Corte d'Appello Catania, sentenza 03/05/2024, n. 408
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Marcella Celesti Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 704/2022 R.G. promossa
DA
LA UZ PI ([...]), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Liuzzo, giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti
Appellato
OGGETTO: indennità di maternità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1479/2022 del 22.04.202, il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza il ricorso con cui La ZA GI aveva chiesto il riconoscimento del diritto al congedo di maternità e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro relativamente al periodo dal 5.10.2019 al 6.03.2020. La ricorrente premetteva di essere stata assunta alle dipendenze della ditta M.G.A. Trasporti – Az. Agricola TU Blu dall'1.3.2019 con contratto di lavoro agricolo OTD avente scadenza al
31.12.2019;
di avere lavorato presso la citata azienda sino al 30.06.2019, con le mansioni di bracciante agricolo;
di avere ottenuto l'interdizione anticipata dal lavoro in relazione al periodo dall'1.07.2019 al 30.07.2019 prorogato, con successivi provvedimenti dell'Asp di Catania, sino al 5.10.2019. Esponeva che con istanze dell'11.10.2019 e del 28.11.2019 aveva richiesto il congedo per maternità relativamente al periodo di astensione obbligatoria e che in data
6.05.2020 le era stato comunicato il rigetto della suddetta richiesta per avere, a detta dell'ente previdenziale, asseritamente lavorato nel periodo predetto.
Il Tribunale, accogliendo l'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps, accertava il decorso del termine prescritto dall'art. 47 DPR 639/1970 come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 conv. in L. 438/92 tra la data di presentazione della domanda (11.10.2019) e il ricorso all'autorità giudiziaria
(26.01.2021) e non esaminava la domanda nel merito.
Avverso la sentenza proponeva appello la parte soccombente in data 3.08.2022, cui resisteva l'ente previdenziale.
La causa era posta in decisione in data 4 aprile 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione lamentando che il giudice ha errato nel considerare tardivo il ricorso giudiziario depositato in data 26.01.2021, in relazione alla domanda di indennità presentata dalla La ZA in data 11.10.2019. Segnatamente rileva che il decidente ha correttamente individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza dell'azione giudiziaria, ma poi nel calcolare la scadenza di tale termine anziché conteggiare 300 giorni più un anno quindi (665 giorni gg) ha computato solo i 300 giorni. Evidenzia che computando correttamente il termine di un anno e 300 giorni
(quindi 665gg) dall' 11.10.2019 la scadenza si sarebbe avuta in data 6.08.2021.
Aggiunge che in virtù della sospensione straordinaria dei termini (ex art.83
D.L.18/200 e art. 36, c.1, D.L.23/2020) dovuta all'emergenza covid il termine in ogni caso sarebbe stato ulteriormente differito.
1.2. Con altro motivo ripropone le proprie difese in ordine all'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione richiesta. Deduce che tra la documentazione versata in atti vi è l'estratto del conto previdenziale, dal quale è desumibile il numero delle giornate di lavoro agricolo da lei effettivamente prestate. Aggiunge che l'ente nel primo grado di giudizio non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alle sue allegazioni, né nessuna specifica contestazione in ordine all'attività
e alla qualità di bracciante agricola, limitandosi a richiamare integralmente e formalmente la nota INPS del 10.02.2021;
afferma che pertanto non è stata contestata dalla controparte la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità (ossia avere svolto almeno 51 giornate di lavoro agricolo, essere in stato di gravidanza, avere ottenuto l'autorizzazione all'astensione facoltativa dal lavoro), avendo l'Inps invece contestato unicamente la sussistenza di un fatto ostativo, ossia l'avere ella lavorato durante il periodo di astensione obbligatoria,
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senza tuttavia fornirne la prova cui era tenuto ai sensi dell'art. 2697 c.c. Precisa che il periodo Marzo-Dicembre 2019 non coincide interamente con il periodo di astensione per maternità, la cui decorrenza è dall'1.07.2019, per cui è irrilevante che l'appellante abbia lavorato sino al 30.06.2019. Rileva che l'ente non ha eseguito alcun accertamento, ma ha fatto le sue deduzioni sulla base dei DMAG relativi al 3° e al 4° trimestre 2019, nei quali vengono valorizzati unicamente i giorni teorici di lavoro e la retribuzione teorica,vale a dire i giorni e la retribuzione che la dipendente avrebbe percepito se fosse stata in servizio. Aggiunge che la propria posizione nei predetti DMAG viene rappresentata in maniera diversa da tutti gli altri dipendenti e che nella colonna TR (4° colonna da sinistra) è stata inserita la sigla “M” (maternità) per indicare che il dato retributivo e quello dei giorni di lavoro era solo “teorico”, diversamente che per gli altri
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