Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2024, n. 1031
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere
Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/03/2024
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2102/2021
tra
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Po, n. 25/B.;
Parte appellante
contro
HI RI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Zesi e Fabrizio Scattini ed elettivamente domiciliato in Roma, via Eurialo n. 92/c;
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 529/2021 emessa dal Tribunale di Latina in funzione di
Giudice del Lavoro e pubblicata in data 20/04/2021
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.;
Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.
La Corte osserva.
Con la sentenza in oggetto è stato accolto il ricorso proposto da HI RI avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell'art. 22 del Nuovo Regolamento della Cassa Nazionale di
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Previdenza e di Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti approvato con Decreto
Interministeriale del 14.07.2004 e la relativa deliberazione Cassa n. 04/08 del 28.10.08 e quindi del prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà al ricorrente dall'01.01.09 al 31.12.16, con condanna di restituzione della somma trattenuta pari ad € 19.512,87, oltre interessi e rivalutazioni dalle singole date al saldo;
nonché l'illegittimità della successiva deliberazione n. 03/13 del 27.03.13 e quindi del prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà al ricorrente per il periodo dall'01.01.14 al 31.12.18, con condanna di restituzione delle trattenute operate sino al 31.12.16 e di qualsiasi ulteriore trattenuta operata dopo il 01.01.17.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, aveva così deciso: “La controversia di cui è causa si inserisce in un più ampio contenzioso di livello nazionale su cui si è ripetutamente pronunciata la Suprema Corte da ultimo con sentenza del 9.12.2020 n. 28054 (ex multis da ultimo
Cass. n. 982/2019;
n. 603/2019;
n. 16814/2019) le cui argomentazioni risultano assolutamente condivisibili ed alle quali integramente ci si riporta.”. Rigettava, poi, “la domanda attorea volta alla condanna alla restituzione delle trattenute effettuate dalla Cassa successivamente alla iscrizione al ruolo del ricorso (13.1.2017) in ragione della inammissibilità nel nostro sistema processuale (salvi i casi espressamente previsti dalla legge, ad es. art. 644 c.p.c.) della condanna futura rispetto ad un inadempimento che al momento del ricorso non si sia ancora verificato”. Riteneva, infine, infondata
“l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 1948 c.c. formulata dalla Cassa atteso che la prescrizione deve ritenersi decennale e regolarmente interrotta con le racc prodotte agli allegati 1 e 2 del ricorso (sul punto si richiamano i principi di diritto resi su questione analoga dalla Cass S.U. 17742/2015)”.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello dalla Cassa originaria resistente.
Si è costituito l'appellato, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Sostituita l'udienza del 12/03/2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
Con il ricorso di primo grado HI RI, iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza dei Dottori Commercialisti, ha dedotto di essere dottore commercialista che percepiva pensione di vecchiaia a far data dal marzo 1998, sulla quale veniva mensilmente operata la trattenuta del contributo di solidarietà. Eccepiva l'illegittimità del contributo in virtù del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo (Cassaz. 12338/2016 e Cassaz. 1314/2014). Deduceva, inoltre, che il contributo non poteva considerarsi legittimo ai sensi della L. 296/2006 art. 1, comma 763, perché detta norma incideva sul sistema dei pro rata, che era estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. Né avrebbe avuto rilievo la disposizione di interpretazione autentica della L. 27.12.2013,147, art. 1, comma 488 perché si riferiva ad atti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine e tale non era il contributo di solidarietà perché aveva carattere provvisorio e limitato nel tempo.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale, nella resistenza della Cassa (che contestava il ricorso ed eccepiva anche la prescrizione quinquennale o decennale dei crediti), accertava il diritto del ricorrente e dichiarato la illegittimità dell'art. 22 del Nuovo Regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti approvato con Decreto
Interministeriale del 14.07.2004 e la relativa deliberazione Cassa n. 04/08 del 28.10.08, nonché, della successiva deliberazione n. 03/13 del 27.03.13, nella parte in cui disponevano un prelievo forzoso ai pensionati CNPADC a titolo a titolo di contributo di solidarietà e condannava la Cassa alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute a tale titolo per il periodo dal
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1.1.2009 al 31.12.2016 nella misura di € 19.512,87 oltre interessi e rivalutazione da ogni singola trattenuta sino al saldo.
Il Tribunale, in sostanza, condivideva e faceva propria la consolidata giurisprudenza di legittimità al riguardo.
Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello la CNPADC diffusamente articolando tre motivi di gravame.
Con il primo motivo ha censurato la decisione impugnata per “Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con le Delibere della CNPADC del 28.10.2008 e del 27.06.2013;
violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007);
violazione dell'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di
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