Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/02/2024, n. 72

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/02/2024, n. 72
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 72
Data del deposito : 2 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1. dr. P F D P Presidente

2. dr. A S Consigliere

3. dr. G G Consigliere rel.
All'udienza del 9.01.2024, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai n. 2734/18 e 3128/18 R. G. sezione lavoro, vertenti
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti S Parte_5 Parte_6
T e D V, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via
G Sfelice n. 24;

APPELLANTI/APPELLATI
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. A D L, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81 presso la sede della Controparte_1
APPELLATA/APPELLANTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.10.2018, iscritto con R.G. 2734/18, gli appellanti lavoratori impugnavano la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 3429 del
2018 che aveva così statuito: “-in parziale accoglimento della domanda condanna la CP_1 al pagamento in favore di della somma di € 2.154,855 di
[...] Parte_1
della somma di € 2.414,37, di della somma di € Parte_4 Parte_6
2.414,11, di della somma di € 2.414,26, di della somma Parte_3 Parte_5 di € 5.294,17 e di della somma di € 2.545,03 oltre, per ognuno, interessi al saggio Parte_2
legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- compensa le spese di lite in ragione della metà;
- condanna, altresì,

la resistente alla rifusione della residua metà delle spese che liquida in complessivi € 1.250,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione anticipatari.
In particolare, sostenevano:
-la violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c. e degli artt. 112 e 416 c.p.c., in quanto la in primo grado aveva proposto l'eccezione di prescrizione in maniera generica;
CP_1
-la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e l'erronea ricostruzione del fatto, avendo il primo giudice considerato come data di decorrenza del termine di prescrizione la delibera dell'agosto 2008, senza dare rilievo alle vicende successive e, in particolare, all'epoca dei decreti individuali di reinquadramento.
Chiedevano, dunque, l'accoglimento integrale delle richieste formulate.
Con appello depositato in data 15.11.2018, iscritto con R.G. 3128/18, la impugnava lo CP_1
stesso provvedimento e preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione, rappresentava, inoltre, che i lavoratori avevano ricevuto quanto dovuto e che gli interessi e la rivalutazione potevano essere riconosciuti solo dal momento genetico di costituzione del diritto. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle pretese azionate.
Le parti si costituivano reciprocamente nei giudizi proposti dalla controparte, insistendo nelle proprie difese e, riunite le procedure, all'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
Preliminarmente, va respinta la doglianza sul difetto di giurisdizione, posto che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001
(secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all'art. 63 del decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno
1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data) stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta (cfr. tra l'altro,
Cass. n. 20726 del 2012).
Pertanto, nel caso in esame, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario posto che le pretese volte al riconoscimento della retribuzione di anzianità erano nella prospettazione di parte connesse ad un effetto conservativo sulla retribuzione maturata anche per il periodo successivo
alla data del 30 giugno 1998, integrando sotto tale profilo la unicità di fattispecie evocata dalla
Suprema Corte.
Con il ricorso di primo grado, i lavoratori allegavano di essere stati assunti, ai sensi della L.
219/1981, alle dipendenze del Commissariato Straordinario di Governo, per l'attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella CP_1
e di essere stati immessi nei ruoli speciali della ex lege n. 730/86
[...] Controparte_1
previo superamento di apposito concorso.
Rappresentavano che soltanto con decreto n. 840 del 30.12.2011 l'Ente aveva, però, provveduto, in esito alla procedura di cui alla legge regionale n. 1/2007, al riconoscimento della anzianità pregressa senza, tuttavia, ricalcolare il salario di anzianità e/o la retribuzione individuale di anzianità.
Tutto ciò premesso, è opportuno preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.
Prima della contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai D.P.R. nn. 347/1983 (recepito dalla legge regionale n. 27/1984), 268/1987 (recepito dalla legge regionale n. 23/1989) e n. 333/1990
(recepito dalla legge regionale n. 12/1991).
Il D.P.R. n. 347/83, che aveva introdotto il salario individuale di anzianità, disciplinava il periodo dall'1.01.1983 al 31.12.1984 protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1985 (cfr.
l'art. 1). L'art. 41, lett. B) di detto decreto, nel prevedere l'istituto del salario individuale di anzianità, disponeva che “al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure ...” da un minimo di £.198.000 per la
1° qualifica dei dipendenti del comparto ad un massimo di £.840.000 per la 2° qualifica dirigenziale (cd 1° scatto RIA).
Per il personale assunto dopo l'1.01.1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1984.
L'art. 41,
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