Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/09/2024, n. 1555

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/09/2024, n. 1555
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1555
Data del deposito : 3 settembre 2024

Testo completo

n. 1005/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Giovanna Sanfratello Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1005/2023 promossa da:
TT AL VA (C.F. [...]), con il patrocinio degli avv. GADENZ
LUCA e PADOVAN SO ([...]) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato
in VIA MANTOVANA N.60/C 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA, presso il difensore avv.
GADENZ LUCA;

ALESSANDRO PAOLI (C.F. [...]), con il patrocinio degli avv. GADENZ LUCA
e PADOVAN SO ([...]) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in
VIA MANTOVANA N.60/C 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA, presso il difensore avv.
GADENZ LUCA
Parte appellante contro
IO CO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RESENTERRA
ROBERTA, elettivamente domiciliato in LARGO CASTALDI 20 FELTRE presso lo studio dell'avv.
RESENTERRA ROBERTA
Parte appellata
pagina 1 di 9 Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
nel merito: 1) in accoglimento del presente appello, per le motivazioni supra esposte, unitamente a
quelle esposte in atto di citazione d'appello del 16.5.2023, qui da intendersi richiamate per relationem,
in integrale riforma della Sentenza impugnata (la n. 181/2023 del 13.4.2023 del Tribunale di Belluno),
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, come precisate all'udienza di precisazione del
15.6.2023 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato
dinanzi al Tribunale ed alla odierna Corte d'Appello;
1.1) accogliersi, per le motivazioni esposte in
premessa, stante l'esito del ricorso per correzione di errore materiale, anche lo specifico motivo di
impugnativa relativo alla condanna alla spese di giustizia (cfr. sempre lett. E punti nn. 1, 1.1, 2.1 di
pagg. 27-28 della citazione d'appello);
in via istruttoria: 2) disporsi il rinnovamento della CTU
espletata in primo grado;
3) ammettersi la documentazione da ultimo depositata, in quanto
sopravvenuta e rilevante;
in ogni caso: 4) con vittoria di onorari e spese di giudizio come generale
norma, oltre ad accessori di legge (r.s.g. al 15%, c.p.a. al 4%, i.v.a. al 22%);
in via documentale si
produce: 4) Piano concordato + distinte di pagamento n. 5 rate;
5) SCAGI
Per parte appellata:
IN VIA PRELIMINARE: sia accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art.342 cpc, l'inammissibilità
dell'appello e/o accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., l'assenza di una ragionevole
probabilità di accoglimento dell'impugnazione proposta, dichiarare inammissibile la stessa,
confermando la Sentenza n. 181/2023, pronunciata dal Tribunale di Belluno, dott. Giacomelli, in data

5.12.2022 e pubblicata il 13.4.2023 nel procedimento n. 379/19 R.G. NEL MERITO accertata
l'infondatezza, in linea di fatto e in punto di diritto, dell'appello proposto dai sigg.ri AL IV TA
e PA SA, rigettare l'impugnazione ex adverso proposta, confermando integralmente la pagina 2 di 9
sentenza n. 181/2023, pronunciata dal Tribunale di Belluno, dott. Giacomelli, in data 5.12.2022 e
pubblicata il 13.4.2023 nel procedimento n. 379/19 R.G. tra le odierne parti in causa. In ogni caso con
il favore delle spese di lite, onorari e accessori, anche del presente grado di giudizio, come da nota
spese depositata in allegato alle note scritte per l'udienza del 4.10.2023.
pagina 3 di 9 Motivi della decisione
Premesso che:
TA AL IV e SA PA hanno convenuto in giudizio ON Giacomin, al fine di
ottenerne la condanna al risarcimento del danno da responsabilità professionale, extracontrattuale o in
subordine contrattuale, in relazione alla progettazione dell'impianto termotecnico di 4 alloggi,
nell'ambito della ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di Canal San
Bovo (TN), località Ronco Busini;

a sostegno della domanda hanno allegato che l'analisi non adeguata dello stato dei luoghi e gravi errori
nell'individuare le metodologie e le tecnologie necessarie a raggiungere lo scopo per il quale l'incarico
era stato conferito avevano cagionato la comparsa di umidità e muffe all'interno dell'immobile, con
conseguente diminuzione del valore, prospettando un danno di euro 50.000,00, oltre al mancato
percepimento di canoni di locazione e al danno non patrimoniale;

il convenuto si è costituito opponendo l'eccezione di decadenza e prescrizione ex