Corte d'Appello Trento, sentenza 22/07/2024, n. 111
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di TO
R.G. 10/2024
La Corte D'Appello di TO , in persona dei magistrati:
Dott. ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott. ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 16 gennaio
2024 da
EL CO (C.F. [...]), assistito e difeso dagli avvocati BASILE PAOLO e BORGA FABRIZIO
Ricorrente contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA -
CONSOB (C.F. 80204250585), assistito e difeso dagli avvocati
PALMISANO PAOLO e COLANTUONI VIRNA
Resistente
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previo ogni opportuno provvedimento e ogni opportuna declaratoria, in accoglimento del presente ricorso: in via cautelare, sospendere inaudita altera parte o, previa fissazione dell'udienza per la discussione collegiale, la delibera sanzionatoria limitatamente alla sanzione interdittiva e alla pubblicazione per estratto sul bollettino di vigilanza;
in subordine, in via cautelare, sospendere inaudita altera parte, o previa fissazione dell'udienza per la discussione collegiale, la sola pubblicazione in forma non anonima della delibera sanzionatoria in applicazione dell'art.
195-bis TUF;
nel merito, annullare e/o revocare la delibera sanzionatoria n. 22952 del
20/12/2023;
in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei profili di illegittimità della delibera, in parziale modifica della stessa: confermare in via definitiva la sospensione della pubblicazione non anonima ai sensi dell'art. 195-bis TUF, ordinando pertanto alla CONSOB di procedere alla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nella sola forma anonima;
nonché riquantificare la sanzione pecuniaria e quella interdittiva comminate al ricorrente, in conformità alle richieste formulate con il presente ricordo;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese, anche generali ex art. 2,
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e seguenti modifiche, oltre IVA e CPA come per legge”
Per parte resistente:
pag. 2/41
“si conclude perché piaccia a codesta ecc.ma Corte d'appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, respingere l'istanza cautelare come proposta per insussistenza dei necessari presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, nonché rigettare il ricorso per assoluta infondatezza e inconferenza dei motivi ivi addotti. Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie, nel prosieguo del giudizio. Si rammenta che, in conformità alle disposizioni di codesta ecc.ma Corte, il fascicolo istruttorio di parte, recante gli atti di indagine, è stato depositato sulla Piattaforma del Processo
Civile Telematico, nel fascicolo RG 10-2024, fatta eccezione per gli atti di indagine comprendenti file audio ed excel che sono stati versati su un supporto informatico e depositati presso la Cancelleria di codesta ecc.ma
Corte, come illustrato nella relativa nota di deposito del 22.4.2024.
Ai fini della trattazione del merito, la presente memoria e l'annessa produzione documentale, afferente al procedimento sanzionatorio, sono depositati, in via telematica, sul PCT, nel fascicolo principale RG/2024.
Ai fini della trattazione dell'istanza cautelare del giudizio, la presente memoria è altresì depositata sul PCT nel sub-procedimento RG 10-2/2024.
Quanto alla produzione documentale indicata nella suddetta memoria, dovrà farsi riferimento unicamente al deposito sul PCT, versato nel procedimento principale RG 10-2024. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione depositato in data 16 gennaio 2024 CO
OB ha chiesto, previa sospensione della efficacia, l'annullamento del
pag. 3/41
provvedimento sanzionatorio adottato dalla ON con la delibera n.
22952 del 20/12/2023, notificato a mezzo pec in data 11/01/2024,con cui erano state applicate a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 120.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria di cui all'art 187 quater co I TUF per un periodo di mesi dodici in relazione alla violazione dell'art. 187-bis, c. 4, del D. Lgs. n. 58/199810 e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per
l'esercizio 2017 e l'avvio dello studio dell'operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato, il 12/01/2018, tramite ES ANpaolo
PB, 49.500 azioni IM per conto proprio e 10.000 azioni IM tramite
DI per conto della moglie AN IA, sul cui conto disponeva
di delega ad operare, utilizzando le suddette informazioni.
Ha formulato inoltre conclusioni di merito subordinate, dirette alla richiesta di pubblicazione in forma anonima ed alla applicazione di sanzione pecuniaria in misura minore.
Con provvedimento del 19 febbraio 2024 il Presidente ha respinto la istanza di sospensione delle sanzioni della pubblicazione del provvedimento sul Bollettino e della sanzione interdittiva.
Il Presidente della II sezione civile della Corte d'Appello con provvedimento in data 30 gennaio 2024 ha fissato per la discussione sul merito dell'opposizione l'udienza del 7 maggio 2024 , in cui sono stati concessi a parte ricorrente un termine per controdedurre alla memoria di costituzione di ON;
ulteriore termine a questa ultima per repliche,
pag. 4/41
mandando alla resistente di depositare un elenco dettagliato che consentisse di reperire i documenti depositati.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2024 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per maggiore chiarezza di esposizione, va ricordato che con la delibera impugnata n 22952 del 20 dicembre 2023 ON ha applicato sanzioni amministrative nei confronti di IA DI , LU De CO,
CO OB, RO CO SI, ND IN in relazione all'illecito di cui all'art 187 bis co IV Dlgs 58/1998.
Secondo la prospettazione accusatoria IA DI, Managing
Director di IM Capital GE GR PA (di seguito, “IM
CM GR”), venuto in possesso di informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l'esercizio 2017 e l'avvio dello studio dell'operazione di rafforzamento, nell'ambito dei contatti avuti presso la sede del Gruppo IM di Milano con esponenti, dipendenti e consulenti del medesimo Gruppo IM in occasione della riunione della Direzione
Commerciale di IM CM GR, tenutasi l'11 gennaio 2018, aveva comunicato dette informazioni a: LU De CO, consulente finanziario di IM CM GR, responsabile del team di gestione DI-
De CO presso l'ufficio di Firenze oltre che responsabile di alcune linee di gestione;
CO OB e RO CO SI, entrambi imprenditori e clienti di IM CM GR S.p.A., assegnati al team di gestione DI-De CO. Quindi LU De CO aveva acquistato giovedì 11.01.2018, tramite AN Vontobel AG, intermediario svizzero, n.
20.000 azioni IM per conto proprio e, in qualità di Portfolio Manager,
pag. 5/41
n.
5.000 azioni per conto della gestione patrimoniale cointestata ai coniugi
DO LO NI e Renata RS, clienti assegnati al team
DI-De CO;
RO CO SI aveva acquistato venerdì
12.01.2018, tramite FinecoAN, 7.000 azioni IM, utilizzando le suddette informazioni;
CO OB aveva acquistato, per conto proprio, venerdì 12.01.2018, tra le ore 12:06 e le 12:24, n. 49.500 azioni IM, al prezzo medio ponderato di 16,7055 euro, per un controvalore di euro
826.922,25, mediante nove ordini scritti mentre a nome della moglie
AN IA, era stato conferito un ordine scritto alle ore 12:30.42 per l'acquisto di n. 10.000 azioni IM, al prezzo medio ponderato di euro 16,7400, per un controvalore di euro 167.400 euro.
Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia la violazione del termine fissato dall'art 187 septies co 1 TUF per la contestazione degli addebiti.
Censura che le indagini si sono svolte per un lasso temporale ritenuto ingiustificatamente ampio, dal momento che sono state avviate il
13/11/2018, epoca della formale apertura (nota prot. n. 040927/18) e si sono concluse il 13/12/2022, data dell'ultimo atto investigativo (lettera prot. n. 0501902/22);
quindi l'UAM ha impiegato soli 7 giorni per sottoporre la proposta di contestazione al Direttore Generale (prot. n.
0502246/22), con allegate le lettere di contestazione di ben 150 pagine ciascuna, notificate tra il 27/12/22 e il 04/01/23. Evidenzia quindi che le indagini si sono protratte per un tempo complessivo di 4 anni, 11 mesi e
16 giorni dai fatti contestati (occorsi in data 11/01/2018) e superiore ai 4 anni dall'inizio della indagine .
pag. 6/41
Stigmatizza come la ON non abbia indicato la data dell'accertamento ed obietta che essa non possa farsi coincidere né con la nota per il
Direttore Generale, essendo le lettere di contestazione già redatte e addirittura allegate, ma neppure con l'ultimo atto di indagine.
Ricordato come la giurisprudenza sia comunitaria sia nazionale abbia riconosciuto che le sanzioni MAR hanno natura penale con conseguente applicazione dei relativi istituti a tutela dei soggetti interessati, richiama in particolare i termini posti dagli artt. 405 e 407 c.p.p. in tema di indagini preliminari, censura che la durata eccessiva delle indagini ha comportato una violazione sia dei principi dettati in materia penale sia dell'art 187 septies T.U.F. Operata una ricostruzione delle indagini, afferma che esse si sono svolte in una prima fase, nel corso dell'anno 2019, focalizzandosi in prevalenza sui destinatari della delibera opposta;
mentre nel corso del 2020, l'UAM ha posto in secondo piano le suddette posizioni, per vagliare ulteriori piste investigative;
sottolinea che le dichiarazioni di LO NI, ampiamente richiamate nella Lettera di
Contestazione, e poste alla base della stessa, sono state acquisite il
20/9/2021.
Assume che, pur volendo ammettere che l'indagine si sia svolta secondo canoni di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di TO
R.G. 10/2024
La Corte D'Appello di TO , in persona dei magistrati:
Dott. ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott. ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 16 gennaio
2024 da
EL CO (C.F. [...]), assistito e difeso dagli avvocati BASILE PAOLO e BORGA FABRIZIO
Ricorrente contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA -
CONSOB (C.F. 80204250585), assistito e difeso dagli avvocati
PALMISANO PAOLO e COLANTUONI VIRNA
Resistente
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previo ogni opportuno provvedimento e ogni opportuna declaratoria, in accoglimento del presente ricorso: in via cautelare, sospendere inaudita altera parte o, previa fissazione dell'udienza per la discussione collegiale, la delibera sanzionatoria limitatamente alla sanzione interdittiva e alla pubblicazione per estratto sul bollettino di vigilanza;
in subordine, in via cautelare, sospendere inaudita altera parte, o previa fissazione dell'udienza per la discussione collegiale, la sola pubblicazione in forma non anonima della delibera sanzionatoria in applicazione dell'art.
195-bis TUF;
nel merito, annullare e/o revocare la delibera sanzionatoria n. 22952 del
20/12/2023;
in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei profili di illegittimità della delibera, in parziale modifica della stessa: confermare in via definitiva la sospensione della pubblicazione non anonima ai sensi dell'art. 195-bis TUF, ordinando pertanto alla CONSOB di procedere alla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nella sola forma anonima;
nonché riquantificare la sanzione pecuniaria e quella interdittiva comminate al ricorrente, in conformità alle richieste formulate con il presente ricordo;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese, anche generali ex art. 2,
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e seguenti modifiche, oltre IVA e CPA come per legge”
Per parte resistente:
pag. 2/41
“si conclude perché piaccia a codesta ecc.ma Corte d'appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, respingere l'istanza cautelare come proposta per insussistenza dei necessari presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, nonché rigettare il ricorso per assoluta infondatezza e inconferenza dei motivi ivi addotti. Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie, nel prosieguo del giudizio. Si rammenta che, in conformità alle disposizioni di codesta ecc.ma Corte, il fascicolo istruttorio di parte, recante gli atti di indagine, è stato depositato sulla Piattaforma del Processo
Civile Telematico, nel fascicolo RG 10-2024, fatta eccezione per gli atti di indagine comprendenti file audio ed excel che sono stati versati su un supporto informatico e depositati presso la Cancelleria di codesta ecc.ma
Corte, come illustrato nella relativa nota di deposito del 22.4.2024.
Ai fini della trattazione del merito, la presente memoria e l'annessa produzione documentale, afferente al procedimento sanzionatorio, sono depositati, in via telematica, sul PCT, nel fascicolo principale RG/2024.
Ai fini della trattazione dell'istanza cautelare del giudizio, la presente memoria è altresì depositata sul PCT nel sub-procedimento RG 10-2/2024.
Quanto alla produzione documentale indicata nella suddetta memoria, dovrà farsi riferimento unicamente al deposito sul PCT, versato nel procedimento principale RG 10-2024. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione depositato in data 16 gennaio 2024 CO
OB ha chiesto, previa sospensione della efficacia, l'annullamento del
pag. 3/41
provvedimento sanzionatorio adottato dalla ON con la delibera n.
22952 del 20/12/2023, notificato a mezzo pec in data 11/01/2024,con cui erano state applicate a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 120.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria di cui all'art 187 quater co I TUF per un periodo di mesi dodici in relazione alla violazione dell'art. 187-bis, c. 4, del D. Lgs. n. 58/199810 e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per
l'esercizio 2017 e l'avvio dello studio dell'operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato, il 12/01/2018, tramite ES ANpaolo
PB, 49.500 azioni IM per conto proprio e 10.000 azioni IM tramite
DI per conto della moglie AN IA, sul cui conto disponeva
di delega ad operare, utilizzando le suddette informazioni.
Ha formulato inoltre conclusioni di merito subordinate, dirette alla richiesta di pubblicazione in forma anonima ed alla applicazione di sanzione pecuniaria in misura minore.
Con provvedimento del 19 febbraio 2024 il Presidente ha respinto la istanza di sospensione delle sanzioni della pubblicazione del provvedimento sul Bollettino e della sanzione interdittiva.
Il Presidente della II sezione civile della Corte d'Appello con provvedimento in data 30 gennaio 2024 ha fissato per la discussione sul merito dell'opposizione l'udienza del 7 maggio 2024 , in cui sono stati concessi a parte ricorrente un termine per controdedurre alla memoria di costituzione di ON;
ulteriore termine a questa ultima per repliche,
pag. 4/41
mandando alla resistente di depositare un elenco dettagliato che consentisse di reperire i documenti depositati.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2024 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per maggiore chiarezza di esposizione, va ricordato che con la delibera impugnata n 22952 del 20 dicembre 2023 ON ha applicato sanzioni amministrative nei confronti di IA DI , LU De CO,
CO OB, RO CO SI, ND IN in relazione all'illecito di cui all'art 187 bis co IV Dlgs 58/1998.
Secondo la prospettazione accusatoria IA DI, Managing
Director di IM Capital GE GR PA (di seguito, “IM
CM GR”), venuto in possesso di informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l'esercizio 2017 e l'avvio dello studio dell'operazione di rafforzamento, nell'ambito dei contatti avuti presso la sede del Gruppo IM di Milano con esponenti, dipendenti e consulenti del medesimo Gruppo IM in occasione della riunione della Direzione
Commerciale di IM CM GR, tenutasi l'11 gennaio 2018, aveva comunicato dette informazioni a: LU De CO, consulente finanziario di IM CM GR, responsabile del team di gestione DI-
De CO presso l'ufficio di Firenze oltre che responsabile di alcune linee di gestione;
CO OB e RO CO SI, entrambi imprenditori e clienti di IM CM GR S.p.A., assegnati al team di gestione DI-De CO. Quindi LU De CO aveva acquistato giovedì 11.01.2018, tramite AN Vontobel AG, intermediario svizzero, n.
20.000 azioni IM per conto proprio e, in qualità di Portfolio Manager,
pag. 5/41
n.
5.000 azioni per conto della gestione patrimoniale cointestata ai coniugi
DO LO NI e Renata RS, clienti assegnati al team
DI-De CO;
RO CO SI aveva acquistato venerdì
12.01.2018, tramite FinecoAN, 7.000 azioni IM, utilizzando le suddette informazioni;
CO OB aveva acquistato, per conto proprio, venerdì 12.01.2018, tra le ore 12:06 e le 12:24, n. 49.500 azioni IM, al prezzo medio ponderato di 16,7055 euro, per un controvalore di euro
826.922,25, mediante nove ordini scritti mentre a nome della moglie
AN IA, era stato conferito un ordine scritto alle ore 12:30.42 per l'acquisto di n. 10.000 azioni IM, al prezzo medio ponderato di euro 16,7400, per un controvalore di euro 167.400 euro.
Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia la violazione del termine fissato dall'art 187 septies co 1 TUF per la contestazione degli addebiti.
Censura che le indagini si sono svolte per un lasso temporale ritenuto ingiustificatamente ampio, dal momento che sono state avviate il
13/11/2018, epoca della formale apertura (nota prot. n. 040927/18) e si sono concluse il 13/12/2022, data dell'ultimo atto investigativo (lettera prot. n. 0501902/22);
quindi l'UAM ha impiegato soli 7 giorni per sottoporre la proposta di contestazione al Direttore Generale (prot. n.
0502246/22), con allegate le lettere di contestazione di ben 150 pagine ciascuna, notificate tra il 27/12/22 e il 04/01/23. Evidenzia quindi che le indagini si sono protratte per un tempo complessivo di 4 anni, 11 mesi e
16 giorni dai fatti contestati (occorsi in data 11/01/2018) e superiore ai 4 anni dall'inizio della indagine .
pag. 6/41
Stigmatizza come la ON non abbia indicato la data dell'accertamento ed obietta che essa non possa farsi coincidere né con la nota per il
Direttore Generale, essendo le lettere di contestazione già redatte e addirittura allegate, ma neppure con l'ultimo atto di indagine.
Ricordato come la giurisprudenza sia comunitaria sia nazionale abbia riconosciuto che le sanzioni MAR hanno natura penale con conseguente applicazione dei relativi istituti a tutela dei soggetti interessati, richiama in particolare i termini posti dagli artt. 405 e 407 c.p.p. in tema di indagini preliminari, censura che la durata eccessiva delle indagini ha comportato una violazione sia dei principi dettati in materia penale sia dell'art 187 septies T.U.F. Operata una ricostruzione delle indagini, afferma che esse si sono svolte in una prima fase, nel corso dell'anno 2019, focalizzandosi in prevalenza sui destinatari della delibera opposta;
mentre nel corso del 2020, l'UAM ha posto in secondo piano le suddette posizioni, per vagliare ulteriori piste investigative;
sottolinea che le dichiarazioni di LO NI, ampiamente richiamate nella Lettera di
Contestazione, e poste alla base della stessa, sono state acquisite il
20/9/2021.
Assume che, pur volendo ammettere che l'indagine si sia svolta secondo canoni di
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