Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 55
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Testo completo
N. R.G. 2363/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
RL Breggia Presidente relatore
Antonio Picardi Consigliere
Marco Cecchi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2363/2022 promossa da:
NA AD (cf: [...]), ND RL (cf: [...]) e ND SC (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE CAFORIO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
ME RM S.R.L. (GIÀ ESAFARMA S.R.L.) IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. ANDREA DE GIORGIO, con il patrocinio dell'Avv. MICHELE DI LEMBO;
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
AG RI (cf: [...]) e AG AN (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO BRASCA;
PARTE APPELLATA PRINCIPALE e INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 1188/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata l'11.11.2022, notificata il
30.11.2022.
CONCLUSIONI pagina 1 di 31
In data 28.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Si insiste inoltre per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate con atto di citazione in appello del 14.12.2022 e dunque per la riforma della sentenza appellata.
[atto di appello] In via preliminare:
-Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, la nullità dell'accordo di cui all'art. 2 della scrittura privata del 23.12.2010, ai sensi dell'art. 458 c.c., stante la natura di patto successorio;
-Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il difetto di legittimazione attiva del Dr. RA, prima, e degli opposti, oggi, in ordine alla titolarità dei diritti patrimoniali discendenti dai dispositivi inventati dal RA;
-Accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità della scrittura privata del 23.12.2010, in ragione dell'inesistenza ed impossibilità del relativo oggetto e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del credito vantato dagli opposti e revocare i D.I. oggetto della presente opposizione;
In via principale:
-Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la risoluzione della scrittura privata stipulata in data 23.12.2010, nonché accertare e dichiarare la conseguente insussistenza del credito vantato dagli opposti e, per l'effetto, revocare i D.I. n. 1035/2016 e n. 413/2016;
-Qualificare, per i motivi di cui in narrativa, il mancato pagamento da parte degli esponenti delle somme oggetto dell'ingiunzione, quale legittima eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. e, conseguentemente, revocare i D.I. opposti, in ragione dell'insussistenza del credito vantato dagli opposti;
In via riconvenzionale:
-Condannare gli opposti, per i motivi specificati in narrativa, se del caso in solido con l'ulteriore erede del Dr. RA, alla restituzione delle somme indebitamente già versate dagli esponenti, pari ad € 150.000,00, nonché alla corresponsione degli interessi dovuti dal giorno dell'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
condannare, altresì, gli opposti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti e patendi dagli esponenti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2056 c.c., per come saranno dettagliatamente quantificati, ovvero determinati da codesto giudicante in via equitativa, ai sensi dell'art.1226 c.c., e ciò in ragione del comportamento illecito del Dr. RA;
-Condannare gli opposti, per i motivi specificati in narrativa, se del caso in solido con l'ulteriore erede del Dr. RA, alla restituzione delle somme indebitamente già corrisposte dagli esponenti, pari a complessivi € 150.000,00, ai sensi dell'art. 1458 c.c.;
nonché condannare controparte al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti e patendi dagli opponenti, ai sensi del combina to disposto di cui agli artt.1218 e 1223, per come saranno dettagliatamente quantificati, ovvero determinati da codesto giudicante in via equitativa, ai sensi dell'art.1226 c.c., e ciò in ragione del grave inadempimento contrattuale posto in essere dal Dr. ON RA;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Per la parte appellante incidentale ME:
In ottemperanza a tale termine, il AL AR S.r.l., come in epigrafe rappresentato e difeso, si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta in appello, con appello incidentale, già ritualmente depositata in cancelleria, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, per le ragioni ed i motivi esposti nei capitoli della comparsa, che di seguito succintamente si richiamano:
1. NULLITA' DELLA SCRITTURA PRIVATA DI VENDITA DEI BREVETTI/MODELLI ORNAMENTALI DEL 23.12.2010 E DELLA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DEL
pagina 2 di 31 CONTRATTO OPERATA DAL TRIBUNALE “PER RELATIONEM” AD ALTRO CONTRATTO DEL 7.10.2010.
2. DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI EX ART. 458 C.C..
3. RIPETIZIONE DI INDEBITO E RESTITUZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL SOLO ME.
5. NULLITA' DELLA CTU.
6. MUTATIO LIBELLI.
[comparsa di costituzione]
"Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Firenze adita, adversis reiectis, in accoglimento del presente appello incidentale ed in riforma dell'impugnata sentenza: in via preliminare dichiarare la nullità della C.T.U. resa nel giudizio di primo grado per i motivi e nei modi di cui in narrativa;
nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità della scrittura privata del 23.12.010 e la conseguente insussistenza del credito vantato dai IG MA e CO RA e, per l'effetto, revocare i DD.II. oggetto delle opposizioni riunite;
in subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la risoluzione della scrittura privata stipulata in data 23.12.010 e la conseguente insussistenza del credito vantato dai sigg. MA e CO RA e, per l'effetto, revocare sia il D.I. n. 413/2016 che il D.I. 1035/2016;
in via ulteriormente gradata, qualificare, per i motivi di cui in narrativa, il rifiuto al pagamento delle somme oggetto dell'ingiunzione, quale legittima eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. e, conseguentemente, revocare i DD.II. opposti, in ragione dell'insussistenza del credito vantato dai IG RA. In via riconvenzionale, condannare, per i motivi specificati in narrativa, gli opposti IG RA, se del caso solidalmente, alla restituzione delle somme indebitamente già versate dalla AR S.r.l., pari ad €.150.000,00, nonché alla corresponsione degli interessi dovuti dal giorno dell'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art.2033 c.c.;
condannare, altresì, il sig. CO RA, eventualmente anche in solido con la Sig.ra MA RA, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti dagli esponenti, da determinarsi in via equitativa, in ragione del comportamento illecito del Dr. RA, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2056 c.c.;
sempre in via riconvenzionale ed in subordine, condannare, per i motivi specificati in narrativa, gli opposti, anche in solido tra di loro, alla restituzione delle somme indebitamente già corrisposte dagli esponenti, pari a complessivi € 150.000,00, ai sensi dell'art.1458 c.c.;
nonché condannare le controparti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti dalla AR S.r.l., da determinarsi in via equitativa, in ragione del grave inadempimento contrattuale posto in essere dal Dr. ON RA, ai sensi degli artt.1218 e 1223 c.c.;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio".
Per la parte appellata AG:
In data 18 gennaio 2024, il AL n. 497/2018 del Tribunale Civile di Roma, RM S.R.L, soccombente nel primo grado dell'odierna lite, si costituiva in giudizio spiegando, a propria volta, appello incidentale avverso la sentenza n. 1188 del 3 novembre 2022.
Detto appello incidentale, depositato pochi giorni prima della fissata udienza, richiede adeguata presa di posizione difensiva dalla parte appellata (RA CO e MA) con ciò risultando impossibile provvedervi nei tempi della già fissata udienza, difettando i termini processuali a difesa.
In ragione di quanto sopra si chiede che l'Ecc.mo Collegio Voglia disporre il differimento della prima udienza già fissata per il 14 febbraio 2024 (in forma cartolare con il deposito delle sole note di trattazione scritta contenenti istanze e conclusioni) a data successiva, concedendo al contempo un termine a difesa per replicare al detto appello incidentale.
In via subordinata, si provvede al contestuale deposito delle seguenti note scritte d'udienza, a mezzo delle quali si impugna contesta tutto quanto argomentato, dedotto e sostenuto dalla parte appellante (riportandoci in tale senso quanto dedotto e prodotto con la costituzione in
pagina 3 di 31 appello e richiamando le già dedotte conclusioni) e dall'appallante incidentale avverso il quale si esprime ogni richiamo a quanto già contestato e dedotto in primo grado (da intendersi qui riportato e trascritto integralmente) ed a quanto oggetto di identica contestazione con la parte appellata, con riserva, in ogni caso di più analitiche osservazioni nei termini a difesa di cui, comunque, si chiede la concessione con ulteriore rinvio.
[comparsa di costituzione]
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e previo rigetto dell'istanza inibitoria,
Rigettare integralmente l'avverso appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 1188/2022 pubblicata l'11.11.2022, ha così deciso:
Il tribunale di Arezzo definitivamente pronunziando:
1. Conferma integralmente quanto già disposto con ordinanza del 21.03.2019;
2. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da AR SR in fallimento;
3. rigetta l'opposizione proposta da IA NN, RL DO e CO
DO, confermando per l'effetto i decreti ingiuntivi opposti n. 413/2016 e n.
1035/2016;
4. condanna parti opponenti in solido tra loro a rifondere a parti opposte le spese di lite che si liquidano per ciascuna in euro 14.103,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge.
1.1 La sentenza ha definito due
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
RL Breggia Presidente relatore
Antonio Picardi Consigliere
Marco Cecchi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2363/2022 promossa da:
NA AD (cf: [...]), ND RL (cf: [...]) e ND SC (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE CAFORIO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
ME RM S.R.L. (GIÀ ESAFARMA S.R.L.) IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. ANDREA DE GIORGIO, con il patrocinio dell'Avv. MICHELE DI LEMBO;
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
AG RI (cf: [...]) e AG AN (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO BRASCA;
PARTE APPELLATA PRINCIPALE e INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 1188/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata l'11.11.2022, notificata il
30.11.2022.
CONCLUSIONI pagina 1 di 31
In data 28.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Si insiste inoltre per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate con atto di citazione in appello del 14.12.2022 e dunque per la riforma della sentenza appellata.
[atto di appello] In via preliminare:
-Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, la nullità dell'accordo di cui all'art. 2 della scrittura privata del 23.12.2010, ai sensi dell'art. 458 c.c., stante la natura di patto successorio;
-Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il difetto di legittimazione attiva del Dr. RA, prima, e degli opposti, oggi, in ordine alla titolarità dei diritti patrimoniali discendenti dai dispositivi inventati dal RA;
-Accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità della scrittura privata del 23.12.2010, in ragione dell'inesistenza ed impossibilità del relativo oggetto e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del credito vantato dagli opposti e revocare i D.I. oggetto della presente opposizione;
In via principale:
-Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la risoluzione della scrittura privata stipulata in data 23.12.2010, nonché accertare e dichiarare la conseguente insussistenza del credito vantato dagli opposti e, per l'effetto, revocare i D.I. n. 1035/2016 e n. 413/2016;
-Qualificare, per i motivi di cui in narrativa, il mancato pagamento da parte degli esponenti delle somme oggetto dell'ingiunzione, quale legittima eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. e, conseguentemente, revocare i D.I. opposti, in ragione dell'insussistenza del credito vantato dagli opposti;
In via riconvenzionale:
-Condannare gli opposti, per i motivi specificati in narrativa, se del caso in solido con l'ulteriore erede del Dr. RA, alla restituzione delle somme indebitamente già versate dagli esponenti, pari ad € 150.000,00, nonché alla corresponsione degli interessi dovuti dal giorno dell'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
condannare, altresì, gli opposti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti e patendi dagli esponenti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2056 c.c., per come saranno dettagliatamente quantificati, ovvero determinati da codesto giudicante in via equitativa, ai sensi dell'art.1226 c.c., e ciò in ragione del comportamento illecito del Dr. RA;
-Condannare gli opposti, per i motivi specificati in narrativa, se del caso in solido con l'ulteriore erede del Dr. RA, alla restituzione delle somme indebitamente già corrisposte dagli esponenti, pari a complessivi € 150.000,00, ai sensi dell'art. 1458 c.c.;
nonché condannare controparte al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti e patendi dagli opponenti, ai sensi del combina to disposto di cui agli artt.1218 e 1223, per come saranno dettagliatamente quantificati, ovvero determinati da codesto giudicante in via equitativa, ai sensi dell'art.1226 c.c., e ciò in ragione del grave inadempimento contrattuale posto in essere dal Dr. ON RA;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Per la parte appellante incidentale ME:
In ottemperanza a tale termine, il AL AR S.r.l., come in epigrafe rappresentato e difeso, si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta in appello, con appello incidentale, già ritualmente depositata in cancelleria, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, per le ragioni ed i motivi esposti nei capitoli della comparsa, che di seguito succintamente si richiamano:
1. NULLITA' DELLA SCRITTURA PRIVATA DI VENDITA DEI BREVETTI/MODELLI ORNAMENTALI DEL 23.12.2010 E DELLA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DEL
pagina 2 di 31 CONTRATTO OPERATA DAL TRIBUNALE “PER RELATIONEM” AD ALTRO CONTRATTO DEL 7.10.2010.
2. DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI EX ART. 458 C.C..
3. RIPETIZIONE DI INDEBITO E RESTITUZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL SOLO ME.
5. NULLITA' DELLA CTU.
6. MUTATIO LIBELLI.
[comparsa di costituzione]
"Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Firenze adita, adversis reiectis, in accoglimento del presente appello incidentale ed in riforma dell'impugnata sentenza: in via preliminare dichiarare la nullità della C.T.U. resa nel giudizio di primo grado per i motivi e nei modi di cui in narrativa;
nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità della scrittura privata del 23.12.010 e la conseguente insussistenza del credito vantato dai IG MA e CO RA e, per l'effetto, revocare i DD.II. oggetto delle opposizioni riunite;
in subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la risoluzione della scrittura privata stipulata in data 23.12.010 e la conseguente insussistenza del credito vantato dai sigg. MA e CO RA e, per l'effetto, revocare sia il D.I. n. 413/2016 che il D.I. 1035/2016;
in via ulteriormente gradata, qualificare, per i motivi di cui in narrativa, il rifiuto al pagamento delle somme oggetto dell'ingiunzione, quale legittima eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. e, conseguentemente, revocare i DD.II. opposti, in ragione dell'insussistenza del credito vantato dai IG RA. In via riconvenzionale, condannare, per i motivi specificati in narrativa, gli opposti IG RA, se del caso solidalmente, alla restituzione delle somme indebitamente già versate dalla AR S.r.l., pari ad €.150.000,00, nonché alla corresponsione degli interessi dovuti dal giorno dell'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art.2033 c.c.;
condannare, altresì, il sig. CO RA, eventualmente anche in solido con la Sig.ra MA RA, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti dagli esponenti, da determinarsi in via equitativa, in ragione del comportamento illecito del Dr. RA, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2056 c.c.;
sempre in via riconvenzionale ed in subordine, condannare, per i motivi specificati in narrativa, gli opposti, anche in solido tra di loro, alla restituzione delle somme indebitamente già corrisposte dagli esponenti, pari a complessivi € 150.000,00, ai sensi dell'art.1458 c.c.;
nonché condannare le controparti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti dalla AR S.r.l., da determinarsi in via equitativa, in ragione del grave inadempimento contrattuale posto in essere dal Dr. ON RA, ai sensi degli artt.1218 e 1223 c.c.;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio".
Per la parte appellata AG:
In data 18 gennaio 2024, il AL n. 497/2018 del Tribunale Civile di Roma, RM S.R.L, soccombente nel primo grado dell'odierna lite, si costituiva in giudizio spiegando, a propria volta, appello incidentale avverso la sentenza n. 1188 del 3 novembre 2022.
Detto appello incidentale, depositato pochi giorni prima della fissata udienza, richiede adeguata presa di posizione difensiva dalla parte appellata (RA CO e MA) con ciò risultando impossibile provvedervi nei tempi della già fissata udienza, difettando i termini processuali a difesa.
In ragione di quanto sopra si chiede che l'Ecc.mo Collegio Voglia disporre il differimento della prima udienza già fissata per il 14 febbraio 2024 (in forma cartolare con il deposito delle sole note di trattazione scritta contenenti istanze e conclusioni) a data successiva, concedendo al contempo un termine a difesa per replicare al detto appello incidentale.
In via subordinata, si provvede al contestuale deposito delle seguenti note scritte d'udienza, a mezzo delle quali si impugna contesta tutto quanto argomentato, dedotto e sostenuto dalla parte appellante (riportandoci in tale senso quanto dedotto e prodotto con la costituzione in
pagina 3 di 31 appello e richiamando le già dedotte conclusioni) e dall'appallante incidentale avverso il quale si esprime ogni richiamo a quanto già contestato e dedotto in primo grado (da intendersi qui riportato e trascritto integralmente) ed a quanto oggetto di identica contestazione con la parte appellata, con riserva, in ogni caso di più analitiche osservazioni nei termini a difesa di cui, comunque, si chiede la concessione con ulteriore rinvio.
[comparsa di costituzione]
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e previo rigetto dell'istanza inibitoria,
Rigettare integralmente l'avverso appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 1188/2022 pubblicata l'11.11.2022, ha così deciso:
Il tribunale di Arezzo definitivamente pronunziando:
1. Conferma integralmente quanto già disposto con ordinanza del 21.03.2019;
2. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da AR SR in fallimento;
3. rigetta l'opposizione proposta da IA NN, RL DO e CO
DO, confermando per l'effetto i decreti ingiuntivi opposti n. 413/2016 e n.
1035/2016;
4. condanna parti opponenti in solido tra loro a rifondere a parti opposte le spese di lite che si liquidano per ciascuna in euro 14.103,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge.
1.1 La sentenza ha definito due
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