Corte d'Appello Catania, sentenza 10/03/2025, n. 352
CA Catania
Sentenza
10 marzo 2025
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CA Catania
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1191/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima sezione civile
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1191/2023 promossa da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA (C.F. 04721260877), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA FEBO, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
COMUNE DI ACIREALE (C.F. 81000970871), con il patrocinio dell'avv. CALABRETTA
GIOVANNI, giusta procura in atti pagina 1 di 7
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato in data 6.8.2009 avanti il Tribunale di Catania,
sezione distaccata di Acireale, l'A.S.L. n. 3 di Catania (oggi Azienda Sanitaria Provinciale di Catania)
conveniva in giudizio il comune di Acireale proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 3/2009 del 27.5.2009, notificata in data 16.7.2009, con la quale il predetto comune, ex R.D. n.
639/1910, aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 190.270,86, oltre interessi, a titolo di rimborso e rivalsa per l'integrazione della retta di cui all'art. 59 della Legge della Regione
Siciliana n. 33/1966 relativa ad anziani ed adulti inabili con grado di non autosufficienza superiore al
74% ricoverati presso l'IPAB “Oasi Cristo Re” con sede in Acireale.
L'ASL n. 3 di Catania eccepiva nel proprio atto difensivo l'illegittimità del ricorso alla procedura di cui al R.D. n. 639/1910; l'incompetenza del sindaco;
l'inammissibilità dell'opposta ordinanza-ingiunzione per difetto dei requisiti di esigibilità, liquidità e certezza del credito fatto valere, necessari per l'attivazione del procedimento di ingiunzione ex R.D. 639/1910; l'inesistenza del diritto al rimborso delle somme da parte del comune di Acireale e, comunque, l'inesistenza del credito da parte del
Comune nei confronti dell'Azienda sanitaria ricorrente.
Il comune di Acireale si costituiva in giudizio contestando la fondatezza, in fatto e diritto,
dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, rilevando al riguardo che il fondamento dell'ingiunzione doveva sostanzialmente rinvenirsi nella spesa sostenuta dal comune medesimo per il ricovero nella struttura dei relativi pazienti.
Con la sentenza n. 293/2010 del 7-8.6.2010, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale,
accoglieva l'opposizione proposta dall'ASL n. 3 di Catania avverso l'impugnata ordinanza-ingiunzione pagina 2 di 7
n. 3/2009 del 27.5.2009 e conseguentemente annullava quest'ultima, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, il comune di
Acireale proponeva appello, articolando una serie di motivi e chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituiva ritualmente l'ASP di Catania, chiedendo il rigetto dell'appello per insussistenza del credito vantato dal comune di Acireale per il mancato rispetto delle modalità, termini e condizioni previsti dall'art. 59 della L.r. n. 33/96, nonché per la mancata definizione del procedimento diretto ad operare la ripartizione del Fondo Sanitario Regionale. L'Asp di Catania proponeva altresì, appello incidentale, ivi deducendo sia l'erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuta legittima la procedura di recupero del credito attivata dal comune di Acireale ai sensi del R.D.
n. 639/1910, che è invece utilizzabile solo per pretese creditorie definite sia nell'an che nel quantum, e sia l'incompetenza del sindaco ad emettere, come avvenuto nella fattispecie in questione, l'impugnata ordinanza-ingiunzione.
Con la sentenza n. 1556/17 la Corte di appello di Catania, definitivamente pronunciando, accoglieva l'appello principale proposto dal comune di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima sezione civile
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1191/2023 promossa da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA (C.F. 04721260877), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA FEBO, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
COMUNE DI ACIREALE (C.F. 81000970871), con il patrocinio dell'avv. CALABRETTA
GIOVANNI, giusta procura in atti pagina 1 di 7
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato in data 6.8.2009 avanti il Tribunale di Catania,
sezione distaccata di Acireale, l'A.S.L. n. 3 di Catania (oggi Azienda Sanitaria Provinciale di Catania)
conveniva in giudizio il comune di Acireale proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 3/2009 del 27.5.2009, notificata in data 16.7.2009, con la quale il predetto comune, ex R.D. n.
639/1910, aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 190.270,86, oltre interessi, a titolo di rimborso e rivalsa per l'integrazione della retta di cui all'art. 59 della Legge della Regione
Siciliana n. 33/1966 relativa ad anziani ed adulti inabili con grado di non autosufficienza superiore al
74% ricoverati presso l'IPAB “Oasi Cristo Re” con sede in Acireale.
L'ASL n. 3 di Catania eccepiva nel proprio atto difensivo l'illegittimità del ricorso alla procedura di cui al R.D. n. 639/1910; l'incompetenza del sindaco;
l'inammissibilità dell'opposta ordinanza-ingiunzione per difetto dei requisiti di esigibilità, liquidità e certezza del credito fatto valere, necessari per l'attivazione del procedimento di ingiunzione ex R.D. 639/1910; l'inesistenza del diritto al rimborso delle somme da parte del comune di Acireale e, comunque, l'inesistenza del credito da parte del
Comune nei confronti dell'Azienda sanitaria ricorrente.
Il comune di Acireale si costituiva in giudizio contestando la fondatezza, in fatto e diritto,
dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, rilevando al riguardo che il fondamento dell'ingiunzione doveva sostanzialmente rinvenirsi nella spesa sostenuta dal comune medesimo per il ricovero nella struttura dei relativi pazienti.
Con la sentenza n. 293/2010 del 7-8.6.2010, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale,
accoglieva l'opposizione proposta dall'ASL n. 3 di Catania avverso l'impugnata ordinanza-ingiunzione pagina 2 di 7
n. 3/2009 del 27.5.2009 e conseguentemente annullava quest'ultima, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, il comune di
Acireale proponeva appello, articolando una serie di motivi e chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituiva ritualmente l'ASP di Catania, chiedendo il rigetto dell'appello per insussistenza del credito vantato dal comune di Acireale per il mancato rispetto delle modalità, termini e condizioni previsti dall'art. 59 della L.r. n. 33/96, nonché per la mancata definizione del procedimento diretto ad operare la ripartizione del Fondo Sanitario Regionale. L'Asp di Catania proponeva altresì, appello incidentale, ivi deducendo sia l'erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuta legittima la procedura di recupero del credito attivata dal comune di Acireale ai sensi del R.D.
n. 639/1910, che è invece utilizzabile solo per pretese creditorie definite sia nell'an che nel quantum, e sia l'incompetenza del sindaco ad emettere, come avvenuto nella fattispecie in questione, l'impugnata ordinanza-ingiunzione.
Con la sentenza n. 1556/17 la Corte di appello di Catania, definitivamente pronunciando, accoglieva l'appello principale proposto dal comune di
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