Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/02/2024, n. 60

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/02/2024, n. 60
Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
Numero : 60
Data del deposito : 29 febbraio 2024

Testo completo

Sentenza n. 60/2024

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro – nelle persone dei magistrati:
Dr. M S Presidente
Dr. A P Consigliere
Dr. M P Consigliere-rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 05/02/2024, ai sensi dell'art 127 ter cpc e dell'art 35 dlgs 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 58/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. G G, Parte_1
elettivamente domiciliato in o in Eboli (SA) alla Via Apollo XI n. 51;

Ricorrente in riassunzione-appellante

CONTRO in persona del legale rapp.te pro-tempore Sig. , parte CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti E P e F F, con domicilio eletto in Salerno alla via Rocco Cocchia n. 93;

Resistente in riassunzione- appellata

OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza della
Corte di Appello di Salerno – sez. lavoro n. 873/2017 pubbl. il 14/12/2017, disposto dalla Corte di Cassazione, con ordinanza nr. 38341/2021;

1


RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.;
art. 118 disp. att. c.p.c.)

1.Con ricorso di primo grado, adiva il Tribunale di Salerno, Parte_1
in funzione di G.L., al fine di ottenere la condanna della società al CP_1
pagamento delle differenze retributive (comprensive di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute, compenso per lavoro straordinario, maggiorazione per lavoro domenicale, scatti di anzianità, festività non godute, indennità di trasferta, ad esclusione del tfr, già richiesto con separato procedimento monitorio), quantificate in € 47.377,68.
A sostegno della propria domanda assumeva di aver lavorato alle dipendenze della indicata società dal 06.09.2004 al 14.04.2009, con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di operaio con inquadramento nel livello retributivo del CCNL per le imprese esercenti attività nel settore trasporti P140, e di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

2.Ritualmente instauratosi il contraddittorio la società convenuta, eccepiva preliminarmente la parziale carenza di legittimazione passiva, in quanto il ricorrente era stato assunto da diversa società, la distinta per la denominazione Controparte_1
riportante i puntini ed avente diversa partita IVA rispetto alla società CP_1
successivamente costituita.
Rilevava inoltre la prescrizione della pretesa creditoria, in quanto la raccomandata con cui aveva avanzato la richiesta di differenze retributive era stata inviata alla precedente società e non poteva avere valenza interruttiva della prescrizione nei suoi Controparte_1
confronti.

3.Il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., con sentenza n. n. 2619/2016, pronunciata in data 09/09/2016, rigettava integralmente il ricorso del condannando lo Parte_1
stesso al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure osservava, in particolare:
- che era fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché dalla produzione di parte resistente emergeva che la società convenuta era nata CP_1
il 4.3.2008, era stata iscritta alla Camera di Commercio il 27.3.2008 ed aveva iniziato
l'attività il 31 dello stesso mese, e, quindi, il ricorrente “non avrebbe potuto lavorare per la stessa negli anni dal 2004 al 31 luglio 2008”;

2
- che il ricorrente risultava invece aver lavorato in precedenza per l'altra società
, avente diverso codice fiscale, posta in liquidazione con termine Controparte_1
27.7.2010 e cancellata il 28.7.2010: a tale società era stata indirizzata dal ricorrente, a mezzo dell'avvocato G la messa in mora del 15.04.2012;

-che per due anni e quattro mesi circa erano coesistite le due società: quella convenuta nel presente giudizio e l'altra posta in liquidazione;

-che, pertanto, non si poteva ipotizzare la successione tra le due società ( o cessione di ramo di azienda, nemmeno provato), anche perchè composte da soci numericamente e soggettivamente (eccetto che per un socio) diversi;

-che i crediti maturati dal ricorrente nei confronti della società convenuta CP_1 erano solo quelli dal marzo 2008 all'aprile 2009 ovvero relativo al periodo di rapporto di lavoro effettivamente intercorso con la società convenuta, ma prescritti, posto che la lettera interruttiva era stata inviata alla cessata società.

4.Avverso tale sentenza, la parte soccombente proponeva appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 22.11.2016, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo, pertanto, come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Riepilogate le vicende di causa, il lavoratore insisteva invece per la prospettazione del conferimento di ramo di azienda tra le due società, sul quale il primo giudice non avrebbe svolto alcun approfondimento ma che invece sarebbe stato corroborato anche dal passaggio di dipendenti dalla alla Controparte_1 CP_1
Secondo la prospettazione del la società convenuta aveva assunto Parte_1 CP_1
le obbligazioni relative al rapporto instaurato dalla precedente ex art. Controparte_1
2112 c.c., e, quindi, la stessa era la legittimata passiva a resistere alle richieste del lavoratore.

5. La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 873/2017, pubblicata il 14/12/2017, rigettava il gravame proposto e confermava le statuizioni del primo giudice.
Osservava, in particolare che:
- il nel periodo dal 06/09/2004 al 14/04/2009, aveva lavorato alle dipendenze Parte_1 dell' la quale si era estinta per Controparte_3
cancellazione dal registro delle imprese dal 28/07/2010 e, dunque, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei confronti dei soci della Controparte_1
3
- non poteva configurarsi una cessione di ramo di azienda dalla alla società Controparte_1
avente una diversa compagine sociale ed operante solo dal 27/03/2008;
CP_1
- i crediti maturati nel breve periodo alle dipendenze della (dal 31/03/2008 al CP_1
14/04/2009) si erano prescritti atteso che non risultava essere stato interrotto il termine della prescrizione, ritualmente eccepita.

6. Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione Parte_1
sulla base di quattro motivi, deducendo nello specifico:
a) la violazione degli artt. 116, comma 1, c.p.c. e 2112 c.c., 115, comma 1, c.p.c. nella parte in cui la Corte aveva ritenuto carente di legittimazione passiva la CP_1
trascurando di considerare che la stessa società convenuta aveva riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro dal 1/08/2008;

b) la violazione degli artt. 112, 115, 167, 416 e 437 c.p.c;

c) l'omessa considerazione sia da parte del Tribunale che della Corte d'Appello del fatto, sostanzialmente incontestato, che la era stata datrice di lavoro del CP_1
seppur relativamente al breve periodo (31.03.2008 al 14.04.2008);
Parte_1
d) la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 1219, 2943 c.c., 2948 c.c., n. 4, per l'omessa valutazione della prova documentale offerta fin dal primo grado dal lavoratore e, in particolare, della lettera raccomandata inviata alla società il 14-16/05/2012, CP_1
con la quale erano state rivendicate le somme, dovute, non pagate e poi richieste in giudizio.

7. La S. Corte di Cassazione, con ordinanza nr. 38341/2021, dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso -volto ad attaccare la statuizione della sentenza sull'esclusione della cessione di ramo di azienda e del presupposto per evocare in giudizio la nuova società per i crediti pregressi- perché doglianza relativa alla
“valutazione dei fatti allegati al ricorso e dei documenti posti a sostegno, e quindi non integrante un vizio di violazione di legge ma propugnante una diversa ricostruzione dei fatti acquisiti al processo, inammissibile in sede di legittimità”.
Accoglieva il secondo, terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, relativi al
fatto allegato e non specificamente contestato dell'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta per il periodo limitato dal 31.03.2008 al 14.04.2009
e all'omessa valutazione della prova documentale offerta circa l'interruzione della prescrizione dei relativi crediti retributivi, costituita da una lettera raccomandata inviata alla in data 14.05.2012”. CP_1
4
La Suprema Corte sottolineava, infatti, che: “la Corte territoriale ha dato atto in motivazione del fatto che, seppur per un breve periodo (dal 31.3.2008 al 14.4.2009) il aveva lavorato alle dipendenze della l'unica società ad essere Parte_1 Org_1
stata convenuta in giudizio e tuttavia ha ritenuto che i crediti fossero prescritti non essendo stata offerta alcuna prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione... In tal modo il giudice di appello, pur dando atto implicitamente di una limitata legittimazione della società convenuta, ha poi erroneamente trascurato di considerare che nel giudizio di primo grado era stata depositata una lettera raccomandata inviata alla CP_1
in data 14.5.2012 avente ad oggetto proprio la mancata corresponsione di somme spettanti al lavoratore e dovute dalla società convenuta in giudizio. Di tale documento, sicuramente decisivo ai fini della decisione della controversia seppure con riguardo a tale più ridotta domanda, non vi è alcuna menzione nella sentenza del giudice di appello che ne ha omesso l'esame incorrendo nella violazione delle disposizioni di legge denunciate…”.

8. Riassunto regolarmente il giudizio in sede di rinvio ad opera del Parte_1
, costituitasi regolarmente nel giudizio prosecutorio la società la
[...] CP_1
Corte rilevava e valutava l'esistenza della lettera interruttiva della prescrizione del
14.05.2012, segnalata nella pronuncia della Cassazione, che, sulla base dei documenti allegati al fascicolo, risultava effettivamente inviata alla società CP_1
Dunque, nei limiti tracciati dall'ordinanza della S.C. di Cassazione, rilevando
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi