Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art.127-ter;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 278/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
OS GI, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Leonardo Carbone
Parte appellante
E
PERTE S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Stefano Cicconi
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di SC PI in funzione di giudice del lavoro RO IN, premesso di essere stata dipendente della PerTe S.r.l. a tempo parziale con la qualifica di impiegata amministrativa inquadrata nel II livello del CCNL di settore e di essere stata licenziata il 27 luglio
2022 per giustificato motivo oggettivo, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disposto nei suoi confronti (e, conseguentemente, condannarsi la Società convenuta al risarcimento del danno nella misura di 21 mensilità ovvero in altra misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi), nonché il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore nel
I livello Super previsto per l'impiegato di concetto dal CCNL di settore.
Con sentenza del 7 giugno 2024 l'adito Tribunale rigettava il ricorso e poneva le spese del giudizio a carico della ricorrente.
Con ricorso depositato il 24 luglio 2024 RO IN ha proposto appello avverso detta sentenza, censurando l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice nel superare i dedotti profili di illegittimità del licenziamento per: a) assenza di motivo oggettivo ex art. 3 della legge n.
604/1966;
b) omessa specifica motivazione del recesso;
c) violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. e dei criteri di scelta ex art. 5 della legge n. 223/1991;
d) violazione dell'obbligo di repechage, oltre che nel negare il diritto al superiore inquadramento al I livello
Super del CCNL di settore ex artt. 2103 e 2115 c.c. ed al corrispondente trattamento economico, quindi nel liquidare le spese di lite in violazione del decreto ministeriale n. 55/2014. L'appellante ha concluso come segue: “a) - accogliere l'appello proposto, in riforma della sentenza n. 184/2024 del 07.06.2024 del Tribunale di SC PI - Sezione Lavoro;
b) - accogliere integralmente le conclusioni rassegnate e precisate in primo grado alle quali ci si riporta e che qui vengono ritrascritte: “In via principale:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disposto dalla Perte srl nei confronti della ricorrente il 27.07.2022 per giustificato motivo oggettivo per difetto dello stesso e, conseguentemente, condannare la società convenuta a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno nella misura di 21 mensilità della indicata retribuzione mensile
(euro 1.091,63), ovvero di almeno 10 mensilità, ovvero ancora di 6 mensilità, ovvero ancora in qualsiasi altra diversa e anche maggiore misura di giustizia, sempre con aggravio di rivalutazione
e interessi come per legge;
2. Accertare e dichiarare che la sig.ra IN RO ha diritto all'inquadramento superiore nel I° livello super previsto per l'impiegato di concetto dal CCNL
Settore Assicurazioni – Agenzie in gestione libera ed al relativo trattamento retributivo;
3.
Condannare la società convenuta, PerTe srl, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla sig.ra IN RO, la somma complessiva di euro 11.313,19 (al lordo delle ritenute fiscali) o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa per le differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori ascrivibili al livello I S del CCNL applicato tra le parti, a titolo di ricalcolo della retribuzione mensile nonché del TFR, di ferie non godute, di indennità di mancato preavviso e di premio produttività, con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo;
In via subordinata:
4. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disposto nei confronti della ricorrente il 27.07.2022 per giustificato motivo oggettivo per difetto dello stesso e, conseguentemente, condannare la società convenuta a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno nella misura di 21 mensilità della indicata retribuzione mensile
(euro 1.091,63), ovvero di almeno 10 mensilità, ovvero ancora di 6 mensilità, ovvero ancora in qualsiasi altra diversa e anche maggiore misura di giustizia, sempre con aggravio di rivalutazione
e interessi come per legge;
5. Accertare e dichiarare che la sig.ra IN RO ha diritto all'inquadramento superiore nel I° livello previsto per l'impiegato di concetto – Vice Capo ufficio dal CCNL Settore Assicurazioni – Agenzie in gestione libera ed al relativo trattamento retributivo;
6. Condannare la società convenuta, PerTe srl, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla sig.ra IN RO, la somma complessiva di euro 7.718,25 (al lordo delle ritenute fiscali) o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa per le differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori ascrivibili al livello I del CCNL applicato tra le parti, a titolo di ricalcolo della retribuzione mensile nonché del TFR, di ferie non godute, di indennità di mancato preavviso e di premio produttività, con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo;
7. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.” c) - In subordine, riformare comunque la gravata sentenza sul punto della erronea liquidazione delle spese di lite, con eventuale compensazione delle stesse. Con vittoria delle spese di giudizio anche di primo grado”.
PerTe S.r.l. ha chiesto il rigetto del gravame;
in ordine alla liquidazione delle spese legali fatta dal giudice di primo grado, ha chiesto a questa Corte di correggere l'errore materiale del
Tribunale, applicando le tariffe forensi (secondo i valori medi) previste per le cause di lavoro in relazione allo scaglione di valore indicato dalla ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di gravame, RO IN ha censurato la sentenza impugnata, per avere erroneamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per avere ritenuto, erroneamente interpretando le risultanze processuali, la sussistenza della ragione economica giustificativa del recesso datoriale, nonché per avere ritenuto non violati i criteri di scelta posti dall'art. 5 della legge n. 223/1991, i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e l'obbligo di repechage.
Invero, il Collegio non condivide la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha ritenuto violati i criteri di scelta ex art. 5 della legge n. 223/1991.
Nella fattispecie si versa in ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ossia per ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro. Si tratta, cioè, di licenziamento motivato in base alla scelta di cessazione totale dell'attività (ragioni inerenti all'attività produttiva) ovvero alla ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale
(ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa). Ora, ferma restando l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali in virtù della garanzia costituzionale della libertà di iniziativa economica (art. 41, comma 1, Cost.), è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ex art. 5 della legge n. 604/1966, è posto in capo al datore di lavoro che assume un giustificato motivo oggettivo l'onere di provare: a) la reale esistenza dei dedotti motivi del recesso;
b) la ricorrenza di un concreto nesso di causalità tra detti motivi ed il disposto recesso;
c) l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle
che egli svolgeva (cfr. Cass. n. 12746/92). Rispetto a ciascuno di tali profili, il datore di lavoro deve fornire idonea e sufficiente prova di giustificatezza del licenziamento.
In punto di fatto, non è contestato che la Società PerTe S.r.l. opera nel campo delle assicurazioni private esclusivamente nell'interesse della Compagnia assicurativa Unipol Sai e che
RO IN nel periodo dal 12.12.2017 al 04.08.2022 ha svolto al suo interno mansioni di impiegata amministrativa a tempo parziale, con inquadramento al livello II del CCNL di settore.
Risulta altresì per tabulas che con lettera dell'1 luglio 2022 la datrice di lavoro proponeva alla lavoratrice – la quale rifiutava – la trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time. Con lettera del 27 luglio 2022, pervenuta alla RO il 3 agosto 2022, PerTe S.r.l. comunicava alla lavoratrice il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato sulla base della necessità di procedere ad una riorganizzazione aziendale presso la sede di SC PI, a causa delle vicende giudiziarie che, a partire dall'anno 2021, avevano coinvolto i soci AG ZO
e AG VA ed avevano interessato, sia pure indirettamente, la Società appellata.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale espletata si trae sufficiente conferma dell'andamento negativo aziendale
(dimostrato dalla riduzione dell'utile netto e del patrimonio netto verificatasi tra il 2020 e il 2022, dal calo della sottoscrizione di polizze rc auto e dal sequestro giudiziale delle quote societarie, che aveva impedito alla PerTe s.r.l. l'accesso al credito) e della necessità di procedere ad una riorganizzazione dell'azienda, poiché
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art.127-ter;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 278/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
OS GI, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Leonardo Carbone
Parte appellante
E
PERTE S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Stefano Cicconi
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di SC PI in funzione di giudice del lavoro RO IN, premesso di essere stata dipendente della PerTe S.r.l. a tempo parziale con la qualifica di impiegata amministrativa inquadrata nel II livello del CCNL di settore e di essere stata licenziata il 27 luglio
2022 per giustificato motivo oggettivo, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disposto nei suoi confronti (e, conseguentemente, condannarsi la Società convenuta al risarcimento del danno nella misura di 21 mensilità ovvero in altra misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi), nonché il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore nel
I livello Super previsto per l'impiegato di concetto dal CCNL di settore.
Con sentenza del 7 giugno 2024 l'adito Tribunale rigettava il ricorso e poneva le spese del giudizio a carico della ricorrente.
Con ricorso depositato il 24 luglio 2024 RO IN ha proposto appello avverso detta sentenza, censurando l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice nel superare i dedotti profili di illegittimità del licenziamento per: a) assenza di motivo oggettivo ex art. 3 della legge n.
604/1966;
b) omessa specifica motivazione del recesso;
c) violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. e dei criteri di scelta ex art. 5 della legge n. 223/1991;
d) violazione dell'obbligo di repechage, oltre che nel negare il diritto al superiore inquadramento al I livello
Super del CCNL di settore ex artt. 2103 e 2115 c.c. ed al corrispondente trattamento economico, quindi nel liquidare le spese di lite in violazione del decreto ministeriale n. 55/2014. L'appellante ha concluso come segue: “a) - accogliere l'appello proposto, in riforma della sentenza n. 184/2024 del 07.06.2024 del Tribunale di SC PI - Sezione Lavoro;
b) - accogliere integralmente le conclusioni rassegnate e precisate in primo grado alle quali ci si riporta e che qui vengono ritrascritte: “In via principale:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disposto dalla Perte srl nei confronti della ricorrente il 27.07.2022 per giustificato motivo oggettivo per difetto dello stesso e, conseguentemente, condannare la società convenuta a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno nella misura di 21 mensilità della indicata retribuzione mensile
(euro 1.091,63), ovvero di almeno 10 mensilità, ovvero ancora di 6 mensilità, ovvero ancora in qualsiasi altra diversa e anche maggiore misura di giustizia, sempre con aggravio di rivalutazione
e interessi come per legge;
2. Accertare e dichiarare che la sig.ra IN RO ha diritto all'inquadramento superiore nel I° livello super previsto per l'impiegato di concetto dal CCNL
Settore Assicurazioni – Agenzie in gestione libera ed al relativo trattamento retributivo;
3.
Condannare la società convenuta, PerTe srl, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla sig.ra IN RO, la somma complessiva di euro 11.313,19 (al lordo delle ritenute fiscali) o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa per le differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori ascrivibili al livello I S del CCNL applicato tra le parti, a titolo di ricalcolo della retribuzione mensile nonché del TFR, di ferie non godute, di indennità di mancato preavviso e di premio produttività, con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo;
In via subordinata:
4. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disposto nei confronti della ricorrente il 27.07.2022 per giustificato motivo oggettivo per difetto dello stesso e, conseguentemente, condannare la società convenuta a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno nella misura di 21 mensilità della indicata retribuzione mensile
(euro 1.091,63), ovvero di almeno 10 mensilità, ovvero ancora di 6 mensilità, ovvero ancora in qualsiasi altra diversa e anche maggiore misura di giustizia, sempre con aggravio di rivalutazione
e interessi come per legge;
5. Accertare e dichiarare che la sig.ra IN RO ha diritto all'inquadramento superiore nel I° livello previsto per l'impiegato di concetto – Vice Capo ufficio dal CCNL Settore Assicurazioni – Agenzie in gestione libera ed al relativo trattamento retributivo;
6. Condannare la società convenuta, PerTe srl, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla sig.ra IN RO, la somma complessiva di euro 7.718,25 (al lordo delle ritenute fiscali) o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa per le differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori ascrivibili al livello I del CCNL applicato tra le parti, a titolo di ricalcolo della retribuzione mensile nonché del TFR, di ferie non godute, di indennità di mancato preavviso e di premio produttività, con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo;
7. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.” c) - In subordine, riformare comunque la gravata sentenza sul punto della erronea liquidazione delle spese di lite, con eventuale compensazione delle stesse. Con vittoria delle spese di giudizio anche di primo grado”.
PerTe S.r.l. ha chiesto il rigetto del gravame;
in ordine alla liquidazione delle spese legali fatta dal giudice di primo grado, ha chiesto a questa Corte di correggere l'errore materiale del
Tribunale, applicando le tariffe forensi (secondo i valori medi) previste per le cause di lavoro in relazione allo scaglione di valore indicato dalla ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di gravame, RO IN ha censurato la sentenza impugnata, per avere erroneamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per avere ritenuto, erroneamente interpretando le risultanze processuali, la sussistenza della ragione economica giustificativa del recesso datoriale, nonché per avere ritenuto non violati i criteri di scelta posti dall'art. 5 della legge n. 223/1991, i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e l'obbligo di repechage.
Invero, il Collegio non condivide la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha ritenuto violati i criteri di scelta ex art. 5 della legge n. 223/1991.
Nella fattispecie si versa in ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ossia per ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro. Si tratta, cioè, di licenziamento motivato in base alla scelta di cessazione totale dell'attività (ragioni inerenti all'attività produttiva) ovvero alla ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale
(ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa). Ora, ferma restando l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali in virtù della garanzia costituzionale della libertà di iniziativa economica (art. 41, comma 1, Cost.), è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ex art. 5 della legge n. 604/1966, è posto in capo al datore di lavoro che assume un giustificato motivo oggettivo l'onere di provare: a) la reale esistenza dei dedotti motivi del recesso;
b) la ricorrenza di un concreto nesso di causalità tra detti motivi ed il disposto recesso;
c) l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle
che egli svolgeva (cfr. Cass. n. 12746/92). Rispetto a ciascuno di tali profili, il datore di lavoro deve fornire idonea e sufficiente prova di giustificatezza del licenziamento.
In punto di fatto, non è contestato che la Società PerTe S.r.l. opera nel campo delle assicurazioni private esclusivamente nell'interesse della Compagnia assicurativa Unipol Sai e che
RO IN nel periodo dal 12.12.2017 al 04.08.2022 ha svolto al suo interno mansioni di impiegata amministrativa a tempo parziale, con inquadramento al livello II del CCNL di settore.
Risulta altresì per tabulas che con lettera dell'1 luglio 2022 la datrice di lavoro proponeva alla lavoratrice – la quale rifiutava – la trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time. Con lettera del 27 luglio 2022, pervenuta alla RO il 3 agosto 2022, PerTe S.r.l. comunicava alla lavoratrice il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato sulla base della necessità di procedere ad una riorganizzazione aziendale presso la sede di SC PI, a causa delle vicende giudiziarie che, a partire dall'anno 2021, avevano coinvolto i soci AG ZO
e AG VA ed avevano interessato, sia pure indirettamente, la Società appellata.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale espletata si trae sufficiente conferma dell'andamento negativo aziendale
(dimostrato dalla riduzione dell'utile netto e del patrimonio netto verificatasi tra il 2020 e il 2022, dal calo della sottoscrizione di polizze rc auto e dal sequestro giudiziale delle quote societarie, che aveva impedito alla PerTe s.r.l. l'accesso al credito) e della necessità di procedere ad una riorganizzazione dell'azienda, poiché
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