Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 16

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 16
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A. (C.F. 00693710964), con il patrocinio dell'avv. VERLINGIERI MARGHERITA SIMONETTA ([...]) e dell'avv. DI PIETRO COSTANZO ([...]), attrice in riassunzione
e
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 00884060526), con il patrocinio dell'avv. VETTORI GIUSEPPE ([...]) e dell'avv. VETTORI LORENZO ([...]) convenuta in riassunzione
Conclusioni per C.I.M.A. Compagnia Italiana Molle Acciaio s.p.a.: «Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte rimettente:
1) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate ai conti correnti di corrispondenza oggetto dei rapporti tra attrice e Banca convenuta, (ovvero interessi debitori e creditori, spese, cms e valute), così come evidenziato in narrativa;

2) accertare l'illegittimità delle somme contabilizzate dall'Istituto di credito, in seguito all'applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, sulla CMS e sulle spese, per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione, in favore dell'istante, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario, delle somme, a tale titolo, indebitamente pretese, previo azzeramento delle valute
e ricostruzione al tasso legale/BOT degli interessi attivi e passivi, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;

3) condannare l'istituto, alla restituzione, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario, delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori accertate in corso di causa, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;

4) condannare l'istituto, al pagamento, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario, degli interessi creditori sui saldi avere, determinati operando con l'applicazione del tasso legale/BOT, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo integrale soddisfo;

5) condannare la convenuta al pagamento, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario, degli importi indebitamente versati a titolo di CMS, spese e oneri di conto;

6) accertare e dichiarare l'assenza di causa debendi in ordine all'addebito sul c/c di corrispondenza delle poste passive derivanti da anticipazioni e sconti e conseguentemente epurarle dai saldi progressivi;
in subordine dichiarare le condizioni economiche applicate ai cennati rapporti, come illegittime e, per effetto della ricostruzione delle singole operazioni al tasso sostitutivo, epurazione delle spese e commissioni, azzeramento delle
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valute, condannare la banca alla restituzione di quanto a tale titolo illegittimamente corrisposto, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario;

7) accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità delle segnalazioni periodiche inoltrate alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, a nome della correntista, per le causali in narrativa e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento in favore della società istante dei danni patrimoniali e di reputazione, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa e, in mancanza, lasciata al prudente apprezzamento e finanche all'equità del Giudice adito;

8) condannare la Banca MPS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e delle competenze di lite dei primi due gradi di giudizio, nonché di quelle del giudizio di legittimità e della presente fase di riassunzione, il tutto oltre rimborso forfettario ed oneri di legge, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati antistatari»;
per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.: «Piaccia alla Corte
d'Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza domanda ed eccezione, per le ragioni di cui in atti:
- in via preliminare: dichiarare prescritta l'azione di ripetizione riguardo alle movimentazioni intervenute, a qualsiasi titolo, sui rapporti oggetto di causa anteriormente al 29.3.2003;
nel merito: in via principale respingere in toto le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, tenuto presente che i rapporti con la società C.I.M.A. spa sono tuttora in essere e presentano un'esposizione creditoria a favore della Banca, nella denegata ipotesi in cui addebiti illegittimi possano essere oggetto di restituzione ex art. 2033 [c.c.], dichiarare compensato l'eventuale credito restitutorio riconosciuto agli attori con il credito della Banca derivante dal saldo del conto alla data della sentenza.
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In via istruttoria: si conclude per la reiezione delle istanze avversarie.
Con vittoria di spese oltre rimborso forfettario IVA e CPA di tutti i gradi di giudizio».
Rilevato
C.I.M.A. Compagnia Italiana Molle Acciaio s.p.a. (nel prosieguo MA) ha convenuto in giudizio davanti a questa Corte d'appello Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. (in prosieguo MPS) a seguito dell'ordinanza con rinvio
n. 30694 de1 2023 della Corte di cassazione, con la quale è stata cassata la sentenza d'appello n. 2906 del 2018 di questa Corte, che aveva confermato quella n. 157 del 2017 del Tribunale di Siena di rigetto delle domande proposte da MA e dirette: a) all'accertamento della nullità delle condizioni economiche applicate ai conti correnti ordinari di corrispondenza intrattenuti con MPS, n. 13488.65 e n. 3348.87, nonché con riferimento a quelli anticipi s.b.f. n. 712668.09, n. 712608.46, n. 15210W, n. 350084, n.
62156510.74, n. 100054, n. 351008 e n. 65351711.95, in relazione agli interessi debitori e creditori, alle spese, alle commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) e alle valute;
b) ad accertare l'illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo;
c) alla condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
d) alla condanna al risarcimento del danno.
Ha anzitutto rilevato la Suprema Corte che l'appello era stato rigettato ritenendo che MA non avesse assolto sufficientemente l'onere di allegazione specifica, non avendo indicato analiticamente le voci di indebita appostazione in conto, né avesse assolto il proprio onere probatorio, avendo prodotto estratti conto parziali dal 2001 al 2013. Inoltre, il giudice d'appello aveva ritenuto che la reiterazione in secondo grado della richiesta di un ordine di esibizione nei confronti della Banca fosse inammissibile perché esplorativa, così come la richiesta di c.t.u. contabile, in quanto finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi che non erano stati idoneamente allegati.
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La Corte di cassazione ha altresì rilevato che, secondo il giudice
d'appello, «la società appellante non avesse assolto all'onere di allegazione, non considerando, in primo luogo, che la stessa […] a fronte della produzione da parte della banca dei contratti relativi ai rapporti in contestazione, aveva, nella memoria ex art. 183 comma 6° cod. proc. civ., svolto una serie di allegazioni specifiche in ordine al contenuto dei contratti prodotti in giudizio dalla banca con la comparsa di risposta, osservando, in particolare, che quello datato 8.5.2000 non conteneva l'indicazione di alcuna condizione economica regolante il rapporto di c/c, che il contratto di apertura di fido si poneva in contrasto con le disposizioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2000, che, in ordine alla CMS, era stata indicata solo
l'aliquota, ma non il rigoroso criterio di calcolo, che non risultavano pattuizioni riguardanti le spese, le valute, gli interessi creditori e sulla capitalizzazione degli interessi. […]».
A tal proposito, la Corte rimettente ha considerato che, alla stregua della propria consolidata giurisprudenza, «sul tema della validità della domanda di restituzione dell'indebito, […] l'attore, oltre all'indicazione del conto corrente, dell'eventuale apertura di credito, della durata del relativo rapporto, delle causali indebite, non è tenuto ad indicare partitamente i versamenti effettuati, e specificarne la natura, essendo, invece, sufficiente
l'allegazione di versamenti indebiti, con la richiesta di restituzione somma».
Ha osservato, peraltro, «che le Sezioni Unite […] hanno affermato [che] è sufficiente l'allegazione da parte del correntista dell'esistenza di versamenti, da intendersi come pagamenti, indebiti e la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato (come, in modo simmetrico, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, la Banca, dal canto suo, può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare: vedi parr. 7 e 3 S.U. citata). Né l'onere di allegazione specifica può imporsi ai fini probatori, ove siano indicate le causali delle indebite annotazioni e siano stati allegati gli estratti conto o
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altri documenti idonei a dimostrare l'addebito di voci illegittime o non pattuite».
Per le medesime considerazioni ha poi accolto il quarto motivo di ricorso, con il quale MA lamentava che «la Corte d'Appello, pur condividendo la sua impostazione in ordine alla non necessità di inoltrare
l'istanza ex art. 119 T.U.B. ante giudizio, al fine di ottenere l'accoglimento di un'istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., non ne ha tratto le corrette conseguenze, rigettando la richiesta di esibizione in quanto ritenut[a] inammissibilmente esplorativa. Tale istanza, invece, non poteva essere considerata esplorativa, in quanto vi era la prova dell'attivazione della società».
Ha invece ritenuto assorbito il terzo motivo d'impugnazione con il quale
MA contestava che la Corte d'appello avesse negato l'espletamento della
c.t.u. «per l'asserito mancato assolvimento dell'onere di allegazione probatoria», senza
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