alt re part i l e spese di lite .
§ 2. – Quest a s ent enza è st at a appel lat a, con atto di cit azione not ifi cato
il 22.11.2019 da RE s.r.l. (citazione per l'udienza del 9.3.2020), che ha
articolato quattro motivi e concluso affinché, sospesa l'efficacia esecutiva
dell a sent enza, l a s tessa si a riform at a, nel senso di:
- rigett are la dom ANa dell a B envegnù;
- in subordi ne, condannare essa appell ant e al sol o ri sarci ment o in forma
pecuniari a in mis ura non superiore al costo dell e riparazi oni necessarie per
6
riportare l'auto in piena efficienza, limitate a quelle necessarie per riparare il
guasto occorso nel dicembre 2013, già quantificate in sede di a.t.p. in €
3.450,00, olt re Iva;
- in vi a ul teriorm ente s ubordi nata, condannare RO et It alia s.p.a. e, per
essa, la soci et à i ncorporant e RO et a manl evarl a e garanti rla.
§ 3. – C on ri cors o deposit ato l '11.12.2019 Gi RR ha i nstaurat o il
subprocedim ent o ex artt . 351 e 283 c.p.c., nel qual e si è costitui ta l a sol a
EG;
all'esito, questa RTe, con ordinanza del 30.1.2020, ha sospeso
l'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza, limitatamente al capo di
condanna di RE al pagamento dell e spese di lit e.
§ 4. – Con comparsa del 18.2.2020 si è costitui ta l a B envegnù, la qual e
ha chiesto il rigetto dell'appello principale e ha proposto appello incidentale,
art icolato in due m otivi, per ottenere la condanna dell e controparti , ivi
com presa C ET, in s olido t ra loro, al ri sarcim ento dei danni patiti in
relazione al sinistro occorso, quantificati nella maggior somma di € 12.681,72
o nell a di vers a misura rit enut a di giust izi a.
La prima udienza è stata rinviata d'ufficio al 12.3.2020, ai sensi dell'art.
168 -bis, comm a 4, c.p.c. e, successivament e, al 16.7.2020, in appli cazi one
dell a discipli na process ual e em ergenzi ale da VI -19.
Con compars a del 15.7.2020 si è cost ituit a anche LE, che ha
condiviso i tre motivi dell'appello principale di RE relativi alle domANe
svolt e dall a B envegnù, m ent re ha contest ato il quarto attinent e all a domANa
di regresso svolta nei suoi confronti, oltre che l'appello incidentale della
EG . Ha concl uso, pert ant o, per il rigett o dell 'appello subordi nato di
7
RE e la conferm a del la sent enza gravat a nell a part e in cui ha ri gettato l a
domANa di regresso, nonché per il rigetto dell'appello incidentale e la
conferma dell a s entenza gravata nel la parte in cui ha di chi arat o il suo difett o
di l egitti mazione pas siva.
§ 5. – Disposto l o s cambi o di note concl usionali , al l'udi enza in epi grafe
le parti hanno preci sato l e conclusioni e di scusso oralm ent e l a causa e l a
RT e ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art . 281 -sexi es c.p.c.
RAGI ONI DELL A DECIS IONE
§ 1. – L'appello principal e di RE è art icol ato in quatt ro motivi.
§ 1.1 – Con il pri mo moti vo (rubricato «Erronea valut azione dell e
risul
Sezione IV civile
R.G. 7514/2019
All'udienza collegiale del giorno 14/03/2024 ore 11:00
dott. Giovanni Buonomo presidente
dott. Michele Di Mauro consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere relatore
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
A GIERRE AUTO SRL
Avv. FABRIZIO DIONISIO presente
Appellato/i
ELENA U'
Avv. ELENA U' presente
Avv. ALESSANDRA TALAMONTI presente
CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH
Avv. CRISTINA SIMONCELLI
Avv. MAURIZIO ROSSI sost. da avv. NICOLO' ROSSI
***
È presente ai soli fini della pratica professionale forense il praticante procuratore dott.
Francesco Giuseppe De Sanctis, tessera numero P78173, Ordine Avvocati di Roma.
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Dionisio discute oralmente la causa, riportANosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello. L'avv. Talamonti, nel riportarsi anch'essa alle note conclusive e alla comparsa di
1
costituzione e risposta con appello incidentale, fa presente che l'accertamento tecnico preventivo ha accertato il difetto di fabbricazione dell'autovettura e da tale accertamento è nata la domANa di risoluzione, non essendo ipotizzabile una riparazione per un difetto che riguarda la scatola dello sterzo dell'autoveicolo. Insiste, altresì, per l'accoglimento dell'appello incidentale, facendo presente che la normativa europea e quella interna equiparano i produttori extraeuropei agli importatori;
perciò, non sussiste il difetto di legittimazione eccepito da controparte. L'avv. EG chiede l'accoglimento integrale dell'appello incidentale alle cui conclusioni si riporta. L'avv. Rossi si riporta alle considerazioni già svolte nella comparsa di costituzione e risposta, ove le risultanze dell'A.T.P. sono state debitamente contestate, chiede, infine, che l'appello incidentale sia rigettato, essendo dimostrato il difetto di legittimazione dell'importatore rispetto all'azionata responsabilità del produttore per prodotto difettoso.
La RTe decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
IL FUNZIONARIO IL PRESIDENTE
Margherita Potito Giovanni Buonomo
2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI RO MA
SEZIONE Q UART A CIVILE
riunita in cam era di consigli o in persona dei magist rati:
- dott. Gi ovanni Buonomo President e
- dott. Mi chel e Di M auro Consigliere
- dott.ssa M atilde Carpinell a Consigliere rel.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
(artt . 352, comm a 6, e 281 -sexies c.p.c.)
nell a caus a ci vil e di appell o iscrit ta al n. 7514 del Ruol o generale per gli
affari contenziosi dell'anno 2019 decisa all'udienza del 14.3.2024 e vertente
TRA
A. GIE RRE AUT O s .r.l. (c.f. 07853040587), in persona del legal e
rappresent ant e pr o tempor e, el etti vament e domi cili at a in Rom a, vial e
Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Dionisio (c.f.
[...]), che l a rappresenta e di fende in vi rtù di procura in
calce all'atto di appello
- PARTE APP ELLANTE -
E
3 U' NA (c.f. [...]), di fesa da sé m edesim a ex
art. 86 c.p.c., oltre che dall'avv. AlessANra Talamonti (c.f.
[...]), in vi rt ù di procura a m argine del la comparsa di
cost ituzione e rispos ta, ed el ettivam ent e domi cili at a presso il suo st udio , in
Roma, vi a Ippolit o Nievo n. 61
- PARTE APP ELLATA E APPELLANTE IN VIA INC IDENTALE -
NONCHÉ
CHEVROLET DE UTSCHL AND GMBH, iscritt a presso il Tri bunal e di
Darmst adt – Regist ro Comm erci al e – al n. HRB 86038, soci et à incorporant e
per fusione t rans frontali era LE Itali a s.p.a., in persona del l egale
rappresent ant e pr o t empor e, el etti vam ent e domicili ata in Roma, via Gi uli a n.
66, presso lo studio degli avvocati Maurizio Rossi (c.f.
RSSMRZ56C 08H501Q) e Cristina Simoncelli (c.f. SMNCS T68M46G479Y),
ent rambi appartenent i allo Studio legale Rossi e associ ati (c.f. 0458651007),
che la rappres ent ano e di fendono in forza di procura general e al le li ti n. 389
(AZ 1149/ 2017) del 26.10.2017 certi fi cat a dal Notai o Al ex Groth
- PARTE APP ELLATA -
OGGETTO: appello avverso s ent enza del Tribunale di Rom a n. 19501/2019
pubbl icat a il 10.10.2019 (vendit a di cose mobili ).
CONCLUS IONI
Come da verbal e di udienza.
4 FATTI RIL EVANTI DELL A CAUSA
§ 1. – Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. deposit ato il 30.12.2016 El ena
EG chi edeva al Tribunal e di Rom a di dichiarare risolt o il cont ratto da
lei concluso il 25.10.2012 con A. RE AU s.r.l. (d'ora innanzi per brevità
RE), avente ad oggetto l'acquisto dell'autovettura LE Spark 1,0 LS
ECO LOGIC, t argat a 38 W , a causa del di fet to di fabbri cazione accert ato
nel corso dell'a.t.p. (n. 38120/2014 R.G.) , con conseguente condanna della
società venditrice alla restituzione del prezzo corrisposto pari a € 10.300,00;
chiedeva altresì di condannare l'anzidetta società, in solido con LE
IT s.p.a. , i n qualit à di produt tore, al risarcim ent o dei danni subiti ,
quantificati in € 16.213,73.
Si costit uiva in giudizi o Gi RR, che chiedeva il rigett o del la dom ANa
dell a ri corrente e, i n vi a subordinat a, i l suo accoglim ent o in m isura non
superi ore al costo dell e ri parazi oni del guasto occorso nel dicembre 2013;
chi edeva, infine, nel caso di accogliment o, anche parziale, della dom ANa, di
essere m anl evat a e garantit a da LE It ali a s.p.a., e, per essa, dall a
soci et à i ncorporant e per fusione t ransfront ali era C ET HL AN
BH (di s eguito, per brevit à, RO et ), da qualsivogli a effetto
pregiudi zi evol e deri vante dall a sent enza e quindi provvedere a rimborsare o
risarci re di rettam ent e l a ri corrent e degli esborsi effettuati e dei danni subiti,
ovvero ri mbors are a RE tutt e l e som m e che essa fosse condannata a pagare
all a ricorrent e.
Si cos titui va anche LE , che eccepiva, prel iminarmente, il proprio
difetto di l egittim azione passiva, non essendo produtt ri ce del vei col o, m a
5
mera import at ri ce, e, qui ndi, neppure ast ratt am ent e responsabil e per gli
asseriti vizi di fabbricazione;
nel merito, si opponeva all'accoglimento delle
avverse dom ANe, instANo per il l oro rigetto.
Il Tribunal e adito, disposto il mut ament o del rito da somm ari o a
ordi nari o, con s ent enza n. 19501/2019 deposit at a il 10.10.2019:
- dichi arava risolt o il cont ratto per fatto e colpa dell a soci et à vendit ri ce
RE e, di conseguenza, la condannava a restituire all'attrice EG la
somma di € 10.300,00, oltre interessi legali dalla domANa;
- condannava alt resì RE al risarcim ento dei danni in favore dell a
EG, che liquidava in complessivi € 8.981,34, di cui € 8.838,14 per
spese sostenute per la custodia dell'auto presso l'officina C.T.A. e € 143,20
per il trasporto dell'auto con il carro attrezzi;
- rigett ava ogni al tra dom ANa;
- condannava Gi RR al pagam ento dell e spese processuali in favore del la
EG, ol tre all e spese liquidat e i n favore del c.t .u. per il procedim ento di
accertam ento t ecni co preventivo;
- compens ava t ra l e alt re part i l e spese di lite .
§ 2. – Quest a s ent enza è st at a appel lat a, con atto di cit azione not ifi cato
il 22.11.2019 da RE s.r.l. (citazione per l'udienza del 9.3.2020), che ha
articolato quattro motivi e concluso affinché, sospesa l'efficacia esecutiva
dell a sent enza, l a s tessa si a riform at a, nel senso di:
- rigett are la dom ANa dell a B envegnù;
- in subordi ne, condannare essa appell ant e al sol o ri sarci ment o in forma
pecuniari a in mis ura non superiore al costo dell e riparazi oni necessarie per
6
riportare l'auto in piena efficienza, limitate a quelle necessarie per riparare il
guasto occorso nel dicembre 2013, già quantificate in sede di a.t.p. in €
3.450,00, olt re Iva;
- in vi a ul teriorm ente s ubordi nata, condannare RO et It alia s.p.a. e, per
essa, la soci et à i ncorporant e RO et a manl evarl a e garanti rla.
§ 3. – C on ri cors o deposit ato l '11.12.2019 Gi RR ha i nstaurat o il
subprocedim ent o ex artt . 351 e 283 c.p.c., nel qual e si è costitui ta l a sol a
EG;
all'esito, questa RTe, con ordinanza del 30.1.2020, ha sospeso
l'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza, limitatamente al capo di
condanna di RE al pagamento dell e spese di lit e.
§ 4. – Con comparsa del 18.2.2020 si è costitui ta l a B envegnù, la qual e
ha chiesto il rigetto dell'appello principale e ha proposto appello incidentale,
art icolato in due m otivi, per ottenere la condanna dell e controparti , ivi
com presa C ET, in s olido t ra loro, al ri sarcim ento dei danni patiti in
relazione al sinistro occorso, quantificati nella maggior somma di € 12.681,72
o nell a di vers a misura rit enut a di giust izi a.
La prima udienza è stata rinviata d'ufficio al 12.3.2020, ai sensi dell'art.
168 -bis, comm a 4, c.p.c. e, successivament e, al 16.7.2020, in appli cazi one
dell a discipli na process ual e em ergenzi ale da VI -19.
Con compars a del 15.7.2020 si è cost ituit a anche LE, che ha
condiviso i tre motivi dell'appello principale di RE relativi alle domANe
svolt e dall a B envegnù, m ent re ha contest ato il quarto attinent e all a domANa
di regresso svolta nei suoi confronti, oltre che l'appello incidentale della
EG . Ha concl uso, pert ant o, per il rigett o dell 'appello subordi nato di
7
RE e la conferm a del la sent enza gravat a nell a part e in cui ha ri gettato l a
domANa di regresso, nonché per il rigetto dell'appello incidentale e la
conferma dell a s entenza gravata nel la parte in cui ha di chi arat o il suo difett o
di l egitti mazione pas siva.
§ 5. – Disposto l o s cambi o di note concl usionali , al l'udi enza in epi grafe
le parti hanno preci sato l e conclusioni e di scusso oralm ent e l a causa e l a
RT e ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art . 281 -sexi es c.p.c.
RAGI ONI DELL A DECIS IONE
§ 1. – L'appello principal e di RE è art icol ato in quatt ro motivi.
§ 1.1 – Con il pri mo moti vo (rubricato «Erronea valut azione dell e
risul
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi